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Cittadella (PD): 5 multe in 5 minuti cosi si fa più prevenzione o cassa?

La chiameremo Alessandra, nome di fantasia per descrivere la ragazza di 30 anni che ha preso 13 multe in un mese, 5 multe in 5 minuti. Tutti i giorni Alessandra si reca al lavoro verso Treviso, per fare rientro in tarda notte al suo paese in provincia di Padova, percorrendo la SS53 dove sono stati installati 6 autovelox in 13 km - uno ogni 3 chilometri.

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SS53 Km.21+725 - Comune di Cittadella (PD)

IL FATTO

Premettiamo che Alessandra non è una automobilista impazzita ed irresponsabile, ma una semplice ragazza che per lavoro percorre tutti i santi giorni avanti e indietro dalla provincia di Padova a quella di Treviso, questa statale che il Distretto di Polizia Locale PD1A ha riempito di autovelox, precisamente al Km. 13+850 - Km. 16+530 - Km. 18+150 - Km. 21+725 - Km. 23+600 - Km. 26+935 e semplicemente per distrazzione ha superato di meno di 10 km il limite della velocità.


Il Distretto PD1A è un servizio associato di Polizia Locale, è nato per effetto di una intesa siglata il 26 ottobre 2009, tra i Comuni di Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, Tombolo e Villafranca Padovana, assumendo una serie di competenze, sulle quali i compiti di gestione e/o di coordinamento degli autovelox sulla SS53. Pertanto ad essere onesti e precisi, gli autovelox sono stati richiesti ed installati dai Sindaci dei predetti Comuni, che sono coloro che incassano milioni di euro ogni anno sulle spalle dei cittadini.

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SS 53 Comune di Cittadella (PD)

Nel mese di maggio 2023 Alessandra ha collezionato 13 sanzioni, in un giorno addirittura 5 multe in 5 minuti, per il superamento del limite imposto di 70 Km/h, sempre con infrazioni al di sotto dei 10 Km.


I limiti vanno rispettati, la sicurezza e la prudenza devono sempre essere presenti mentre si guida, ma lasciando per un attimo la demagogia, tutti sappiamo che con le auto di oggi, viaggiando a 70 Km/h o viaggiando ad 80 Km/h poco cambia, difficilmente ci si accorge di superare i limiti cosi bassi, sopratutto se imposti in una statale ampia e praticamente sempre dritta.


Lo scorso 5 maggio, Alessandra, rientrando a casa è stata sanzionata 5 volte alle ore 01,25 al Km. 26+935 - alle 01,28 al Km. 23+600 - alle 01,31 al Km. 18+150 - ore 01,32 al Km. 16+530 - ore 01,34 al Km. 13+850. I 5 autovelox seriali, cosa vietata dalla legge come vedremo dopo, fanno parte dei Comuni di Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva e Carmignano di Brenta, che ovviamente li mantengono attivi sempre assieme sanzionando cosi reiteratamente i cittadini in maniera illegittima e assolutamente illegale, ma sopratutto senza perseguire il vero intendo che dovrebbe essere la sicurezza stradale.


LA NORMATIVA

L'articolo 8 bis comma 4 della Legge n.689/1981 recita testualmente: "Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria - La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta".


Per tali motivi il G.d.P. di Milano, con sentenza n. 438 del 23.01.2023 sotto riportata e proposta su nostro ricorso, annullava le sanzioni ravvicinate elevate da Città Metropolitana di Milano ad un conducente che, come Alessandra, era certo di non aver oltrepassato i limiti di velocità o comunque di averlo fatto non in maniera cosciente e volontaria.

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Sentenza Giudice di Pace Milano

LA SENTENZA

"...Da quanto esposto sembrerebbe pertanto evincersi che il conducente del veicolo attoreo aveva ritenuto di guidare nei limiti. Appare quindi in parte plausibile ritenere che il conducente del Motoveicolo del ricorrente abbia commesso le reiterate infrazioni in buona fede. A questo proposito, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 689/81 nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ed il caso fortuito o la forza maggiore, ancorché non espressamente contemplati per le infrazioni amministrative dalla legge 24.11.1981 n. 689, sono ostativi all'affermazione della responsabilità per le infrazioni medesime, alla stregua dei principi posti dall'art. 3 di detta legge, tenendo conto che li primo esclude al colpevolezza del' agente e al seconda esclude la coscienza e volontarietà dell'azione. (Cass. n. 3961 del 2.10.1989). Le circostanze sopra addotte inducono questo giudice a ritenere applicabile nel caso ed quo l'art. 8 bis comma 4 della legge 689 del 1981. Il citato articolo dispone che nelle violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una valutazione unitaria. Due sono le condizioni rispetto alle quali la reiterazione viene considerata : la commissione di un'altra violazione della stessa indole commessa in tempi ravvicinati e l'accertamento con unico provvedimento esecutivo di più violazioni della stessa indole commesse in tempi ravvicinati. Occorrono in proposito un elemento temporale (la commissione in tempi ravvicinati) e un elemento ulteriore, desumibile sia dalla connessione cronologica suddetta sia da aspetti diversi costituito dalla conducibilità ad una programmazione unitaria. Sotto questo profilo al programmazione unitaria deve essere intesa come espressione di un identico atteggiamento verso un determinato adempimento giuridico, la cui inosservanza da luogo alla violazione. Sotto questo profilo è plausibile ritenere che li conducente dell'autovettura di proprietà del ricorrente abbia commesso tutte le violazioni nello stesso punto per un errata interpretazione della normativa, che lo portava a ritenere di essere nei limiti della velocità. In quest'ottica deve essere valutata, a parere di questo giudice, al contiguità tra le infrazioni. E' evidente che chi ha commesso l'errore ha continuato a reiterarlo. Pertanto ritenendo che le infrazioni commesse dal conducente del motoveicolo di proprietà del ricorrente siano riconducibili alla medesima erronea valutazione e che dette infrazioni sono state commesse in un ristretto lasso di tempo (3 giorni) nel caso de quo si ritiene di applicare quanto previsto dall'art. 8 bis comma 4 della legge 689/1981 e di applicare la sanzione prevista per un verbale, con le relative spese di notifica del verbale.".

