L'AUTOVELOX DI TIPO FISSO MODELLO ENVES EVO MVD 1605 PRODOTTO DALLA DITTA ENGINE SRL DI CUI PARLIAMO IN QUESTO POST E' POSIZIONATO SULLA SS.50 BIS - AL KM 5+070 DAL COMUNE DI ARSIE' (BL) CON DECRETO AUTORIZZATIVO DEL PREFETTO DI BELLUNO n. 928/2016 Area III del 11/01/2016.
AUTOVELOX PRIVO DI OMOLOGAZIONE
Il Giudice di Pace di Belluno, con ben 4 sentenze lo ha dichiarato ILLEGITTIMO poichè risulta privo delle previste verifiche di legge (omologazione). Il Tribunale di Belluno ad oggi nonostante l'appello promosso dal Comune di Arsie' non si è ancora espresso, nel frattempo però IL SINDACO incurante delle sentenze persiste a tartassare gli automobilisti in nome della "sicurezza stradale".
Ma noi abbiamo constatato e filmato un tratto molto ampio di strada dove la sicurezza proprio non viene garantita agli automobilisti, a partire dai guard rail "stile anteguerra" vecchi e arrugginiti, spesso divelti, oppure da svincoli con protezioni inadeguate. Immaginiamo non siano questioni di competenza diretta del Sindaco, posizione però che non lo esime ad obbligare l'ente gestore della strada a sistemare le falle ben prima di installare un autovelox.
Noi siamo andati personalmente sul posto ed abbiamo così registrato, oltre alla assenza di omologazione dell'autovelox appena sopra citata, che lo rende di fatto illegittimo e inutilizzabile, anche delle ulteriori gravissime carenze di legalità che andremo certamente a denunciare presto alle Autorità in primis al Prefetto di Belluno che forse non è al corrente essendo il suo Decreto del 2016...
AUTOVELOX NASCOSTO
L'autovelox come si vede nelle foto che pubblichiamo e nel video in intestazione, è stato "ABILMENTE POSIZIONATO" in una semicurva, all'interno dell'area verde di uno svincolo risultanto senza dubbio anche NASCOSTO dai cartelli segnaletici verticali (non a caso) che di fatto lo rendono così ILLEGALE.
Premettiamo che sia prima che dopo vi sono due segnali di preavviso che non rispecchiano le normative e i requisiti previsti per il pre segnalamento dell'autovelox stesso in quanto troppo piccoli, non luminosi e di notte assolutamente INVISIBILI.
La Corte Costituzionale ed anche la Suprema Corte di Cassazione si sono espresse molte volte in tal senso, ma constatiamo che le Amministrazioni Locali "in nome della sicurezza" queste direttive di legge le ingnorano ed allora ci permettiamo di ricordarle con una sentenza della Cassazione che ha confermato il sequestro degli autovelox che erano stati posizionati "in modo tale da rislutare occultati agli ingnari automobilisti" ribadendo che l'autovelox nascosto configura il reato di truffa.
ULTIMA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
"...Sussiste, innanzitutto, un rapporto di strumentante tra i beni sequestrati ed il reato di truffa per cui si procede, considerato che gli autovelox costituiscono lo strumento delle attività illecite accertate e denunciate nella prospettazione accusatola (truffa consistente nella rilevazione di velocità attraverso autovelox posizionati in modo da essere occultati agli ignaria utomobilisti), a nulla valendo che la res impiegata per commettere la truffa abbia natura lecita, allorchè assolva, nell'ordito truffaldino, una valenza causale ai fini della realizzazione del reato. Di conseguenza, gli autovelox si prestano, proprio in ragione di tale nesso di interdipendenza con il reato, ad essere assoggettati a vincolo reale sia quale corpo del reato ("le cose ... mediante le quali il reato è stato commesso") sia quale cosa pertinente al reato la cui libera disponibilità può agevolare la commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si procede.".
CARATTERISTICHE DELLA STRADA
Il Codice della Strada con l'articolo 2 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE indica e definisce appunto le caratteristiche delle strade.
Con l'articolo 201 comma 1 bis - NOTIFICHE DELLE VIOLAZIONI stabilisce che: "La contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità" è possibile "esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali "costituisce elemento strutturale indefettibile [...] la banchina" che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni".
A tale proposito qualche giorno fa sempre la Suprema Corte di Cassazione, ha condannato il Comune di Motta di Livenza a risarcire un automobilista poiche l'autovelox era stato posizionato sulla strada regionale 53 Postumia che "…non presenta tutt'oggi alcuna banchina idonea e la presenza di una banchina è un requisito imprescindibile ai fini della qualificazione di una strada quale extra urbana secondaria" .
La Strada Statale 50 Bis al km. 5+070, come si vede chiaramente nelle foto e video, non presenta alcuna banchina idonea (di almeno 1 metro) come prevede la legge per la "installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui all'art. 142 del Codice della Strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso Codice...".
Abbiamo già inviato anche al Sindaco di Arsie' (BL) Luca Strapazzon, formale diffida ad adempiere in AUTOTUTELA al fine di sospendere immediatamente l'utilizzo dell'autovelox in questione e di rimuoverlo entro 45 giorni dalla notifica. Confidiamo di ricevere presto dal Sindaco conferma, diversamente procederemo senza indugio con azioni più incisive in tutte le sedi previste in questi casi.
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