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L’ordinanza n. 7374/2026 non elimina l’obbligo di omologazione e non legittima gli apparecchi solo tarati.

Non fatevi abbindolare da notizie fuorvianti. L'ultima ordinanza della Cassazione ha esaminato soprattutto la taratura periodica, il corretto funzionamento dell’apparecchio e le contestazioni sul tratto autorizzato dal prefetto. Tirarla in ballo per salvare apparecchi solo approvati ma non omologati è una lettura forzata e non corrispondente al testo.


L'obbligo di omologazione resta nessuna deroga sulla norma
L'obbligo di omologazione resta nessuna deroga sulla norma

In queste ore qualcuno sta cercando di usare l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione II civile, 27 marzo 2026, n. 7374, come se fosse una scorciatoia per sostenere che l’omologazione non serva più se il rilevatore è comunque tarato. Non è così. E basta leggere il testo, non le solite sintesi interessate confezionate per tenere in piedi verbali fragili, per capirlo.


L’ordinanza nasce da un giudizio nel quale la ricorrente aveva proposto più motivi di opposizione. Il primo toccava il tema della mancanza di omologazione del dispositivo. Ma la decisione, nel suo sviluppo concreto, si concentra in larga parte su un altro punto: la verifica periodica di funzionalità e di taratura dello strumento, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015. La Cassazione richiama infatti proprio quel principio, ribadendo che le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Non solo. Aggiunge anche che, in presenza di contestazione, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. Dunque l’ordinanza, lungi dal cancellare l’omologazione, la richiama espressamente insieme alla taratura.


Ordinanza Cassazione n.7374/2026 27.03.2026
Ordinanza Cassazione n.7374/2026 27.03.2026

Il passaggio davvero decisivo è un altro. Nel caso esaminato, la Corte rileva che l’apparecchio era stato sottoposto a verifica periodica di funzionamento il 21 dicembre 2020 e che i verbali impugnati erano stati elevati il 10 e il 12 aprile 2021, quindi entro l’anno dall’ultima verifica. Su questo presupposto la censura viene ritenuta infondata. In altre parole, il cuore della motivazione concreta sta nell’accertamento della taratura e del corretto funzionamento nel periodo rilevante. Non in una presunta affermazione secondo cui basterebbe la sola approvazione amministrativa. Questa affermazione, semplicemente, nell’ordinanza non c’è. Anzi, il testo dice il contrario quando parla di prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura.


C’è poi un secondo aspetto che viene volutamente ignorato da chi prova a piegare questa decisione a proprio uso. Uno dei motivi di ricorso riguardava il tratto di strada inserito nel decreto prefettizio e la sua idoneità ad essere considerato strada urbana di scorrimento. Anche qui la Cassazione non detta una regola nuova sull’omologazione. Si limita a rilevare che la contestazione della ricorrente era generica e non forniva elementi concreti sufficienti per dimostrare che il tratto fosse inidoneo a rientrare tra quelli autorizzabili per il rilevamento a distanza. La Corte richiama il principio secondo cui il provvedimento prefettizio è espressione di valutazioni discrezionali sindacabili solo per vizi di legittimità, non nel merito. Anche questo, quindi, è un tema diverso dall’omologazione.


Lo stesso vale per le ulteriori doglianze sulla segnaletica della postazione. L’ordinanza le dichiara inammissibili per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva riportato in modo adeguato gli elementi probatori e non aveva indicato con precisione come e quando fossero stati prodotti nel giudizio di merito. Anche qui, ancora una volta, non c’è alcuna affermazione secondo cui l’omologazione sarebbe irrilevante o superata.


Il dato serio, dunque, è semplice. Questa ordinanza non “sana” gli apparecchi solo approvati anche se tarati e non afferma che la taratura sostituisce l’omologazione. Non offre alcun appiglio per sostenere che basti avere uno strumento verificato periodicamente, se manca il presupposto tecnico e giuridico dell’omologazione richiesto dall’art. 142, comma 6, del Codice della strada. Semmai conferma che, quando il cittadino contesta l’affidabilità dell’accertamento, l’Amministrazione deve dare prova documentale rigorosa. E quella prova, secondo il testo della stessa ordinanza, riguarda sia l’iniziale omologazione sia la periodica taratura.


Per questo motivo, usare la n. 7374/2026 come grimaldello per difendere apparecchi tarati ma non omologati non è una lettura giuridica seria. È un tentativo difensivo. E, come spesso accade, prova a far dire a una decisione ciò che quella decisione non dice.





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