Altvelox chiude la favola dell'ordinanza 7374 a Rovigo: il Giudice di Pace legge la legge, non le scorciatoie dei Comuni e annulla la sanzione.
- Altvelox
- 36 minuti fa
- Tempo di lettura: 3 min
La sentenza del Giudice di Pace di Rovigo del 2 aprile 2026, arrivata pochi giorni dopo l’ordinanza Cass. civ., sez. II, n. 7374 del 27 marzo 2026, smonta una lettura frettolosa e comoda che in molti ambienti amministrativi aveva già preso piede: non basta invocare taratura e funzionalità per cancellare il problema dell’omologazione. Quando manca il decreto di omologazione, il nodo resta intatto e il verbale può cadere. Ricorso accolto, sanzione annullata e comune condannato al risarcimento.

La prima linea difensiva dell’avv. Barbara Bisaglia, per il Comune di Giacciano con Baruchella, è stata il richiamo all’ordinanza n. 7374/2026. Ma il Giudice di Pace di Rovigo non ha seguito narrazioni comode né letture di comodo: ha ascoltato ALTVELOX e applicato la legge. E quando si applica la legge, le favole finiscono.
A volte basta una pronuncia letta male per far ripartire il vecchio riflesso difensivo di molte amministrazioni: prendere una frase, ignorare il resto e raccontarsi che il problema è risolto. È quanto è accaduto dopo l’ordinanza n. 7374/2026 della Corte di Cassazione, pubblicata il 27 marzo 2026, che alcuni hanno presentato come la sentenza capace di “superare” l’obbligo di omologazione degli autovelox. Ma il testo dell’ordinanza dice una cosa diversa: ribadisce che, in caso di contestazione, spetta all’amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento, oltre alla verifica della sua affidabilità. Non proprio il funerale dell’omologazione che qualcuno aveva frettolosamente organizzato.

A mettere subito un argine a quella lettura impropria è arrivata la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo, dott.ssa Sandrina Fiorito, depositata il 2 aprile 2026 nella causa R.G. n. 4724/2025, relativa a un verbale emesso dal Comune di Giacciano con Baruchella per presunto superamento del limite di velocità. Il dispositivo utilizzato era un Autosc@n-Speed, matricola 2021.0008, indicato come approvato con decreto MIT n. 356 del 18 agosto 2021. Il punto decisivo, però, è un altro: in giudizio il Comune non ha prodotto alcun decreto di omologazione dell’apparecchio, limitandosi a richiamare il decreto di approvazione, il certificato di taratura e il verbale di funzionalità.
La sentenza è importante perché affronta frontalmente proprio l’argomento che, nei giorni successivi alla 7374, stava già circolando come una formula salvifica: se c’è taratura, se c’è verifica di funzionamento, allora l’omologazione non serve più. Il Giudice di Pace di Rovigo respinge espressamente questa impostazione. Richiama l’art. 142, comma 6, del Codice della strada, secondo cui sono fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 45, comma 6, che distingue approvazione e omologazione come procedimenti diversi. Richiama anche l’art. 192 del regolamento di esecuzione, che conferma la separatezza dei due titoli e pretende l’indicazione del numero e della data del decreto di omologazione o approvazione sul dispositivo conforme al prototipo.
Non solo. Il giudice di Rovigo legge correttamente proprio la 7374/2026 e osserva che quella pronuncia non afferma affatto l’irrilevanza dell’omologazione. Al contrario, ricorda che la stessa Cassazione, nel ribadire l’obbligo di verifiche periodiche di funzionalità e taratura, continua a parlare di prova positiva dell’iniziale omologazione. La differenza è che, in quel caso specifico esaminato dalla Suprema Corte, risultava provata la verifica periodica di funzionamento entro l’anno utile rispetto alle infrazioni contestate. Quindi la censura lì è stata ritenuta infondata per le peculiarità del caso concreto, non perché l’omologazione sia diventata un dettaglio trascurabile.
La sentenza di Rovigo dice anche un’altra cosa rilevante, che molti enti fingono di non vedere. Il Comune aveva chiesto il rinvio del processo in attesa della futura disciplina ministeriale trasmessa nell’ambito della procedura TRIS. Il giudice ha rigettato l’istanza, chiarendo che si trattava di un mero progetto normativo, privo di efficacia giuridica al momento della decisione e comunque incapace di produrre effetti retroattivi su una violazione accertata nel 2025. Tradotto in termini meno paludati: non si può coprire una carenza attuale con la speranza di una sanatoria futura.
Alla fine il ricorso è stato accolto proprio per assenza di omologazione, con annullamento del verbale e condanna del Comune alla rifusione del contributo unificato di euro 43. È una decisione che pesa non solo per il caso singolo, ma per il metodo: ricorda che taratura, funzionalità e omologazione non sono sinonimi e non sono pezzi intercambiabili. La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015, aveva imposto verifiche periodiche di funzionalità e taratura per tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento dei limiti di velocità. Ma quelle verifiche si aggiungono al titolo legale richiesto dalla legge, non lo sostituiscono. Ed è qui che la sentenza di Rovigo rimette la discussione sui binari del diritto, dopo giorni di rumore e titoli comodi per chi sperava di aggirare un obbligo che, almeno sul piano normativo, resta esattamente dove stava prima.