Torri del Benaco, la nuova stangata (un anno dopo) ai multati dell’autovelox killer: non avevano indicato chi guidava. Cosi titola un l'articolo a firma di Annamaria Schiano sul Corriere del Veneto. Il conducente che ha fatto ricorso per una multa non deve comunicare alcun dato sino al termine del procedimento amministrativo.
Milioni e milioni incassati con un autovelox dichiarato illegale ed illegittimo da almeno 20 sentenze dei Giudici di Pace di Verona che poi, probabilmente su indicazione della Procura della Repubblica, Corte dei Conti e Ente Nazionale Anticorruzione chiamati in causa con vari esposti, hanno deciso al momento di sospendere ogni udienza rinviando al prossimo anno.
Nel frattempo il Sindaco di Torri del Benaco, Stefano Nicotra, sempre nell'ottica della sicurezza stradale che ha nella sua mente, sta inviando altre contestazioni a coloro che hanno impugnato le multe per non aver comunicato i dati del conducente violando l'articolo 126-bis del Codice della Strada.
Vediamo cosa dice realmente la legge, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione giusto per comprovare se ve ne fosse bisogno, come il Sindaco di Torri del Benaco stia ancora una volta sbagliando facendo pagare i cittadini suoi sbagli.
D.Lgs n.150 del 1 settembre 2011 - Art.7 comma 4 recita che:
"L'opposizione ad una sanzione si estende anche alle sue sanzioni accessorie".
Sentenza Corte Costituzionale n° 27/2005 del 12/01/2005
Per la Corte Costituzionale la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dell'avvenuta perdita del punteggio dalla patente deve avvenire entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, definizione che presuppone, a sua volta, che siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi, ovvero, che siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Tale paragrafo precisa anche: "In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione". In tale modo la Corte Costituzionale ha quindi dichiarato testualmente: "Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».
Sentenza Corte Costituzionale n° 168/2008 del 20/05/2008
"...Nondimeno, proprio la necessità di ribadire gli argomenti letterali e sistematici posti a fondamento della citata ordinanza n. 244 del 2006 di questa Corte (oltre che, come si preciserà di seguito, di fugare ogni dubbio in ordine ad un possibile contrasto con l’art. 24 Cost.) impone di confermare la lettura già proposta del testo originario dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada. Ed invero, che debba essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando l’impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella “negativa” (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione), è una conclusione che discende anche dalla necessità di offrire della censurata disposizione, nella parte in cui richiama l’art. 180, comma 8, del medesimo codice della strada, un’interpretazione coerente proprio con gli indirizzi ermeneutici formatisi in merito alla norma richiamata, e secondo i quali essa sanzionerebbe il «rifiuto» della condotta collaborativa (e non già la mera omessa collaborazione) necessaria ai fini dell’accertamento delle infrazioni stradali. Inoltre, come anche affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 434 del 2007, appare necessario precisare – per fugare «persistenti dubbi nell’interpretazione del testo originario dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada» – che la scelta in favore di «un’opzione ermeneutica, che pervenisse alla conclusione di equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dei “dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”, presenterebbe una dubbia compatibilità con l’art. 24 Cost.»; essa, infatti, «non consentendo in alcun modo all’interessato di sottrarsi all’applicazione della sanzione pecuniaria, si risolverebbe nella previsione di una presunzione iuris et de iure di responsabilità», con conseguente «lesione del diritto di difesa», dal momento che risulterebbe preclusa all’interessato «ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta» SEGUE "Inoltre, come anche affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 434 del 2007, appare necessario precisare – per fugare «persistenti dubbi nell’interpretazione del testo originario dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada» – che la scelta in favore di «un’opzione ermeneutica, che pervenisse alla conclusione di equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dei “dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”, presenterebbe una dubbia compatibilità con l’art. 24 Cost.»; essa, infatti, «non consentendo in alcun modo all’interessato di sottrarsi all’applicazione della sanzione pecuniaria, si risolverebbe nella previsione di una presunzione iuris et de iure di responsabilità», con conseguente «lesione del diritto di difesa», dal momento che risulterebbe preclusa all’interessato «ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta».
