Non cambierà niente: il decreto "salvavelox" di Salvini non può riscrivere il Codice della Strada.
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Altvelox ha già chiesto gli atti al MIT e al MIMIT. Il decreto arriva in un momento politico difficile e parla soprattutto ai sindaci del Nord. Ma una fonte secondaria non può sanare ciò che la legge primaria richiede: apparecchiature debitamente omologate. Altro che stop agli autovelox, il rischio concreto è nuovo contenzioso e vecchi incassi travestiti da sicurezza stradale.

Roma, 09.06.2026
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato il nuovo decreto sugli autovelox come il provvedimento destinato a chiudere le criticità applicative emerse negli ultimi anni. Secondo la comunicazione ufficiale, il testo dovrebbe assicurare un quadro regolatorio certo, garantire affidabilità delle misure, tracciabilità delle operazioni tecniche e solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti.
Il punto, però, è molto meno rassicurante di come viene raccontato. Per Altvelox il decreto non cambia il dato essenziale: l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada attribuisce valore di fonte di prova alle risultanze delle apparecchiature debitamente omologate. Non parla di apparecchiature semplicemente approvate, non equipara i due istituti e non consente a una fonte secondaria di colmare retroattivamente ciò che la norma primaria richiede come presupposto della prova sanzionatoria.
La gerarchia delle fonti non è un dettaglio da conferenza stampa. Il Codice della Strada è fonte primaria. Il decreto ministeriale è fonte secondaria. Può disciplinare procedure tecniche, definire requisiti, indicare modalità operative, regolare le future istanze di omologazione. Non può però alterare il significato della legge, né trasformare in omologazione ciò che in origine era approvazione. Sarebbe comodo, certo. Anche troppo comodo. Ma il diritto amministrativo non funziona come un’etichettatrice da ufficio.
Il nodo più delicato è l’art. 6 del decreto, nella parte in cui prevede che i dispositivi o sistemi conformi ai prototipi approvati con i decreti indicati nell’Allegato B “si intendono omologati”. Questa è la parte sostanziale del provvedimento, quella che pretende di produrre l’effetto più forte: considerare omologati, per tutti i fini del decreto, dispositivi nati dentro un diverso regime amministrativo. Qui sta la criticità principale. Un conto è avviare una vera istruttoria di omologazione. Altro conto è dichiarare, con una formula transitoria, che ciò che era approvato diventa omologato.
Ancora più significativo è il riferimento al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 08/2026, richiamato nel preambolo del decreto. Il parere viene indicato come relativo ai requisiti univoci dei dispositivi e al regime applicativo, ma con esclusione delle valutazioni sul contenuto dell’Allegato B. Tradotto: proprio l’elenco che dovrebbe sorreggere la presunta omologazione d’ufficio non risulta coperto, almeno secondo il testo del decreto, dalla valutazione tecnica richiamata. Non è un particolare marginale. È il centro della questione.
Altvelox ha depositato quindi questa sera una istanza mirata di accesso documentale e accesso civico generalizzato al MIT e al MIMIT per ottenere gli atti presupposti del decreto: verbali del tavolo tecnico, pareri, note ministeriali, documentazione trasmessa alla Commissione europea, atti relativi alla ricognizione ANCI, criteri utilizzati per inserire i dispositivi nell’Allegato B, eventuali documenti esclusi e atti tecnici sui profili metrologici. Non una richiesta generica, ma una domanda puntuale sugli atti che dovrebbero spiegare come si sia arrivati a un passaggio così rilevante.
Le parole del Ministro, secondo cui il decreto servirebbe a garantire sicurezza e impedire che gli autovelox diventino strumenti per fare cassa, appaiono quindi fuorvianti se lasciano intendere che il problema sia risolto. La sicurezza stradale si tutela con strumenti regolari, omologati secondo legge, correttamente installati, tarati, verificati e usati nel rispetto delle norme. Non con formule amministrative che provano a chiudere il contenzioso spostando il problema dal piano tecnico al piano comunicativo.

