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Firmato il decreto salvavelox di Salvini: Altvelox "Nessuna omologazione d’ufficio, attendiamo il testo definitivo”

Se il provvedimento confermerà la bozza notificata in Europa, gli apparecchi già approvati dal 2017 non diventeranno automaticamente omologati: ogni dispositivo dovrà essere verificato con atti, requisiti tecnici, tarature e documentazione completa.


Nessuna omologazione d’ufficio
Nessuna omologazione d’ufficio

In data 9 giugno 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che il Ministro Matteo Salvini ha firmato il decreto in materia di autovelox, indicato come provvedimento volto a definire le procedure di omologazione, verifica e taratura iniziale e periodica dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici utilizzati per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.


Secondo la dichiarazione ufficiale del MIT, il decreto dovrebbe assicurare un quadro regolatorio certo e omogeneo, superare le criticità applicative emerse nel tempo, garantire l’affidabilità delle misurazioni, la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti conseguenti all’impiego degli strumenti di rilevazione.


Il Ministero ha inoltre riferito la soddisfazione del Ministro Salvini, precisando che l’obiettivo dichiarato resta quello di garantire la massima sicurezza sulle strade, evitando tuttavia che il controllo della velocità si trasformi in un pretesto per fare cassa a spese dei cittadini. LEGGI QUI


Roma, 9 giugno 2026


ALTVELOX - COMUNICATO STAMPA


L’Associazione esprime una valutazione prudente e necessariamente subordinata alla lettura del provvedimento definitivo, che dovrà essere esaminato nel testo firmato e, soprattutto, nella versione destinata alla pubblicazione ufficiale. Al momento, infatti, il comunicato ministeriale consente di prendere atto dell’avvenuta firma, ma non permette ancora una verifica completa delle singole disposizioni, degli allegati, dell’elenco degli eventuali dispositivi interessati e delle condizioni tecniche realmente previste.


Altvelox ribadisce un principio semplice: la sicurezza stradale non può essere invocata per coprire carenze amministrative, assenza di omologazione, documentazione incompleta o utilizzo di apparecchiature prive dei requisiti richiesti dalla legge. L’art. 142, comma 6, del Codice della Strada considera fonte di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate. Non parla di apparecchi genericamente approvati, né di strumenti sanati in blocco per ragioni di opportunità amministrativa.


Se il decreto definitivo dovesse confermare l’impianto della bozza notificata in sede europea, non vi sarebbe alcuna omologazione d’ufficio generalizzata degli autovelox oggi privi di regolare titolo. Questo è il punto che va chiarito subito, prima che qualche amministrazione locale trasformi il comunicato del Ministero in una sorta di condono universale, pratica umana purtroppo ricorrente quando si tratta di incassare sanzioni.


Corriere della Sera 2 giugno 2026
Corriere della Sera 2 giugno 2026

La bozza, infatti, distingueva nettamente tra omologazione del prototipo, tarature e verifiche di funzionalità dei singoli dispositivi. Inoltre, la possibile conversione d’ufficio riguardava le istanze amministrative pendenti, non il risultato finale del procedimento. Convertire una richiesta di approvazione in istanza di omologazione non significa omologare automaticamente il dispositivo. Significa solo avviare o riqualificare un procedimento, che resta subordinato alla verifica dei requisiti tecnici, documentali e funzionali richiesti.


Ancora più chiaro è il profilo degli apparecchi approvati prima del decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017. Per tali dispositivi, secondo la bozza, il titolare dell’approvazione avrebbe dovuto richiedere l’omologazione, integrando la documentazione già presentata e dimostrando il rispetto delle condizioni previste. Anche in questo caso, dunque, nessun automatismo. Nessun timbro retroattivo. Nessuna trasformazione amministrativa di massa di apparecchi approvati in apparecchi omologati.


Altvelox evidenzia inoltre che l’eventuale presenza di un dispositivo in un elenco ministeriale o in una piattaforma di censimento non potrà mai essere confusa con la prova piena della regolare omologazione, della corretta installazione, della taratura valida, della funzionalità effettiva, della legittimità del decreto prefettizio, della regolarità della postazione e della corretta destinazione dei proventi. Ogni singolo impianto dovrà essere verificato sulla base degli atti. Non sulla base di slogan, comunicati o rassicurazioni generiche.


Il decreto, se correttamente applicato, potrebbe finalmente confermare ciò che Altvelox sostiene da tempo: l’omologazione non è una formalità decorativa, ma una condizione essenziale della tenuta giuridica dell’accertamento. Le sanzioni elevate con strumenti non debitamente omologati restano contestabili, e i cittadini hanno diritto di conoscere gli atti, i decreti, i certificati, le verifiche, le matricole, le tarature e tutta la documentazione tecnica posta a fondamento della pretesa sanzionatoria.


Altvelox attenderà la pubblicazione del testo definitivo e procederà a una lettura tecnico-giuridica puntuale. Nel frattempo invita Comuni, Province, Prefetture e organi accertatori a non utilizzare la firma del decreto come argomento improprio per sostenere la validità automatica degli impianti già in funzione. Sarebbe una lettura forzata e, ove priva di adeguato supporto documentale, potenzialmente idonea ad aggravare il contenzioso.


La sicurezza stradale merita strumenti seri, legittimi e controllabili. Non scorciatoie. Non sanatorie mascherate. Non apparecchi usati come prova legale senza che prima sia dimostrato, atto per atto, il rispetto della legge.



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