Nogarole Rocca (VR): Vista Red e omologazione fantasma: diffida urgente a sindaco e prefetto.
- Altvelox
- 1 giorno fa
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Il Comune sospenda subito le sanzioni con il sistema elettronico Vista Red matricola 607211230. Senza omologazione non si multa e attestare nei verbali il contrario è falso ideologico.

Scoperto e diffidato un altro sindaco che attesta il falso nei verbali emessi e adesso vedremo anche quanti ne ha emessi in questo modo fraudolento. Altvelox, nell’interesse dei propri associati, ma anche di coloro che non lo sono, contesta l’attività sanzionatoria svolta nel Comune di Nogarole Rocca in provincia di Verona, all’intersezione SP3 Via Vittorio Veneto con Viale Europa mediante apparecchiatura “Vista Red” matricola 607211230.

Nei verbali si dichiara che lo strumento sarebbe “omologato” ai sensi del cosiddetto Decreto MIT n. 162 del 23 febbraio 2006, peccato che quel provvedimento non sia un decreto di omologazione ma una semplice determina di approvazione del prototipo, con prescrizioni tecniche sull’alimentazione delle spire e sul montaggio, nulla di più.
L'art. 45 e 142 CdS e relativo Regolamento pretendono l’omologazione per l’uso ai fini sanzionatori, approvazione e omologazione non sono la stessa cosa e far finta che lo siano non trasforma il piombo in oro; l’attestazione di un’inesistente omologazione in un atto pubblico, quale è il verbale, integra falsità ideologica ex artt. 479 e 481 c.p.
La Cassazione lo ha ribadito di recente, tra le altre con le sentenze n. 13996 e 13997/2025, evidenziando che un verbale che afferma l’omologazione quando manca è idoneo a trarre in inganno il cittadino e dunque è gravemente illegittimo, ma non basta, perche nei verbali emessi dal Comune di Nogarole Rocca, manca pure l’indicazione degli atti comunali di indirizzo e approvazione dell’installazione e dell’attività sanzionatoria su quel sito, omissione non veniale perché la scelta di installare rilevatori elettronici richiede un’istruttoria seria e atti motivati, come impongono l’art. 37, commi 6 e 7, CdS; il D.M. 27 aprile 2017; l’art. 4 del D.L. 121/2002 convertito in L. 168/2002.
La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito l’esigenza di atti fondati e tracciabili, vedi Cass. civ. Sez. I n. 21847/2005 e Cass. civ. Sez. II n. 21894/2024; in assenza di omologazione, l’art. 142, comma 6, CdS è una porta chiusa: lo strumento non può legittimamente accertare né fondare sanzioni.

La prassi adottata a Nogarole Rocca (VR), che confonde approvazione con omologazione e “dimentica” gli atti presupposti, viola il principio di legalità, mina la fiducia dei cittadini e espone gli autori dei verbali e i responsabili del procedimento a profili di responsabilità penale, amministrativa e contabile.
Per quanto sopra abbiamo diffidato il Sindaco Luca Trentini e il Dirigente del Servizio Associato di Polizia Locale a sospendere immediatamente ogni attività sanzionatoria con Vista Red codice 607211230; ad annullare in autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies L. 241/1990, tutti i verbali ancora pendenti basati su accertamenti illegittimi; a riferire per iscritto entro 5 giorni lavorativi sulle misure adottate.
Abbiamo chiesto a S.E. il Prefetto di Verona di esercitare i poteri di vigilanza e ripristinare la legalità e alla Provincia di Verona in qualità di proprietaria / gestore della S.P.3, di revocare senza indugio l’autorizzazione all’installazione e all’uso del sistema e di darne riscontro scritto entro 5 giorni.
Abbiamo quindi avvisato tutti che, in mancanza di immediato adempimento e comunque in difetto di riscontro scritto entro il 12 settembre 2025, avvieremo ogni ulteriore azione nelle sedi penali, civili, amministrative e contabili competenti, per accertare e sanzionare la redazione e l’uso di verbali contenenti attestazioni mendaci e per ottenere la cessazione degli illeciti, il ristoro dei danni e la condanna alle spese; la legge non è un optional, l’omologazione non è un’opinione, e se qualcuno confonde le carte, non ce ne voglia siamo fatti cosi.
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