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Il Giudice: Rilevatori semaforici automatici senza omologazione la prova non può essere data per scontata.

Quando un dispositivo accerta automaticamente una violazione e produce prova contro il cittadino, non può essere liquidato come una semplice macchina fotografica: servono titoli tecnici, controlli e piena verificabilità.


L'obbligo di omologazione vale per tutti i rilevatori elettronici. Semafori compresi.
L'obbligo di omologazione vale per tutti i rilevatori elettronici. Semafori compresi.

C’è un equivoco che continua a circolare in molte aule di giustizia e negli uffici comunali, con quella disinvoltura amministrativa che ormai sembra diventata metodo: il rilevatore semaforico sarebbe una semplice macchina fotografica. Scatta, immortala, documenta. Quindi, secondo questa tesi, non avrebbe bisogno di omologazione. Peccato che il Codice della strada non sia un album fotografico delle vacanze, e che un dispositivo usato per formare prova automatica contro un cittadino non possa essere trattato come una fotocamera da compleanno.


La questione torna centrale dopo la sentenza n. 205/2026, pubblicata il 23 aprile 2026, del Giudice di Pace di Sanremo, dott. Pierfrancesco Coffano, in un procedimento nel quale il ricorrente era difeso dall’avvocato Marco Mazzola. La decisione riguardava verbali fondati su apparecchiature di rilevamento e ha ribadito un punto essenziale: approvazione e omologazione non sono la stessa cosa, non lo diventano per circolare ministeriale, non lo diventano per prassi amministrativa e non lo diventano perché qualche Comune preferisce così. Il giudice ha richiamato l’art. 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada e la giurisprudenza di legittimità, valorizzando la distinzione tra procedimento di approvazione e procedimento di omologazione, con finalità, natura e presupposti diversi.


Cassazione n.10505/2024
Cassazione n.10505/2024

Il passaggio interessa direttamente anche i rilevatori semaforici, perché questi apparati non si limitano a “fotografare” un fatto già accertato da un agente. Operano spesso in modo automatico, selezionano un evento, generano immagini o sequenze, associano data, ora, lanterna semaforica, posizione del veicolo e targa, poi trasformano il tutto in base documentale per una sanzione. Insomma, non stanno facendo fotografia artistica. Stanno producendo prova amministrativa a carico del cittadino.


L’art. 201, comma 1-bis, lettera b), del Codice della strada prevede che, nel caso di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso, la contestazione immediata non sia necessaria. Ma questa deroga non cancella il problema tecnico-giuridico del dispositivo utilizzato. Al contrario, lo rende ancora più rilevante: se manca l’agente sul posto, se il cittadino riceve il verbale dopo, se l’accertamento nasce da una macchina, quella macchina deve avere un titolo tecnico pieno, verificabile e coerente con la funzione svolta.


Qui si innesta la posizione di Altvelox. L’Associazione ha già presentato due denunce e segnalazioni in relazione a provvedimenti del Giudice di Pace di Treviso nei quali respingendo i ricorsi si sosteneva che il rilevatore semaforico è stato qualificato, in sostanza, come una semplice macchina fotografica non soggetta a obbligo di omologazione. È una lettura che Altvelox contesta perché rischia di svuotare la garanzia tecnica prevista dall’ordinamento: se un apparato automatico accerta una violazione, elabora dati, individua un veicolo e consente l’emissione del verbale senza contestazione immediata, non può essere degradato a strumento neutro, passivo, irrilevante. Sarebbe comodo, certo. Come chiamare “ombrello” un autovelox, così magari non serve più nemmeno leggere il Codice.


GdP Sanremo Sentenza 1439/2026 del 23.04.26
GdP Sanremo Sentenza 205/2026 del 23.04.26

Il punto non è difendere chi passa con il rosso. Nessuno lo sostiene. Il punto è diverso: i controlli devono essere regolari, documentati, trasparenti e fondati su strumenti tecnicamente legittimi. L’art. 45, comma 6, del Codice della strada e l’art. 192 del D.P.R. 495/1992 disciplinano proprio il tema dei mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, prevedendo procedure di omologazione e approvazione. La differenza non è lessicale, ma sostanziale.


La sentenza di Sanremo, pur nata su un diverso profilo applicativo, conferma una linea: quando l’amministrazione fonda la pretesa sanzionatoria su un dispositivo elettronico, non può bastare una formula generica. Deve provare il titolo tecnico, la conformità, la funzionalità e la correttezza dell’utilizzo. E se il dispositivo non è una semplice macchina fotografica, ma un sistema automatico di accertamento, allora la favola finisce lì.


Altvelox continuerà a sostenere questa distinzione, anche nelle sedi penali e disciplinari già attivate, perché la sicurezza stradale non si tutela aggirando le garanzie. Si tutela facendo controlli seri, con strumenti legittimi e con verbali che reggano davanti alla legge, non davanti alla fantasia amministrativa del momento.

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