Sentenza Corte di Cassazione n° 24012/2022 del 03.08.2022
"...l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, c.d.s., in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti per legge”) e, dunque, non dalla definizione delle eventuali opposizioni proponibili, in sede amministrativa o giudiziale, averso lo stesso verbale di contestazione..." CONTINUA "...l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A. debba considerarsi attinente ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, il correlato obbligo, ove non siano stati definiti i procedimenti conseguenti alla proposizione dei ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali, resta, tuttavia, sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole di detti ricorsi, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. - Il collegio, valorizzate sia l’interpretazione del dato letterale dell’art. 126-bis, comma 2, c.d.s., sia la “ratio” della violazione da detta norma prevista (che si pone, peraltro, in linea anche con la circolare – in materia - del Ministero dell’Interno n. 3971 del 29 aprile 2011, opportunamente richiamata dal ricorrente) – intende aderire a questo secondo orientamento".
Si riporta anche la Sentenza Corte di Cassazione n° 9555/2018 del 18.04.2018 Tale pronuncia, si discosta notevolmente dalle precedenti della stessa Suprema Corte di Cassazione, valorizzando la Sentenza Corte Costituzionale n° 165/2008 del 07.05.2008, nella parte in cui il giudice delle leggi stabilisce che "...non si può equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione e deve essere concesso il diritto di difesa all'interessato trattandosi di una presunzione relativa di responsabilità. Deve infatti essere distinto il rifiuto del proprietario di fornire i dati del conducente rispetto alla sua dichiarazione negativa supportata da giustificazioni e quest'ultima deve essere valutata concretamente dal giudice". In sostanza dicono gli Ermellini, non si può equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dovendo essere concesso il diritto di difesa all'interessato, trattandosi di una presunzione relativa di responsabilità.
Giudice di Pace di Treviso - sentenza n°209/2023 del 28.02.2023
"...Rileva invero che al mancata definizione del procedimento amministrativo in parola sospenderebbe i termini previsti ex lege per al comunicazione di detti dati fino alla conclusione del procedimento della proposta impugnazione, il cui eventuale esito sfavorevole, riattiverebbe li decorrere dell'obbligo previsto. Il rilievo deve esere condiviso. Va invero oservato che al Suprema Corte, con la recente pronuncia N. 24012/202 ha affermato tale nuovo principio di diritto - cui questo giudice intende uniformarsi - in base al quale, contrariamente a quanto fin ora sancito, al pendenza del procedimento relativo ala contestazione per al violazione presupposta, sospende l'obbligo di comunicare i dati del conducente, sino alla definizione del relativo giudizio. Consegue allora che li verbale impugnato deve essere annulato".
Potremmo citare una serie inenarrabile di sentenze dei vari Giudici di Pace i quali, seguendo la Giurisprudenza dettata dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, hanno dichiarato illegittima la pretesa sanzionatoria riferita all'articolo 126-bis del Codice della Strada per coloro che non hanno comunicato i dati del conducente prima della definizione del ricorso in atto.
Il Sindaco Nicotra ed il Comandante della Polizia Locale di Torri del Benaco, tutto quanto qui scritto lo devono conoscere e per tale motivo non avrebbero mai dovuto notificare altre sanzioni ai cittadini già abbastanza tartassati per i motivi conosciuti ampiamente. Ed invece no, altre mazzate, altri ricorsi il tutto per sistemare il bilancio.
Seguirà ennesimo esposto alla Procura della Repubblica confidando che oltre a indagare sulle autorizzazioni edilizie riferite al Sindaco Nicotra, indaghi anche per tutti i fatti ampiamente documentati che hanno tartassato gli automobilisti.
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