Autovelox: La Cassazione chiude ancora la porta senza omologazione l’accertamento non regge. Il Comune di Lugo perde e viene condannato per lite temeraria.
- Altvelox

- 21 mag
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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14285/2026 del 14 maggio 2026, conferma che l’approvazione ministeriale non equivale all’omologazione richiesta dall’art. 142, comma 6, del Codice della Suprema Corte ribadisce che l’approvazione non basta e che i verbali elevati con apparecchi non debitamente omologati sono illegittimi. Il ricorso del Comune di Lugo e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna viene dichiarato inammissibile perché contrario alla giurisprudenza consolidata. Non solo spese di giudizio: la Cassazione applica anche l’art. 96 c.p.c., condannando l’ente a ulteriori somme per responsabilità processuale aggravata.

La Corte di Cassazione torna sul tema degli autovelox e lo fa con una decisione che dovrebbe chiudere, almeno per chi legge le sentenze prima di continuare a fare finta di niente, la discussione sull’equivalenza tra approvazione e omologazione.
Con l’ordinanza n. 14285/2026, depositata il 14 maggio 2026, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Lugo e dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna contro la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 951/2024, che aveva annullato sei verbali per violazione dell’art. 142 del Codice della Strada, rilevati mediante apparecchio risultato approvato ma non omologato.
Il punto è semplice, perfino troppo semplice per un sistema che ama complicare le cose quando la norma non gli conviene: l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada attribuisce valore di fonte di prova alle risultanze degli apparecchi “debitamente omologati”. Non dice “approvati”, non dice “autorizzati”, non dice “comunque ritenuti idonei”. Dice omologati. E la Cassazione ribadisce che quella parola ha un significato giuridico e tecnico preciso.
Il Tribunale di Ravenna aveva già accolto l’appello dell’automobilista, rilevando che l’apparecchio utilizzato per gli accertamenti era soltanto approvato e non anche omologato. La Cassazione conferma quel ragionamento e richiama il proprio orientamento ormai stabile, inaugurato in modo netto con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 e proseguito con l’ordinanza n. 20913 del 26 luglio 2024. Nell’ordinanza oggi in esame viene ribadito che l’omologazione, pur essendo anch’essa procedura amministrativa, si distingue dall’approvazione perché presenta una specifica connotazione tecnica, finalizzata a garantire funzionalità e precisione dello strumento.
Non basta, quindi, esibire un decreto di approvazione come fosse un lasciapassare universale. L’approvazione e l’omologazione sono procedimenti diversi per natura, finalità e presupposti. Lo afferma la Cassazione richiamando anche l’art. 192 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, D.P.R. n. 495/1992. La documentazione parlamentare sul tema autovelox, aggiornata nel 2025, conferma a sua volta che approvazione e omologazione sono provvedimenti distinti, fondati su procedure diverse.
Particolarmente rilevante è anche il passaggio sulla Corte costituzionale n. 113/2015. Alcune amministrazioni tentano di ridurre il problema alla sola taratura periodica, sostenendo che, una volta verificato e tarato lo strumento, il requisito dell’omologazione perderebbe rilievo. La Cassazione non accoglie questa impostazione. Taratura e verifiche di funzionalità sono obblighi essenziali, come stabilito dalla Corte costituzionale, ma non sostituiscono l’omologazione. Sono piani diversi. Uno riguarda il controllo periodico dello strumento in uso; l’altro riguarda la legittimazione tecnica e giuridica dello strumento a produrre prova legale. Mescolare i due piani è comodo, certo. Anche usare un ombrello come paracadute è fantasioso, ma resta una pessima idea.
La Corte qualifica il ricorso come inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., perché la decisione impugnata si era conformata alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offriva argomenti idonei a modificare quell’orientamento. Non solo. La parte ricorrente viene condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., al pagamento di ulteriori somme: euro 800,00 in favore della controricorrente ed euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
La condanna delle Amministrazioni ricorrenti ex art. 96 c.p.c. è il passaggio che più di ogni altro dovrebbe far riflettere le amministrazioni che, invece di prendere atto dell’orientamento della Cassazione, continuano a trascinare i cittadini nei giudizi. Qui non siamo davanti a una semplice soccombenza. Siamo davanti a un ricorso ritenuto inammissibile perché contrario a un indirizzo ormai consolidato, con conseguente condanna ulteriore per responsabilità processuale aggravata. Tradotto in termini comprensibili anche fuori dalle aule giudiziarie: il Comune ha perso, ha pagato le spese e si è visto applicare una sanzione processuale perché ha insistito su una tesi che la Cassazione considera ormai priva di reale consistenza giuridica.

Questo passaggio pesa. Perché la Cassazione non si limita a dire che il Comune ha perso. Dice che, a fronte di un orientamento ormai consolidato, insistere può avere conseguenze economiche ulteriori. È un segnale preciso per gli enti che continuano a difendere verbali fondati su apparecchi privi di omologazione, scaricando sui cittadini il costo di ricorsi che spesso non dovrebbero nemmeno essere necessari.
Altvelox lo ripete da tempo: nessuno contesta i controlli di velocità quando sono realmente finalizzati alla sicurezza stradale e svolti nel rispetto delle norme. Il punto è un altro. Se lo Stato chiede al cittadino di rispettare la legge, la pubblica amministrazione deve fare altrettanto. Non può pretendere obbedienza sulla base di strumenti che non rispettano il requisito indicato dalla norma che attribuisce valore probatorio all’accertamento.
La sentenza non crea un privilegio per gli automobilisti. Ripristina una regola minima di legalità. La sicurezza stradale non si difende con scorciatoie amministrative, ma con atti corretti, strumenti regolari e procedimenti trasparenti.





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