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A Sanremo il Comune soccombente viene condannato anche per responsabilità aggravata, mentre a Rovigo le spese restano compensate nonostante l’annullamento del verbale.

A Sanremo il Comune soccombente paga spese e responsabilità aggravata, a Rovigo il cittadino vince ma resta senza ristoro: Altvelox segnalerà al CSM una disparità che penalizza chi è costretto a difendersi da verbali illegittimi. Stessa questione, stesso principio di Cassazione, esiti opposti sulle spese: in una provincia l’Amministrazione paga, nell’altra il cittadino vittorioso resta penalizzato.


sentenza del Giudice di Pace di Rovigo, R.G. 4137/2025
A Rovigo paga il cittadino a Sanremo viene condannato il Comune

Il motivo assorbente è ancora una volta quello che Altvelox denuncia da tempo: la mancanza di omologazione dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità. La sentenza richiama l’art. 142, comma 6, Codice della Strada e l’orientamento della Corte di Cassazione, a partire dall’ordinanza n. 10505/2024, ribadendo che la mera approvazione non può sostituire l’omologazione quando lo strumento produce prova automatica della violazione.


Il Comune ha resistito sostenendo l’equivalenza tra approvazione e omologazione. Il ricorso è stato accolto. Il verbale è stato annullato. Eppure le spese sono state integralmente compensate, con rigetto della richiesta del cittadino di ottenere il ristoro di quanto sostenuto per l’assistenza ricevuta.


Per Altvelox questo è un punto che non può essere liquidato come dettaglio processuale. Se il cittadino è costretto a proporre opposizione per far accertare l’illegittimità di un verbale emesso da una pubblica amministrazione, e se quel verbale viene poi annullato proprio perché fondato su una strumentazione priva del requisito richiesto dalla legge, il cittadino non può essere lasciato economicamente solo. Il principio generale dell’art. 91 c.p.c. è che la parte soccombente è condannata al rimborso delle spese, mentre la compensazione ex art. 92 c.p.c. resta istituto che richiede presupposti specifici e motivazione adeguata. Non è un automatismo di cortesia verso l’amministrazione resistente.


Il dato che Altvelox intende sottoporre all’attenzione del Consiglio Superiore della Magistratura non riguarda una mera divergenza di stile motivazionale, né una semplice diversità di valutazione discrezionale sulle spese. Riguarda un effetto concreto e verificabile: cittadini che ottengono l’annullamento di verbali per la stessa questione giuridica, cioè l’assenza di omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità, vengono trattati in modo radicalmente diverso a seconda dell’Ufficio giudiziario competente.


A Rovigo, i Giudici di Pace accolgono i ricorsi riconoscendo che, in assenza di apparecchiatura debitamente omologata, i risultati dell’accertamento non possono essere utilizzati ai fini della contestazione della violazione ex art. 142, comma 6, Codice della Strada. Le stesse sentenze richiamano l’orientamento della Corte di Cassazione, a partire dall’ordinanza n. 10505/2024 e da ulteriori pronunce conformi. Tuttavia, nonostante gli accoglimenti dei ricorsi e l’annullamento dei verbali, le spese vengono integralmente compensate, con rigetto della richiesta del cittadino di ottenere ristoro per i costi sostenuti.


A Rovigo paga il cittadino a Sanremo condanna il Comune
A Rovigo il cittadino vince ma resta senza ristoro

A Sanremo, invece, dinanzi a fattispecie fondata sulla medesima questione di diritto, il Giudice di Pace ha adottato una linea ben diversa. Nella sentenza n. 13/2026, R.G. 789/2025, relativa al Comune di Ventimiglia, il giudice ha accolto il ricorso, annullato il verbale, condannato il Comune al pagamento delle spese di causa in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 300,00 oltre accessori e rimborso delle spese vive, e ha inoltre applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il Comune al pagamento di euro 500,00 in favore della controparte e di ulteriori euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.


La motivazione resa dal Giudice di Pace di Sanremo è particolarmente significativa, perché non si limita ad annullare il verbale. Essa afferma che continuare a resistere in giudizio “sempre per gli stessi motivi” contro ricorsi fondati su decisioni ormai consolidate della Corte di Cassazione costituisce abuso del processo e comportamento temerario, aggravando inutilmente il carico della giustizia e costringendo i giudici a tornare su questioni già ripetutamente decise nello stesso senso.


Il medesimo indirizzo risulta confermato anche da altra decisione del Giudice di Pace di Sanremo del 13 aprile 2026, causa n. 529/2025, con la quale sono stati annullati due verbali del Comune di Ventimiglia e l’amministrazione è stata nuovamente condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate in euro 346,00 oltre accessori, nonché al pagamento di euro 500,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte e di euro 500,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende.


Il confronto è evidente. A Sanremo, quando il cittadino vince perché l’amministrazione ha emesso un verbale fondato su apparecchiatura non omologata, il principio della soccombenza viene applicato sino alle sue conseguenze più incisive, anche in chiave di responsabilità processuale aggravata. A Rovigo, invece, il cittadino ottiene l’annullamento del verbale per la stessa ragione sostanziale, ma resta comunque gravato dai costi sostenuti per difendersi.


Questa difformità produce un effetto che Altvelox ritiene incompatibile con una tutela effettiva e uniforme del cittadino: in una provincia l’amministrazione soccombente paga, in un’altra il cittadino vittorioso resta senza ristoro. Due pesi, due misure, due province, due decisioni diverse, ma sempre con un risultato che ricade sullo stesso soggetto debole del rapporto: l’utente della strada, costretto a impugnare un verbale illegittimo per far valere un principio già affermato dalla Corte di Cassazione.


Altvelox segnalerà pertanto anche tale profilo al Consiglio Superiore della Magistratura, nei limiti delle attribuzioni proprie dell’Organo, non per chiedere una rivalutazione del merito delle singole sentenze, ma per evidenziare una criticità sistemica: l’assenza di uniformità nella regolazione delle spese nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, quando il ricorso viene accolto per violazione di principi di diritto ormai consolidati.


Il cittadino non può pagare due volte. Non può pagare prima subendo un verbale illegittimo e poi sostenendo, senza ristoro, i costi necessari per ottenerne l’annullamento. Se la pubblica amministrazione insiste nel difendere verbali fondati su apparecchiature prive di omologazione, dopo un orientamento ormai reiterato della Corte di Cassazione, la conseguenza economica del processo non può essere trasferita sul cittadino vittorioso. Sarebbe una vittoria solo formale. E le vittorie solo formali, nel processo, spesso somigliano troppo a una sconfitta ben confezionata.

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