Vi è poi un profilo politico, che non va confuso con quello giuridico, ma che aiuta a comprendere il momento scelto per la firma del decreto. Il provvedimento arriva in una fase nella quale la Lega attraversa evidenti difficoltà nel consenso nazionale e, soprattutto nei territori del Nord e del Nord Est, registra tensioni interne, spostamenti di amministratori e segnali di erosione verso l’area politica riconducibile a Roberto Vannacci. Non è interesse di Altvelox entrare nelle dinamiche interne della Lega, né attribuire al decreto finalità diverse da quelle formalmente dichiarate. Tuttavia, è legittimo osservare che il tema degli autovelox incide proprio su molti territori amministrati da sindaci e amministrazioni del Nord, dove il controllo elettronico della velocità è divenuto negli anni anche una voce rilevante dell’azione amministrativa e, in diversi casi, dei bilanci comunali.
In questo contesto, la firma del decreto appare anche come un messaggio politico rivolto ai territori: dare ai Comuni l’impressione di una soluzione rapida, offrire ai sindaci un argomento pubblico per riaccendere o mantenere operativi i dispositivi e presentare come superata una questione che, sul piano giuridico, superata non è. Il punto resta sempre lo stesso: un decreto ministeriale non può trasformare d’ufficio una precedente approvazione in omologazione, quando la norma primaria dell’art. 142, comma 6, Codice della Strada richiede apparecchiature debitamente omologate come presupposto della prova sanzionatoria.
Per questo le parole del Ministro risultano fuorvianti se lasciano intendere che il contenzioso sia chiuso o che i dispositivi approvati siano automaticamente salvi. Il decreto può forse produrre un effetto comunicativo immediato, ma non elimina il problema della gerarchia delle fonti, non cancella la distinzione tra approvazione e omologazione, non sana gli accertamenti già eseguiti e non solleva le amministrazioni dall’onere di dimostrare, verbale per verbale e matricola per matricola, la piena regolarità dell’apparato utilizzato.
Il rischio concreto è un altro: fumo negli occhi ai cittadini e un pretesto operativo per i Comuni, che potranno sostenere di avere finalmente una copertura ministeriale per riattivare o proseguire gli accertamenti automatici. Così si sposta in avanti il problema, si alimentano nuovi contenziosi e, nel frattempo, si continuano a incassare sanzioni. Con un ulteriore dato di realtà, noto a chiunque si occupi davvero di ricorsi stradali: solo una parte minima dei cittadini impugna i verbali, perché il valore economico della singola multa, i costi, i tempi e la sproporzione tra sanzione e difesa rendono spesso poco conveniente contestare, anche quando vi sono seri profili di illegittimità.
È questo il punto più delicato. Un provvedimento giuridicamente fragile può comunque produrre effetti economici rilevanti, perché la maggioranza degli utenti paga e non ricorre. Così il decreto rischia di diventare non una vera soluzione normativa, ma uno strumento di rassicurazione politica per amministrazioni locali in difficoltà, lasciando ai cittadini l’onere di contestare, uno per uno, verbali fondati su una presunta omologazione d’ufficio che resta, per Altvelox, giuridicamente insostenibile.
Per questo, per Altvelox, non cambierà niente sul piano dei ricorsi e delle verifiche. Ogni amministrazione dovrà continuare a dimostrare, per ogni singolo verbale e per ogni singola matricola, l’esistenza di un valido titolo di omologazione, la conformità dell’esemplare al prototipo, la taratura, le verifiche di funzionalità, il manuale depositato, la corretta installazione, il decreto prefettizio ove necessario e l’uso conforme alle condizioni autorizzate.
Controlli sì. Ma regolari, documentati e rispettosi della legge. Il resto è solo rumore istituzionale, con carta intestata e ambizioni da soluzione miracolosa.




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