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Otto rigetti prefettizi cancellati dal Giudice di Pace: a San Donà di Piave cadono le decisioni del Prefetto di Venezia contro l’associato Altvelox

Le tre sentenze affermano che i ricorsi erano fondati e annullano otto ordinanze prefettizie emesse l’11 aprile 2025, in un passaggio che recepisce l’orientamento della Cassazione sulla differenza tra approvazione e omologazione la giustizia da ragione al cittadino mentre la Prefettura preferisce "non disturbare" l'amministrazione comunale. Denunceremo anche questo.


San Donà di Piave, tre sentenze segnano un passaggio netto: approvazione non basta, serve omologazione
San Donà di Piave, tre sentenze segnano un passaggio netto: approvazione non basta, serve omologazione

Il 3 marzo 2026, davanti all’Ufficio del Giudice di Pace di San Donà di Piave, sono state discusse tre cause promosse da un associato di Altvelox contro la Prefettura UTG di Venezia, tutte aventi ad oggetto opposizioni ex art. 22 della legge n. 689 del 1981. Le decisioni, pronunciate dal Giudice di Pace dott.ssa Michela Girardi e poi formalizzate il 4 marzo 2026, hanno un impianto pressoché identico e portano tutte allo stesso esito: accoglimento dei ricorsi e annullamento complessivo di otto ordinanze prefettizie.


Il cuore delle tre sentenze è molto chiaro. L’associato Altvelox aveva contestato la legittimità degli accertamenti sostenendo che gli apparecchi impiegati per rilevare la velocità non fossero omologati, ma soltanto approvati. Nelle cause esaminate il giudice dà atto che la pubblica amministrazione aveva prodotto il decreto di approvazione ministeriale n. 271 dell’11 luglio 2023, i certificati di taratura del 27 novembre 2025 e i verbali di verifica di funzionalità relativi agli apparecchi VRS-EVO-T12-5-RS4 utilizzati nei verbali impugnati. Eppure questo non è stato ritenuto sufficiente.


C’è un profilo che in questa vicenda non può essere taciuto. La Prefettura di Venezia, nei tre giudizi, si è costituita chiedendo il rigetto dei ricorsi, nonostante la questione centrale riguardasse proprio la mancanza di omologazione degli apparecchi, cioè il presupposto legale della validità della prova secondo l’art. 142, comma 6, del Codice della strada, come poi riconosciuto dal Giudice di Pace nelle tre sentenze. L’associato Altvelox è stato così costretto, dopo il rigetto amministrativo, a sostenere ulteriori costi per rivolgersi al giudice e ottenere giustizia: nelle stesse decisioni si legge che aveva chiesto il rimborso del contributo unificato e del contributo tecnico-legale, ma alla fine gli è stato riconosciuto soltanto il contributo unificato di 43 euro per ciascun giudizio. Questo significa che il cittadino, pur avendo ragione nel merito, ha dovuto anticipare denaro, tempo e difese per far annullare otto ordinanze prefettizie che il giudice ha poi ritenuto illegittime. Una simile dinamica è profondamente ingiusta e si pone in evidente frizione con i principi costituzionali di eguaglianza sostanziale, di effettività della difesa, di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di piena tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, sanciti dagli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. In termini ancora più semplici: se per ottenere il riconoscimento di un diritto il cittadino deve pagare di tasca propria le conseguenze di un rigetto amministrativo poi smentito dal giudice, il rischio concreto è che la giustizia diventi formalmente accessibile, ma sostanzialmente più difficile proprio per chi avrebbe diritto ad ottenerla.



Il Prefetto di Venezia Darco Pellos
Il Prefetto di Venezia Darco Pellos

La motivazione segue in modo esplicito il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, poi richiamata anche dalle successive ordinanze n. 20913 del 26 luglio 2024, n. 26315 del 26 settembre 2024 e n. 1332 del 14 maggio 2025. Secondo questo indirizzo, approvazione e omologazione non sono la stessa cosa. L’approvazione ha natura diversa ed è considerata un passaggio prodromico, mentre l’omologazione ha una connotazione tecnico-funzionale più intensa, finalizzata a garantire precisione, affidabilità e conformità dello strumento. Proprio per questo, osserva il giudice, l’art. 142, comma 6, del Codice della strada richiede che le risultanze provengano da apparecchiature “debitamente omologate” perché possano valere come fonte di prova.


Nelle tre decisioni vi è poi un passaggio di particolare rilievo, anche sul piano culturale e giudiziario. Il Giudice di Pace Michela Girardi scrive espressamente che, prima delle più recenti pronunce della Suprema Corte, aveva ritenuto equipollenti le due procedure, con sentenze confermate anche dal Tribunale di Venezia in sede di appello. Tuttavia, preso atto del nuovo orientamento di legittimità, afferma di doverne fare applicazione. È un passaggio importante perché dimostra che non siamo davanti a formule di rito, ma a una presa d’atto precisa: il mutato quadro giurisprudenziale incide concretamente sulla validità degli accertamenti e impone un riallineamento interpretativo.


Una delle tre sentenze del GdP
Una delle tre sentenze del GdP

Sul piano pratico, le tre sentenze annullano due distinti blocchi di tre ordinanze prefettizie e un terzo blocco di due ordinanze, tutte emesse l’11 aprile 2025 dalla Prefettura di Venezia. In ciascun giudizio viene riconosciuto all’associato il rimborso del solo contributo unificato, pari a 43 euro, senza liquidazione integrale degli ulteriori costi sostenuti per la difesa tecnico-legale. Anche questo è un dato che merita attenzione, perché conferma una tendenza nota: il cittadino che ottiene ragione non sempre vede ristorato per intero il costo affrontato per far valere un principio di legalità.


Il significato di queste tre sentenze va oltre il singolo caso. Non dicono che i controlli di velocità non debbano esserci. Dicono una cosa molto più semplice e molto più seria: i controlli devono essere legittimi, e la prova deve essere raccolta con strumenti che rispettino esattamente ciò che la legge richiede. Quando la legge parla di omologazione, non può essere sostituita da prassi amministrative, circolari o formule difensive che sostengano una presunta equivalenza sostanziale. Su questo punto il Giudice di Pace di San Donà di Piave, recependo l’indirizzo della Cassazione, ha tracciato una linea netta. Ed è una linea che merita di essere letta con attenzione, perché riguarda non solo un associato Altvelox, ma il rapporto stesso tra potere sanzionatorio, prova legale e tutela effettiva dei cittadini.


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