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Ferrara: Seconda denuncia di Altvelox chiesti ispettori in Prefettura sul fronte autovelox.

Nel nuovo esposto si contesta l'ennesimo ricorso respinto dal Prefetto di Ferrara e si sollecita un approfondimento ispettivo interno del Ministero dell’Interno. Al centro ci sono omologazione, istruttoria prefettizia, atti richiesti e obblighi di verifica.


Seconda denuncia di Altvelox chiesti ispettori in Prefettura sul fronte autovelox
Seconda denuncia di Altvelox chiesti ispettori in Prefettura sul fronte autovelox

ALTVELOX annuncia una seconda denuncia sul caso Ferrara e sposta il baricentro della vicenda su un punto preciso: non solo la legittimità del singolo verbale, ma il modo in cui la Prefettura avrebbe gestito il ricorso amministrativo e le verifiche documentali che, secondo l’associazione, avrebbero dovuto precedere il rigetto. L’atto nasce dopo un’ordinanza prefettizia del 4 marzo 2026 che ha respinto un ricorso presentato contro una sanzione per eccesso di velocità elevata nel settembre 2025.


Secondo quanto denunciato, il provvedimento di rigetto a firma del Vice Prefetto Vicario, non darebbe conto in modo espresso e verificabile dell’esistenza del decreto di omologazione del dispositivo, dei dati identificativi completi dell’apparecchio, della verifica dei presupposti di legge previsti dall’art. 142, comma 6, del Codice della strada, della distinzione tra approvazione e omologazione e dell’eventuale attivazione prefettizia ai sensi dell’art. 36, comma 10, CdS.


Prefetto e Sindaco di Ferrara
Prefetto e Sindaco di Ferrara

Il cuore dell’iniziativa, però, è ancora più netto. L’associazione sostiene che la Prefettura fosse stata investita, prima della decisione negativa, di una contestazione dettagliata, già accompagnata da una formale istanza di accesso agli atti inviata anche agli uffici prefettizi. In quell’istanza venivano chiesti documenti ritenuti decisivi: decreto di omologazione dell’apparecchio e del software, verbali di corretta funzionalità, tarature, atti autorizzativi, dati sull’incidentalità, conferenze provinciali permanenti, nonché piano urbano del traffico e piano generale del traffico urbano. La denuncia afferma che, allo stato degli atti richiamati, non risulterebbe una verifica effettiva sull’esistenza, sulla pertinenza e sulla completezza di quella documentazione. È qui che ALTVELOX colloca la questione più delicata: il ricorso, secondo l’esposto, non sarebbe stato generico, ma analitico, documentato e costruito proprio per imporre un controllo concreto sui presupposti del potere sanzionatorio.


Questa seconda denuncia richiama inoltre il quadro normativo e giurisprudenziale che l’associazione considera ormai consolidato. Viene citata, tra le altre, l’ordinanza della Cassazione civile n. 10505 del 18 aprile 2024, indicata come decisiva nel ribadire che approvazione e omologazione non sono procedure equivalenti. L’assunto è lineare: quando la legge, all’art. 142, comma 6, CdS, parla di apparecchiature “debitamente omologate”, non sarebbe possibile sostituire quel requisito con formule amministrative diverse, né con richiami generici ad atti interni o a meri decreti di approvazione. Su questo punto la denuncia richiama anche altre pronunce successive, sostenendo che il dato giuridico fosse già noto e che proprio per questo il rigetto del ricorso avrebbe imposto una istruttoria seria, specifica e documentale.


Denuncia querela del 20.03.2026
Denuncia querela del 20.03.2026

Non meno rilevante è il fatto che ALTVELOX qualifica questo nuovo atto come una seconda denuncia su Ferrara. Nel testo si ricorda infatti una precedente denuncia-querela del 15 novembre 2024, riferita, sempre a condotte e criticità sostanzialmente analoghe: uso di apparecchi privi di idoneo decreto di omologazione, mancata verifica dei presupposti tecnici e legali dell’accertamento automatico, assenza di attivazione prefettizia sugli obblighi pianificatori e rigetti motivati in modo standardizzato. La nuova iniziativa, quindi, non viene presentata come episodio isolato, ma come ulteriore tassello di una situazione già formalmente segnalata.


Il passaggio più forte riguarda però la richiesta al Ministero dell’Interno. L’associazione chiede espressamente accertamenti amministrativi, ispettivi e disciplinari e sollecita, ove ritenuto, l’invio di ispettori o comunque l’attivazione di un approfondimento ispettivo interno presso la Prefettura di Ferrara. Lo scopo dichiarato è verificare per quali ragioni continuino a essere ritenute valide sanzioni fondate, secondo la prospettazione dell’esposto, su dispositivi privi di omologazione, senza una adeguata verifica documentale dei presupposti tecnici e giuridici. Nella denuncia si chiede anche di accertare se tali determinazioni siano frutto di mera erronea valutazione, di grave negligenza o di ulteriori profili meritevoli di approfondimento da parte dell’autorità giudiziaria.


Sul piano pubblico e istituzionale, il messaggio è chiaro: la questione non riguarda soltanto una multa, ma la credibilità del procedimento prefettizio come sede reale di controllo di legalità. Quando un cittadino deduce, in modo circostanziato, la mancanza di omologazione, l’assenza dei verbali di corretta funzionalità e la carenza dei presupposti normativi, il punto non è difendere a priori l’atto dell’organo accertatore, ma verificare i documenti. Diversamente, il rischio denunciato è che il ricorso amministrativo venga ridotto a una conferma quasi automatica della sanzione, con ricadute evidenti sul diritto di difesa e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

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