ANCHE QUESTO AUTOVELOX STA FACENDO STRAGE TRA GLI AUTOMOBILISTI, TUTTI SANNO DOVE SI TROVA E LE MULTE FIOCCANO COMUNQUE. MA DA OGGI QUALCOSA CAMBIA.
Anche con questo autovelox sono entrati nelle casse dell'unione comuni nel solo 2021 ben € 3.814.480,72 e molti di più si prevede nel 2022. Oggi finalmente per la prima volta il Giudice di Pace di Padova lo ha dichiarato illegittimo, accogliendo il nostro ricorso e annullando la sanzione di € 173,00 compresa la decurtazione di 3 punti patente quale sanzione accessoria.
FATTO
Il Sig. OMISSIS a bordo del proprio mezzo di lavoro, stava percorrendo la strada ad una velocità rilevata di Km/h 89.00 su limite di 70 Km/h.
Certo della sua buona condotta, anche perchè conosceva benissimo la postazione fissa di rilevamento, il Sig. OMISSIS si è rivolto ad ALTVELOX per predispore impugnazione della sanzione.
L'UDIENZA
Al Giudice di Pace abbiamo rigettato numerose illegittime dichiarazioni scritte nel verbale di violazione dal Distretto di Polizia Locale PD1A facente parte del Servizio Associato tra i Comuni di Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Grazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, Tombolo, Campodoro, Villafranca Padovana.
L'autovelox utilizzato è privo della obbligatoria certificazione di omologazione come prevede la Corte Costituzionale con la pronuncia n° 223/2010 del 21/06/2010 dove ha chiaramente scritto: "...Ciò, soprattutto ove si tengano presenti le disposizioni espressamente censurate e precisamente l’art. 2, comma 1, che non consente l’uso repressivo degli apparecchi di misurazione della velocità, ponendosi con ciò in contrasto con la normativa statale (art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992), secondo cui «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerati fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate»" e successivamente da infinite sentenze della Corte di Cassazione che qui omettiamo per non annoiare.
E' stato rilevato con documenti fotografici e filmati, come l'autovelox sia installato in maniera da risultare vergongosamente nascosto/mimetizzato da un cavalcavia della S.S. 53 km.21+725 nel territorio comunale di Cittadella (PD).
Abbiamo altresì contestato che la strada S.S. 53 non ha i requisiti minimi e le caratteristiche previste dal codice della strada per l'installazione e l'uso di apparecchi elettronici in assenza di personale di polizia. Infatti mancano le previste banchine e lo spartitraffico, ma sopratutto mancano le due corsie di marcia indipendenti, che citando la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n° 5078/2023 ha ribadito "...l'Art. 2 del Codice della Strada, alla lettera c) del comma 3 stabilisce che la strada urbana a scorrimento veloce è caratterizzata dall’avere “carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia e un’eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici”. Ed ancora "D.L. n.121 del 2002, art. 4 può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, e non altre, dovendo ritenersi necessaria l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce” per rendere legittimo il posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità.
Vedi anche Corte di Cassazione n° 1805/2023 del 20/01/2023 dove un automobilista ha impugnato 3 sanzioni per aver superato il limite di velocità, infrazioni accertate e contestate mezzo un autovelox utilizzato dalla Polizia Locale di Motta di Livenza (TV). In sentenza il Comune e' stato condannato al risarcimento dell'automobilista per utilizzo improprio di autovelox su strada priva di requisiti.
LA SENTENZA
Nel dispositivo, il Giudice di Pace ha approvato le nostre obiezzioni, accogliendo a pieno il ricorso ed annullando contestualmente la sanzione impugnata dal nostro assistito.
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