Mira (VE): Il Prefetto boccia il Giudice annulla perchè la legge vale più delle circolari.
- Altvelox

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Dolo, 10 febbraio 2026: ordinanza prefettizia di Venezia annullata, non per cavilli, ma perché la “prova” si regge su un autovelox privo di omologazione, requisito imposto dall’art. 142 CdS e ribadito più volte dalla Cassazione. Il Prefetto rigetta, il Giudice corregge, il cittadino paga due volte: prima la sanzione maggiorata, poi il costo per difendersi. Questa catena di atti in serie, fondata su direttive interne che non possono sostituire la legge, verrà portata ancora una volta all’attenzione dell’Autorità giudiziaria con denuncia-querela e richiesta di accertamenti.

Il Giudice di Pace di Dolo (sentenza 10.02.2026, R.G. 820/2025, dott.ssa Marta Gasparini) ha annullato l’ordinanza del Prefetto di Venezia del 17.03.2025 (Prot. M_IT PR_VEUTG 00035779, Area III) che aveva respinto il ricorso di una società sanzionata per eccesso di velocità nel Comune di Mira. È un provvedimento chiaro. Il Prefetto aveva rigettato e, come spesso accade in questa filiera, aveva “rilanciato” l’importo: da una sanzione originaria di euro 161,47 a euro 461,34 oltre spese di procedimento e notifica, con effetto immediato su tempi e costi del cittadino.

I fatti, qui, sono lineari e documentati nella stessa sentenza: contestazione per violazione dell’art. 142, comma 8, Codice della Strada, velocità rilevata 102,24 km/h e ridotta a 97,13 km/h per tolleranza, limite 70 km/h, superamento di 27,13 km/h. Fin qui, nulla di “ideologico”. La questione vera non è la velocità, ma la fonte di prova. Il verbale risulta fondato su apparecchiatura Autosc@n Speed, matricola 2022.0023, coperta da decreto del MIT n. 356 del 18.08.2021 qualificato come “approvazione”, con taratura documentata (certificato LAT 101 O097_2024_ACCR_VX del 06.02.2024).La taratura non basta.Lo dice la norma e lo ribadisce la giurisprudenza di legittimità: per essere “fonte di prova” ai sensi dell’art. 142, comma 6, CdS, l’apparecchiatura deve essere “debitamente omologata”, non semplicemente approvata.
Il Giudice di Pace ha fatto una cosa rara e semplice: ha applicato la legge, seguendo l’indirizzo della Cassazione che distingue in modo netto omologazione e approvazione, a partire da Cass. civ., sez. II, ord. 10505/2024 (18.04.2024) e poi con Cass. 20913/2024 (26.07.2024), Cass. 26315/2024 (26.09.2024) e Cass. 12924/2025 (14.05.2025).Il punto è uno.L’omologazione ha contenuto tecnico e serve a garantire funzionalità e precisione dello strumento, mentre l’approvazione del prototipo non è equipollente e non può trasformarsi, per prassi o per circolare, in ciò che il legislatore richiede come condizione di prova.
Ed è qui che la sentenza diventa, per noi, un caso politico-amministrativo prima ancora che giudiziario: la Prefettura ha sostenuto l’equivalenza sostanziale tra approvazione e omologazione richiamando circolari e indirizzi ministeriali, cioè atti interni che non sono fonti del diritto e non vincolano il giudice. Questo non è un dettaglio. La stessa Cassazione, richiamata in motivazione, ha chiarito che le circolari “non contengono norme di diritto” e sono solo disposizioni di indirizzo interno, quindi incapaci di spostare l’interpretazione quando la norma primaria pretende l’omologazione. La conseguenza pratica è sempre la stessa, e la vediamo ogni giorno: il cittadino perde tempo, paga, ricorre, anticipa contributo unificato, consulenze, spese vive, e poi scopre che il giudice annulla perché la pretesa era costruita su un presupposto probatorio che non regge.

È un danno sistemico. E la sentenza lo fotografa con precisione, tanto da compensare le spese proprio per il “recente mutamento” dell’orientamento, quasi a dire che il problema non è il singolo ufficio, ma l’apparato che continua a muoversi con inerzia.
La polemica, allora, non è contro i controlli. È contro i controlli non regolari. Se un Prefetto continua a rigettare ricorsi “in fotocopia” aderendo a indirizzi interni che la Cassazione qualifica come non normativi, il risultato è una tassa occulta sul diritto di difesa, perché il cittadino viene spinto a pagare o a combattere una seconda volta per ottenere ciò che la legge già garantisce.
Altvelox, su questa vicenda, procederà con un ulteriore denuncia querela, chiedendo di verificare se la reiterazione di provvedimenti fondati su presupposti probatori contestati dalla giurisprudenza di legittimità integri profili di responsabilità.I profili sono, prima di tutto, amministrativi e contabili. Solo in ipotesi e se emergessero elementi oggettivi ulteriori, potrebbero venire in rilievo fattispecie penali come la falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.), quando si attestino requisiti tecnici inesistenti, o l’omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) se vi fossero rifiuti di atti dovuti o di ostensione documentale, ma questo è tema da Procura e non da slogan. Una cosa, però, è già certa e sta scritta nella sentenza: tra “prassi” e “legge”, ha vinto la legge. Doveva andare così fin dall’inizio.







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