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Più telecamere nelle città. Ma il cittadino ha diritto di sapere chi lo riprende e perché.

La videosorveglianza urbana può aumentare la sicurezza, ma solo se Comune e gestori rispettano gli obblighi di trasparenza del GDPR e, quando le immagini servono a sanzionare, necessitano anche le regole tecniche del Codice della Strada.


Le telecamere nelle città italiane sono aumentate in modo evidente
Le telecamere nelle città italiane sono aumentate in modo evidente

Le telecamere nelle città sono aumentate in modo evidente. Possono essere utili per la sicurezza urbana, per la tutela del patrimonio pubblico, per il controllo di alcune aree sensibili e, in determinati casi, anche per accertare violazioni. Ma ogni impianto di ripresa tratta dati personali, e per questo non può essere installato o usato come se bastasse attaccare un occhio elettronico a un palo e dichiarare chiusa la pratica. Per le pubbliche amministrazioni il trattamento dei dati deve poggiare su una base giuridica idonea, legata a un compito di interesse pubblico o all’esercizio di pubblici poteri, con fondamento nella legge o, nei casi previsti, nel regolamento. Il Garante ricorda inoltre che il “legittimo interesse” non è la base giuridica corretta quando l’autorità pubblica agisce nell’esercizio dei propri compiti.



Se vedi delle telecamere questo è quello che devi sapere e che devi pretendere
Se vedi delle telecamere questo è quello che devi sapere e che devi pretendere

La prima garanzia per il cittadino è l’informativa di primo livello. In pratica, il cartello che deve comparire prima di entrare nell’area videosorvegliata. Non dopo, non in un angolo, non sul sito nascosto dentro cinque menu, come spesso capita nelle meravigliose semplificazioni amministrative. Secondo il Garante e le Linee guida EDPB 3/2019, questo avviso deve essere visibile e comprensibile prima dell’accesso alla zona controllata, deve chiarire il contesto della sorveglianza e deve permettere alla persona di capire quale area sia coperta. Non è necessario indicare il punto esatto in cui si trova ogni telecamera, ma dev’essere chiaro senza equivoci che si sta entrando in uno spazio sorvegliato.Questa informativa di primo livello deve contenere almeno i dati essenziali: chi è il titolare del trattamento, cioè il Comune o altro soggetto che decide finalità e mezzi del sistema; la finalità del trattamento, che non può essere generica o vaga; il richiamo ai diritti dell’interessato; il rinvio chiaro all’informativa completa di secondo livello e alle modalità per reperirla.


Le Linee guida europee aggiungono che sul cartello devono comparire anche le informazioni che potrebbero sorprendere il cittadino, ad esempio la registrazione delle immagini, la loro trasmissione a terzi o il periodo di conservazione. Se questi elementi non vengono indicati, l’interessato può ragionevolmente pensare che vi sia solo visione in tempo reale e non anche registrazione o ulteriore uso dei dati.


Dati essenziali di primo livello
Dati essenziali di primo livello

L’informativa di secondo livello è il testo completo, quello che spiega davvero come funziona il trattamento. Deve essere facilmente accessibile, anche senza entrare nell’area sorvegliata, per esempio tramite sito istituzionale, QR code, ufficio comunale o altro punto chiaramente indicato. Il Garante precisa che il cartello deve rinviare a questo testo completo, che deve contenere tutti gli elementi richiesti dall’art. 13 GDPR. In concreto, il cittadino deve poter conoscere almeno identità e contatti del titolare, eventuale responsabile della protezione dei dati, finalità e base giuridica, tempi di conservazione o relativi criteri, destinatari dei dati, diritti esercitabili e possibilità di proporre reclamo al Garante. Una generica pagina “privacy” del Comune, uguale per tutto e per tutti, non basta se non descrive quello specifico impianto e quello specifico uso delle immagini.


I diritti del cittadino non sono teorici. Chi è ripreso ha diritto di sapere se è in corso un trattamento che lo riguarda, di ottenere informazioni sulle finalità, sui dati trattati, sui destinatari e sul periodo di conservazione, e può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR nei limiti compatibili con il tipo di trattamento e con le esigenze pubbliche coinvolte. L’istanza si presenta al titolare senza particolari formalità. Il titolare deve rispondere entro un mese, prorogabile fino a tre nei casi complessi, ma un riscontro entro il primo mese deve comunque esserci. Se la risposta manca o è insoddisfacente, il cittadino può rivolgersi al Garante oppure all’autorità giudiziaria.


Ci sono poi i doveri dell’amministrazione, che vanno ben oltre il cartello. Il Comune deve dimostrare la necessità e la proporzionalità del sistema, limitare l’angolo di ripresa a quanto serve davvero, fissare tempi di conservazione coerenti con la finalità, proteggere i dati con misure tecniche e organizzative adeguate, individuare correttamente eventuali responsabili del trattamento e, quando il sistema comporta un rischio elevato, svolgere una valutazione d’impatto prima di attivarlo. Il Garante ha ricordato più volte che la DPIA è richiesta, in particolare, quando vi è sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. Non è burocrazia ornamentale. È la soglia minima di legalità di un impianto che osserva persone, movimenti e abitudini.


Qui si innesta la distinzione più importante. Una telecamera usata per videosorveglianza è una cosa. Un dispositivo usato per accertare violazioni e produrre sanzioni è un’altra.


Per le pubbliche amministrazioni il trattamento dei dati deve poggiare su una base giuridica idonea
Per le pubbliche amministrazioni il trattamento dei dati deve poggiare su una base giuridica idonea

Nel primo caso il cuore della disciplina è la protezione dei dati personali. Nel secondo caso la privacy resta, ma non basta più: si aggiungono le regole del Codice della strada e i requisiti tecnici del sistema. Per la velocità, l’art. 142, comma 6, del Codice della strada considera fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate; l’art. 201, comma 1-bis, individua poi i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria. Sul punto la Cassazione, con ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, ha ribadito che approvazione e omologazione non sono la stessa cosa e che un autovelox solo approvato non basta a rendere legittimo l’accertamento. Già per i sistemi semaforici automatici la giurisprudenza aveva chiarito che l’accertamento senza agente sul posto richiede dispositivi debitamente omologati.


Il punto, quindi, è chiaro. La sicurezza non si contesta. Si contestano, semmai, l’opacità e l’uso improprio degli strumenti. Più telecamere possono voler dire più tutela, ma possono anche trasformarsi in un controllo poco trasparente se il cittadino non sa chi lo riprende, per quale scopo, per quanto tempo, con quali garanzie e con quale titolo normativo. In uno Stato di diritto, la tecnologia non può mai precedere la regola. Deve seguirla. Sempre.


Altvelox / Ufficio Legale



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