T-Red Trevignano: Prova automatica e omologazione negata Altvelox denuncia il Giudice di Pace di Treviso.
- Altvelox

- 2 giorni fa
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Trevignano, il semaforo non basta: quando una sentenza ignora il nodo vero dell’omologazione. Il caso di Treviso ripropone una questione che non può essere aggirata: anche i rilevatori T-Red, ove utilizzati per l’accertamento automatico dell’illecito, devono essere assistiti da regolare omologazione.

Art. 101 Costituzione: La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
C’è un punto che va rimesso al centro, senza giri di parole. Quando una sanzione nasce da un sistema automatico, il problema non è soltanto vedere se esistono due fotogrammi prima e dopo la linea d’arresto. Il problema vero è un altro: quel sistema poteva davvero formare prova legale contro il cittadino? È assistito dal titolo richiesto dalla legge? L’installazione è sorretta dagli atti amministrativi necessari? E il giudice, investito di queste contestazioni, le ha affrontate davvero oppure le ha aggirate?
È precisamente su questo terreno che si colloca la denuncia-querela predisposta da Altvelox in relazione alla sentenza n. 8563/2025 R.G. del Giudice di Pace di Treviso, depositata il 3 marzo 2026, che ha rigettato l’opposizione proposta contro un verbale del Comune di Trevignano per presunto passaggio con il rosso rilevato tramite Velocar Red&Speed EVO, matricola 318, indicato nel verbale come “approvato” con decreto MIT n. 6099 del 18 novembre 2015. Eppure proprio da quella approvazione, richiamata dall’amministrazione come se bastasse da sola, si poteva leggere senza alcuna ambiguità che il Velocar Red&Speed EVO è un apparato multifunzione, impiegabile non solo per le infrazioni semaforiche ma anche per il rilevamento della velocità, con uso delle due funzioni in modo disgiunto. Dunque non un banale apparecchio fotografico, ma un sistema che funge anche da autovelox e che, proprio per questo, imponeva un esame rigoroso del presupposto dell’omologazione, invece di essere liquidato con il solo richiamo ai fotogrammi.

Secondo l’atto, il ricorso non poneva questioni marginali o cavilli di contorno, come amano raccontare quando bisogna sbrigarsi a convalidare tutto. Contestava invece questioni decisive: la mancanza del decreto di omologazione, la non equipollenza tra approvazione e omologazione, l’assenza o comunque la mancata verifica del titolo prefettizio, del nulla osta dell’ente proprietario della strada, della delibera comunale che giustificasse l’installazione e dei dati oggettivi di incidentalità, oltre alla mancata ostensione di documenti tecnici, contrattuali e manutentivi chiesti con specifica istanza. La denuncia sostiene che, a fronte di queste censure, la sentenza si sia limitata a dire che l’infrazione era provata dai fotogrammi e che, diversamente dagli strumenti di rilevazione della velocità, la prova fotografica non lascerebbe dubbi. Ma proprio qui, secondo Altvelox, sta l’elusione del punto decisivo: nessuno negava l’esistenza materiale delle immagini, si contestava la validità giuridica dell’accertamento automatico e dei suoi presupposti.
La questione diventa ancora più seria se si guarda al contenuto della stessa determina MIT n. 6099/2015, richiamata nel verbale. L’atto evidenzia che il Velocar Red&Speed EVO non è descritto come semplice apparecchio fotografico per il solo rosso semaforico, ma come sistema approvato anche per il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità, con l’espressa precisazione che le due funzioni, velocità e rosso, devono essere utilizzate in modo disgiunto. Questo significa una cosa molto semplice, che pure pare difficile da far entrare in certi automatismi giudiziari: non si è davanti a una macchinetta neutra che scatta foto, ma a un apparato elettronico multifunzione che produce un risultato probatorio mediante una catena tecnica e informatica. Proprio per questo, secondo il documento, il giudice avrebbe dovuto verificare con rigore se la mera approvazione fosse sufficiente o se invece mancasse il presupposto dell’omologazione.

Il quadro normativo richiamato nella denuncia è altrettanto chiaro. L’art. 45, comma 6, del Codice della Strada riguarda in via generale i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di accertamento e rilevamento automatico delle violazioni. L’art. 192 del d.P.R. n. 495/1992 distingue in modo espresso omologazione e approvazione, riservando la prima ai casi in cui il regolamento stabilisce caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni e relegando la seconda ai casi residuali. Da questa distinzione, secondo l’atto, discende che approvazione e omologazione non sono sinonimi e non producono gli stessi effetti. La denuncia richiama, a sostegno, la Cassazione civile n. 10505 del 18 aprile 2024 sulla non equipollenza tra i due procedimenti, la Cassazione n. 21605 del 19 ottobre 2011 sui documentatori fotografici semaforici utilizzabili senza presenza degli agenti solo se debitamente omologati, e la Cassazione n. 21894 del 2 agosto 2024 sulla necessità di una previa e specifica delibera di Giunta per i rilevatori semaforici nei centri abitati.
La parte forse più dura dell’atto riguarda però la motivazione della sentenza. Non si sostiene una responsabilità già accertata, e questo va detto con precisione, ma si prospetta la necessità di verificare se ci si trovi davanti a una motivazione soltanto apparente, incapace di spiegare perché le eccezioni di difetto di omologazione, di carenza dei presupposti amministrativi e di insufficienza documentale siano state ritenute infondate. In questa prospettiva, la richiesta finale è l’acquisizione integrale del fascicolo del procedimento, del ricorso, dell’istanza documentale, delle produzioni della parte opposta e della sentenza, per accertare se vi sia stata una reale applicazione della legge oppure una sua sostanziale rimozione. Ed è questo il punto politico e giuridico insieme: in uno Stato di diritto, il fotogramma non può diventare un lasciapassare per saltare l’omologazione, gli atti presupposti e il dovere di motivare seriamente. Altrimenti non siamo davanti a controlli regolari. Siamo davanti all’ennesima scorciatoia pagata dai cittadini. Seguirà nei prossimi giorni la denuncia querela anche per il sindaco e comandante della Polizia Locale di Trevignano.



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