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Nogarole Rocca (VR): Verbali con falsa omologazione del VISTA-RED cittadini ingannati e Altvelox denuncia ancora.

Altvelox denuncia la sistematica emissione di multe basate su attestazioni mendaci di “omologazione” dello strumento Vista Red. In gioco non c’è solo la legittimità delle sanzioni, ma il rispetto della legge e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Chiediamo al Sindaco di sospendere e modificare i verbali e lui risponde chiedendoci se siamo iscritti al ministero come associazione. Denunciato.


Il Sindaco di Nogarole Rocca (VR) Luca Trentini e il T-RED "omologato" e perfettamente segnalato
Il Sindaco di Nogarole Rocca (VR) Luca Trentini e il VISTA-RED "omologato" e perfettamente segnalato

Nel Comune di Nogarole Rocca (VR) viene utilizzata l’apparecchiatura elettronica “VISTA RED” cod. 607211230 per l’accertamento di presunte violazioni all’art. 146, comma 3, Codice della Strada. In tutti i verbali esaminati risulta riportata la dicitura secondo cui lo strumento sarebbe “omologato” ai sensi del Decreto MIT n. 162/2006.


Il 7 settembre 2025 questa Associazione ha formalmente diffidato il Sindaco di Nogarole Rocca, il Dirigente della Polizia Locale, la Provincia e persino il Prefetto di Verona, intimando la sospensione immediata dell’attività sanzionatoria fondata sull’impiego di apparecchiature prive della prescritta omologazione. Nella stessa sede abbiamo chiesto di cessare l’emissione di verbali contenenti la falsa attestazione di omologazione dell’apparato VISTA-RED utilizzato e di procedere all’annullamento in autotutela delle contravvenzioni già elevate, in conformità agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990.


La risposta del Sindaco, che pubblichiamo integralmente nel documento sottostante, non affronta minimamente le gravi violazioni normative denunciate, limitandosi a sollevare questioni irrilevanti e dilatorie sulla legittimazione dell’Associazione Altvelox. Una replica che, oltre a dimostrare totale disprezzo per i principi di legalità, appare come un maldestro tentativo di eludere il merito della contestazione.


È evidente che di fronte a simili atteggiamenti, improntati all’arroganza istituzionale e al rifiuto di adempiere ai doveri più elementari, non resta che rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per questo Altvelox ha depositato formale denuncia alla Procura della Repubblica, perché sia accertata la responsabilità penale di chi, attestando falsamente l’esistenza di omologazioni inesistenti, inganna i cittadini e viola consapevolmente la legge.



Risposta del Sindaco del 18.09.2025
Risposta del Sindaco del 18.09.2025

In realtà, tale decreto ha disposto una mera approvazione prototipale, priva degli effetti di omologazione prescritti dall’art. 45 CdS e dal relativo Regolamento. L’inserimento nei verbali di una attestazione oggettivamente falsa integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico ex art. 479 c.p., come chiarito dalla Corte di Cassazione (sentt. n. 21894/2024, n. 13996 e n. 13997/2025 e 10505/2024) solo per citarne alcune.


Denuncia-querela del 20.09.2025
Denuncia-querela del 20.09.2025

La condotta dei pubblici ufficiali, Sindaco, Dirigente Polizia Locale e Agente accertatore, consistente nel dichiarare omologato un dispositivo che non lo è, determina una lesione diretta del principio di legalità amministrativa (art. 1 CdS e art. 97 Cost.) e induce i cittadini in errore, costringendoli a pagare sanzioni prive di valido fondamento probatorio. Si configurano così anche i profili di calunnia (art. 368 c.p.), truffa aggravata ai danni della collettività (art. 640 c.p.) e abuso d’ufficio, aggravati dal concorso di più persone (artt. 110 e 81 c.p.).


Si rileva inoltre che i verbali non riportano la necessaria delibera di Giunta o Consiglio comunale sull’installazione del dispositivo, in violazione dell’art. 37, commi 6 e 7 CdS, del D.M. 27.04.2017 e dell’art. 4 D.L. 121/2002, conv. in L. 168/2002. Parimenti, il Prefetto di Verona, pur destinatario di ripetute diffide, non ha esercitato i poteri di vigilanza né ha segnalato la mancata adozione dei piani del traffico ex art. 36 CdS, incorrendo in possibili responsabilità per omissione di atti d’ufficio (art. 328, comma 2, c.p.) e omessa denuncia (art. 361 c.p.).


La Sezione Polizia Stradale di Verona e la Provincia, tramite i rispettivi dirigenti, hanno omesso di accertare la conformità tecnica dello strumento e la legittimità dei provvedimenti autorizzativi, contribuendo al protrarsi di una prassi illegittima.


La Corte di Cassazione ha ribadito dal lontano 2001 che gli strumenti elettronici impiegati a fini sanzionatori devono possedere affidabilità metrologica garantita da verifiche di omologazione e taratura periodica. Con una serie di pronunce di 38 pronunce e sentenze, ha riaffermato che approvazione e omologazione non sono equivalenti e che, in mancanza di omologazione, i verbali sono nulli.


Tali condotte, reiterate e consapevoli, minano la certezza del diritto, violano i principi di legalità e buon andamento della P.A., configurano responsabilità penali e amministrative a carico del Sindaco, del Dirigente della Polizia Locale, del Prefetto, dei dirigenti della Polizia Stradale e della Provincia, nonché degli eventuali altri soggetti che abbiano concorso all’adozione e gestione del sistema illegittimo.


Abbiamo così chiesto che l’Autorità Giudiziaria voglia valutare i profili di responsabilità sopra evidenziati e disporre i provvedimenti opportuni, inclusi il sequestro preventivo delle apparecchiature e l’annullamento dei verbali illegittimi, al fine di ripristinare la legalità e tutelare i diritti degli utenti della strada.


Altvelox
Associazione Altvelox

Sulla questione della rappresentatività e piena legittimità, si rammenta che Altvelox è un’associazione tecnico-legale senza fini di lucro, regolarmente costituita e registrata presso l’Agenzia delle Entrate con numero 35 serie 3 e codice fiscale 93064060259, in piena conformità con gli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.


La pretesa di subordinare la legittimazione ad operare all’iscrizione nell’elenco ex art. 137 D.Lgs. 206/2005 è priva di fondamento, poiché tale previsione riguarda esclusivamente le associazioni rappresentative dei consumatori nei procedimenti innanzi all’AGCM e per le azioni inibitorie collettive, e non costituisce requisito di validità o di esistenza giuridica delle associazioni che operano a tutela di interessi diffusi e collettivi sul territorio nazionale.


In Italia, una volta registrata, un’associazione ha piena capacità di agire nei limiti del proprio statuto, di rappresentare i propri iscritti e di interloquire con le pubbliche amministrazioni e con l’autorità giudiziaria. Pertanto Altvelox, che agisce nell’ambito della tutela degli utenti della strada, è legittimata a segnalare, diffidare e denunciare condotte illegittime quali l’uso di dispositivi di rilevazione privi di omologazione, a prescindere dall’iscrizione ex art. 137 citato, la quale attiene ad altra e specifica materia.



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