Semafori elettronici: la nuova sentenza arriva da Savona. Senza omologazione il verbale non è valido.
- Altvelox

- 2 giorni fa
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Il Giudice di Pace accoglie e annulla l’ordinanza prefettizia: il rilevatore REDvolution era indicato come approvato, ma la Prefettura non ha prodotto alcun decreto di omologazione. Ancora una volta emerge il nodo tecnico che molti enti continuano a trattare come un dettaglio, perché evidentemente la carta costa fatica.

Una nuova decisione questa volta arriva dal Giudice di Pace di Savona riporta al centro un punto che Altvelox denuncia da tempo: un impianto elettronico per il rilevamento delle violazioni semaforiche non può essere gestito come una semplice fotocamera piazzata a bordo strada. Quando uno strumento accerta automaticamente una violazione dell’art. 146, comma 3, del Codice della Strada, produce effetti sanzionatori, decurtazione punti e conseguenze patrimoniali per il cittadino. Non è arredamento urbano. È un apparato tecnico-probatorio.
La sentenza n. 120/2026, pubblicata il 9 marzo 2026, ha accolto l’opposizione proposta contro l’ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Savona relativa a una contestazione per passaggio con semaforo rosso rilevata a Finale Ligure, all’intersezione tra Via del Sagittario e Via Dante Alighieri, mediante apparecchiatura REDvolution, codice impianto 178210601. Il Giudice di Pace dott. Stefano Boero ha ritenuto decisivo il profilo della mancata omologazione del dispositivo, rilevando che la Prefettura non aveva prodotto alcun decreto di omologazione e che l’omesso deposito della documentazione richiesta impediva una compiuta verifica della fondatezza dell’accertamento.

Il punto non è formale. È sostanziale. L’art. 45, comma 6, del Codice della Strada richiama i dispositivi e le apparecchiature destinati alla regolazione e al controllo del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, sottoponendoli ad approvazione od omologazione ministeriale previa verifica delle caratteristiche tecniche, funzionali e di idoneità. L’art. 146, comma 3, sanziona invece chi prosegue la marcia nonostante il semaforo vieti il transito. Quando il passaggio con il rosso viene accertato da un sistema automatico, il tema non è più soltanto il comportamento del conducente, ma anche l’affidabilità giuridica e tecnica dello strumento che lo documenta.
La Cassazione, con ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, ha distinto approvazione e omologazione, chiarendo che non sono procedure sovrapponibili. Lo stesso principio è stato richiamato anche dall’ordinanza n. 20913 del 26 luglio 2024, in tema di rilevamento automatico, con una linea che molti enti continuano a leggere come se fosse scritta in una lingua estinta, comodo espediente quando ci sono verbali da difendere.
La vicenda di Savona si collega direttamente alle questioni già sollevate da Altvelox per gli impianti semaforici di Maser e Trevignano e alle denunce presentate dopo le motivazioni del Giudice di Pace di Treviso, ove si era sostenuto che il rilevatore semaforico sarebbe una semplice macchina fotografica. Questa impostazione, a parere dell’Associazione, è tecnicamente e giuridicamente riduttiva. Una fotocamera documenta un’immagine. Un rilevatore elettronico semaforico, invece, deve coordinarsi con lo stato della lanterna, registrare fasi, tempi, posizione del veicolo, sequenza dell’evento, dati dell’impianto e condizioni di funzionamento. Se da quel sistema deriva una sanzione automatica, occorre dimostrare non solo che l’immagine esiste, ma che l’intero processo di rilevazione sia conforme.
La corretta gestione tecnica di questi impianti richiede atti precisi: decreto di omologazione del dispositivo effettivamente installato, verbale di corretta installazione, verifica funzionale, documentazione sulla durata del giallo, atti relativi all’impianto semaforico, eventuale disciplina dei dispositivi countdown nei casi previsti dal D.M. 5 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2022. Tale decreto disciplina caratteristiche, requisiti e modalità di installazione dei countdown semaforici, ulteriore elemento che impone agli enti una gestione documentale seria e non una raccolta di formule preconfezionate.
Il cittadino non deve essere costretto a pagare prima e scoprire dopo, magari davanti a un giudice, che l’amministrazione non ha prodotto i documenti essenziali. La sicurezza stradale è una cosa seria: proprio per questo non può poggiare su impianti non verificabili, autorizzazioni generiche o risposte evasive.
Altvelox ribadisce una posizione semplice: controlli sì, ma regolari, motivati, omologati e documentati. Se l’ente pubblico pretende certezza dal cittadino, deve essere il primo a produrre certezza nei propri atti.



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