LA STRADA

Per il Codice della Strada ed in base alla sua conformazione e struttura, la S.S. 53 rientra nella tipologia di STRADA TIPO C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA - strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. Nel nostro caso, e come documentato dal video qui pubblicato, LA STRADA S.S. 53 E' PRIVA DI BANCHINE E NON DISPONE DI SPARTITRAFFICO SU TUTTA LA LUNGHEZZA, violando così quanto prescrive il Codice della Strada e quanto ripetuto dalle recenti sentenze della Cassazione n.1805/2023 e n.5078/2023 che testualmente: "... Come questa Corte ha più volte ribadito anche di recente, il provvedimento Prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato D.L. n.121 2002, l'art.4 può includere strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art.2 commi 2 e 3, e non altre strade dovendo ritenersi necessaria l'esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come a "scorrimento veloce" per rendere legittimo il posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità. (Cass.20.06.2019 n.16622; Cass. 14.02.2019 n.4451)".


LIMITE DI 70 KM/H

Il Codice della Strada art. 142, comma 1 prescrive testualmente: "Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali".


Il Codice della Strada art. 37 demanda poi all'Ente proprietario della strada (ANAS, Provincia, Comune, o Ente concessionario) l'onere di stabilire i limiti massimi di velocità, inferiori a quelli espressamente già individuati al 1° comma dell'art. 142: "Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.”

La Direttiva M.I.T. n. 777 del 27.04.2006 al punto 2.2. recita: "La necessità di imporre una limitazione deve scaturire da effettive e reali necessità, altrimenti il divieto è vissuto dagli utenti della strada come una inutile vessazione e con il sospetto, NON SEMPRE INFONDATO, che la finalità dello stesso non sia di natura tecnica e per il miglioramento della sicurezza, quanto dettato da un sotteso desiderio di un ricavo economico per effetto del rilevamento di numerose infrazioni.

Limitazioni non supportate da effettiva necessità sottraggono anche dignità e validità al divieto imposto, riducono la fiducia degli utenti della strada nei confronti degli enti gestori della stessa, visti come soggetti che sfuggono alle loro responsabilità scaricando sempre e comunque l’onere della sicurezza solo sull’utente, determinando così una diseducativa perdita di credibilità su tutte le limitazioni imposte, con conseguente mancato rispetto del limite anche nei casi in cui esso è determinante ai fini della sicurezza. Peraltro l’esperienza insegna che l’imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del normale non sempre sono associati ad una maggiore sicurezza, anzi, sono sistematicamente disattesi, dando luogo alla diseducativa sottovalutazione della segnaletica prescrittiva e, spesso, alla irrogazione di sanzioni che non hanno reale fondamento".


Come si evince dagli stralci di normativa sopra riportati, l'Ente gestore della strada può imporre solo temporaneamente un limite di velocità diverso e più basso di quello previsto dall'art. 142 comma 1 del C.d.S., ovvero nel caso della SS53 su strada extraurbana secondaria di 90 km/h, ma ha l'obbligo di rimuoverlo prima possibile e comunque di certo, non di renderlo definitivo e perdurante su tutto il tronco da esso gestito come avviene da sempre sulla S.S.53 ove in tutto il tronco è stato imposto indiscriminatamente il limite di velocità di 70 Km/h anche dove, la strada è ampia e permetterebbe senza alcun problema di pericolo pubblico un limite di 90 Km/h.


Su tale importante rilievo che attesta come una variazione di limite massimo di velocità non possa essere considerato definitivo, ma solamente provvisorio, citiamo testualmente quanto scritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella medesima direttiva n. 777 sopra richiamata: L’imposizione di limiti di velocità inferiori alla velocità di progetto minima stabilita nei capitoli 1 e 3 delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, emanate con D.M. 5.11.2001, per la tipologia di strada cui la strada in esame è assimilabile, deve essere considerata eccezionale e le relative cause determinanti devono essere rimosse nel più breve tempo possibile.

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Polizia Locale Cittadella (PD)

La revisione dei provvedimenti adottati per limitare localmente la velocità massima può avvenire anche per autonoma periodica iniziativa degli enti proprietari delle strade se variano le condizioni, la composizione o la intensità del traffico, ovvero su istanza degli organi di Polizia Stradale o degli enti concedenti per le strade in concessione. Tale revisione dovrà essere condotta sia attraverso l’analisi tecnica degli incidenti eventualmente occorsi nel tratto interessato, sia confrontando il limite esistente con il risultato della applicazione della suggerita metodologia tecnica qui esposta.


Ci piacerebbe un commento sulla questione da parte del Consigliere della Provincia di Padova con delega alla viabilità Marco Schiesaro, che abbiamo citato ieri sulla questione dei due autovelox da lui installati sulla S.R. 307 nel comune di Cadoneghe dove è anche sindaco.


Sulla questione sono pendenti due ricorsi al Giudice di Pace di Padova e in fase di definizione un esposto alla Procura della Repubblica di Padova, Corte dei Conti e TAR. Vi terremo informati.




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