top of page

Lettera aperta al direttore de Il Gazzettino di Belluno

Autovelox, informazione e contraddittorio. La sicurezza stradale non si racconta riportando solo la voce dei Comuni.


Bisogna chiedere se un decreto ministeriale possa superare, modificare o svuotare una norma primaria del Codice della Strada.
Bisogna chiedere se un decreto ministeriale possa superare, modificare o svuotare una norma primaria del Codice della Strada.

Egregio Direttore,


Altvelox, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, chiede la pubblicazione della presente lettera aperta in relazione all’articolo apparso su Il Gazzettino di Belluno con il titolo “Autovelox: Comuni pronti a riattivare i controlli”, a firma del giornalista Roberto Curto.


L’articolo affronta una materia tecnica, giuridica e amministrativa di estrema rilevanza pubblica, ma lo fa dando ampio spazio alle amministrazioni locali senza un effettivo contraddittorio. Questo, per Altvelox, è un problema serio. Quando si scrive di autovelox, omologazione, approvazione, decreti ministeriali, sanzioni, ricorsi e sicurezza stradale, non è sufficiente raccogliere dichiarazioni dei sindaci e riportarle come se fossero un dato neutro e definitivo. Occorre documentarsi. Occorre leggere norme, leggi, regolamenti, pronunce della giurisprudenza e atti amministrativi. Occorre verificare prima di rappresentare ai cittadini che un decreto ministeriale possa “fare chiarezza” o consentire la riattivazione generalizzata degli strumenti.


Il punto è preciso. Non basta domandare ai Comuni se siano pronti a riaccendere gli autovelox. Bisogna chiedere loro con quale titolo tecnico intendano farlo. Bisogna chiedere se gli strumenti siano omologati o soltanto approvati. Bisogna chiedere come si ritenga possibile una omologazione d’ufficio di dispositivi già installati e utilizzati negli anni. Bisogna chiedere se un decreto ministeriale possa superare, modificare o svuotare una norma primaria del Codice della Strada.


Queste domande nell’articolo non emergono. Eppure sono le uniche domande decisive.


L’art. 142, comma 6, del Codice della Strada richiama le apparecchiature debitamente omologate. L’art. 45, comma 6, del medesimo Codice distingue approvazione e omologazione. L’art. 192 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, disciplina procedimenti distinti. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 e con successive pronunce sul medesimo principio, ha ribadito che approvazione e omologazione non sono concetti sovrapponibili. Dunque il tema non può essere ridotto alla semplice attesa di un decreto.


Un decreto ministeriale è un atto amministrativo. Non è una legge. Non può collocarsi sopra il Codice della Strada. Non può trasformare retroattivamente l’approvazione in omologazione. Non può sanare, con una formula generale, ciò che la norma primaria richiede in modo espresso. Se si vuole sostenere il contrario, occorre spiegare su quale base giuridica. Non con dichiarazioni politiche, ma con norme.


Al momento Altvelox ritiene molto difficile che un decreto possa sanare la questione degli autovelox approvati ma non omologati. Se venisse emanato un provvedimento costruito per validare d’ufficio strumenti privi del necessario titolo tecnico, il risultato prevedibile non sarebbe la fine del contenzioso, ma il suo aumento. Sarebbe un ulteriore terreno di ricorsi, opposizioni, eccezioni di illegittimità e contestazioni davanti all’autorità giudiziaria.


Non si tratta di una posizione isolata. Come riportato dalla stampa nazionale proprio ieri 2 giugno, il prof. Leonardo Ferrara, docente di diritto amministrativo all’Università di Firenze, ha osservato che il decreto “non può discostarsi dal Codice della strada”, poiché ciò inciderebbe sul principio di legalità e sulla prevalenza delle fonti primarie rispetto agli atti amministrativi. Tradotto in termini tecnici ma comprensibili: un decreto non può fare ciò che la legge non consente.


Altvelox non è contraria ai controlli. Altvelox è contraria ai controlli irregolari. Controlli sì, ma legittimi, motivati, documentati e conformi alla normativa vigente. La sicurezza stradale non si tutela con strumenti amministrativamente fragili, con atti incompleti o con scorciatoie regolamentari. La sicurezza stradale si tutela con dati, istruttorie, trasparenza, manutenzione, segnaletica corretta, pianificazione del traffico e dispositivi muniti dei titoli richiesti dalla legge.


Proprio sui dati incidentologici la vicenda bellunese è emblematica. Da circa tre anni Altvelox chiede alla Prefettura di Belluno e alla Sezione Polizia Stradale di Belluno i dati ufficiali sugli incidenti stradali provinciali, indispensabili per verificare se i tratti interessati dai controlli automatici presentino effettive condizioni di rischio. Quei dati, per quanto consta all’Associazione, non sono stati consegnati nei termini e con la completezza richiesta. La domanda è inevitabile: se gli autovelox vengono difesi in nome della sicurezza, perché i dati ufficiali sugli incidenti non vengono resi disponibili con chiarezza?


È su questo che un giornale dovrebbe insistere. Non sul racconto rassicurante dei Comuni pronti a riattivare i controlli, ma sulla prova documentale che quei controlli siano giustificati, legittimi e tecnicamente fondati.


L'articolo del Gazzettino
L'articolo del Gazzettino

Ci sarebbe piaciuto che, quando il giornalista Roberto Curto ha deciso di dedicare un pezzo agli autovelox, fosse stato acquisito anche un contraddittorio capace di mettere in discussione la posizione dei sindaci. Non per dovere di cortesia verso Altvelox, ma per dovere di completezza verso i lettori. Riportare pedissequamente le dichiarazioni delle amministrazioni, senza sottoporle a verifica tecnica e giuridica, non consente ai cittadini di comprendere il problema. Consente soltanto di conoscere la versione di chi intende riaccendere gli strumenti.


Anche il richiamo alla procedura europea TRIS deve essere trattato con rigore. La procedura prevista dalla direttiva UE 2015/1535 è una notifica preventiva dei progetti di regolamentazione tecnica. Non è una omologazione europea degli autovelox italiani. Non è una sanatoria. Non modifica il Codice della Strada. Non elimina la distinzione tra approvazione e omologazione. Presentarla, anche solo implicitamente, come un passaggio idoneo a chiudere la questione significa fornire ai lettori una rappresentazione incompleta.


La stampa ha libertà di informare e criticare, ma tale libertà comporta responsabilità. La legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69, e il Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti richiamano il rispetto della verità sostanziale dei fatti, la verifica delle fonti, la completezza dell’informazione, il dovere di rettifica e la tutela del diritto di replica. Sono obblighi professionali, non formule ornamentali.


Per queste ragioni Altvelox chiede a Il Gazzettino di Belluno di pubblicare questa lettera e di garantire, per il futuro, un effettivo contraddittorio ogni volta in cui vengano trattati temi relativi agli autovelox, ai ricorsi degli utenti della strada, alla legittimità degli strumenti elettronici di rilevamento, ai dati incidentologici e alle posizioni assunte dalle amministrazioni locali.


La sicurezza stradale non può essere usata come schermo retorico per evitare verifiche. Se gli atti sono regolari, siano mostrati. Se i dati giustificano i controlli, siano consegnati. Se gli strumenti sono omologati, siano prodotti i relativi decreti. Se invece mancano atti, dati o titoli tecnici, il cittadino ha diritto di saperlo prima di essere sanzionato.


Con osservanza.


Roma, 3 giugno 2026


Gianantonio Sottile Cervini

Presidente pro tempore Altvelox

Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page