Omologazione autovelox: L'ultima sentenza di Padova conferma il nodo vero. A maggio non finirà nulla.
- Altvelox

- 2 ore fa
- Tempo di lettura: 3 min
Il Giudice di Pace di Padova ha annullato 4 sanzioni all'associato di Altvelox emesse da un autovelox nel Comune di Pietro in Gu sulla SR 53. La procedura TRIS scade il 4 maggio 2026, ma anche un eventuale decreto ministeriale non può cancellare ciò che il Codice della Strada pretende già oggi: per la prova della velocità servono apparecchiature debitamente omologate.

La sentenza del Giudice di Pace di Padova del 30 aprile 2025 va letta per quello che realmente dice, senza scorciatoie lessicali e senza quelle acrobazie interpretative con cui da mesi si tenta di svuotare il tema dell’omologazione. Il ricorso è stato accolto, il provvedimento opposto è stato annullato e il giudice ha ritenuto fondata la nullità della sanzione per omessa prova della corretta omologazione prevista dalla legge. Nella motivazione si ribadisce che approvazione e omologazione non coincidono, si richiama l’art. 192 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada in attuazione dell’art. 45, comma 6, CdS, e si afferma che solo l’omologazione completa rende legittimi gli accertamenti eseguiti tramite autovelox. La stessa decisione rileva, nel caso concreto, che l’apparecchio AGUIA-T5-5-R matricola 16406 risultava soltanto approvato e non munito di regolare certificato di omologa.
Questo è il punto decisivo. Il Codice della Strada, all’art. 142, comma 6, non usa formule elastiche o ambigue: per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. L’art. 45, comma 6, a sua volta distingue approvazione e omologazione e demanda al regolamento le modalità di tali procedimenti, non certo il potere di cancellarne la differenza. La documentazione della Camera dei deputati, nel ricostruire la materia, ricorda espressamente che, per i dispositivi di misurazione della velocità, soltanto l’omologazione rende legittimo l’accertamento, richiamando anche il principio di prevalenza delle fonti primarie sugli atti amministrativi.

Per questa ragione è giuridicamente improprio sostenere che il problema verrà “superato” a maggio 2026. La Commissione europea, nella scheda ufficiale TRIS n. 2026/0053/IT, ha ricevuto il 3 febbraio 2026 la notifica di un progetto di decreto ministeriale, con termine del periodo di status quo fissato al 4 maggio 2026. La stessa scheda descrive un testo ancora in itinere e precisa che l’allegato B includerebbe i dispositivi approvati ai sensi del DM 282/2017 da ritenersi omologati se conformi alle disposizioni del nuovo allegato A. Dunque, allo stato, non siamo davanti a una sanatoria già vigente, ma a una proposta normativa notificata in sede europea.
Anche nell’ipotesi in cui il periodo TRIS si chiudesse senza rilievi ostativi e l’Italia adottasse poi il decreto, il nodo non sparirebbe affatto. Sul piano tecnico-giuridico, un decreto ministeriale resta una fonte subordinata rispetto al decreto legislativo che contiene il Codice della Strada. Non può quindi neutralizzare per via amministrativa ciò che la fonte primaria impone in modo espresso, cioè l’omologazione quale requisito probatorio per le violazioni dei limiti di velocità. E non può farlo soprattutto se la pretesa è quella di trasformare ex post, con un colpo di penna ministeriale, apparecchi solo approvati in strumenti idonei a fondare accertamenti che la legge collega invece a risultanze di apparecchiature debitamente omologate. Questa non è propaganda, è gerarchia delle fonti, che persino nel dossier della Camera viene richiamata come criterio decisivo della materia.
L'ennesima sentenza di Padova, allora, non è un episodio isolato da minimizzare. È la conferma che il problema esiste, è concreto e continua a produrre effetti nei giudizi. Chi oggi racconta che basti aspettare maggio per archiviare tutto, semplicemente non affronta il cuore della questione. Nella lettura più prudente, è un errore grave. Nella lettura meno indulgente, è un modo comodo per non vedere una verità scomoda: senza omologazione, la prova della velocità resta esposta a un vizio che un decreto secondario non può magicamente cancellare. Gli autovelox, purtroppo, non si aggiustano con la narrativa. Si aggiustano con la legge.



Commenti