Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha recentemente ammesso di volere dare battaglia alle Pubbliche Amministrazioni che fanno cassa con gli autovelox.
Il Ministro Matteo Salvini, lo scorso 19 aprile 2023, rispondendo ad una interrogazione dell'Onorevole Andrea Caroppo di Forza Italia, ha testualmente dichiarato in diretta rai:
"...Stiamo lavorando per un pacchetto organico di revisione di un codice della strada che data più di trent'anni fa, compresi dispositivi autovelox, tutor e photored e simili. In materia, il 25 ottobre dello scorso anno, si è tenuta una riunione tecnica della conferenza stato città e autonomie locali, per l'esame del provvedimento del decreto interministeriale di cui stiamo parlando, attualmente i tecnici del MIT in intesa con quelli del Ministero dell'Interno stanno predisponendo gli adeguamenti conseguenti alle richieste dei Comuni Italiani, relativamente al principio di equivalenza tra l'approvazione e l'omologazione dei dispositivi di misurazione della velocità, anche attraverso l'intervento modificativo dello stesso codice.
Al riguardo esprimo la mia condivisione sulla necessità di intervenire in modo definitivo sulle modalità di utilizzo e di collocazione degli autovelox, anche per evitarne i diffusi usi impropri, che in talune circostanze sono evidentemente fatti per fare cassa. Dobbiamo aiutare le amministrazioni locali ad avere bilanci più sani senza pesare sulle tasche di automobilisti e motociclisti, con autovelox o multe spesso posizionati al solo fine di fare cassa e senza nessuna miglioria sul tema della sicurezza...".
Confidiamo che il Ministro Salvini non stia cercando la "pagliuzza" per continuare a permettere alle Amministrazioni Locali e Comuni di continuare a fare cassa, dicendo di esserne contrario pubblicamente.
Con gli elementi in possesso dei periti tecnico legali di MIGLIORE TUTELA, sulla manipolazione di tutti gli strumenti sanzionatori privi della certificazione metrologica e del software, si potrebbero profilare una infinità di violazioni, anche penalmente rilevanti, che coinvolgerebbero tutta la filiera, dal costruttore al giudicante.
Tant'è, che ancora, alcuni, forse troppi, confondono la taratura annuale, la calibratura e la verifica di corretta funzionalità periodica. Eppure, è assai semplice, LA TARATURA fotografa una volta all'anno, LA CALIBRAZIONE corregge il problema attraverso la manutenzione, LA VERIFICA PERIODICA non è altro che il controllo del mantenimento della calibratura e deve avvenire periodicamente, in base alle situazioni e di variazioni. Potrebbe essere anche una volta al giorno, una volta alla settimana e deve essere fatta mettendo a confrontro altri strumenti per lo stesso scopo calibrati e certificati. Tutti gli strumenti di misura devono avere il proprio manuale di istruzioni, ll manuale tecnico, il libretto metrologico e tutte le previste certificazioni, documenti che le Amministrazioni non forniscono mai, neppure quanto viene formalizzata una richiesta specifica di accesso agli atti.
Tornando alla impossibile equiparazione tra APPROVAZIONE ed OMOLOGAZIONE, vale la pena ricordare anche che esiste un tariffario pubblico delle due procedure che si chiama "Diritti di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti" dove risulta che:
1) Lettera I - OMOLOGAZIONE DI MEZZI TECNICI DI CONTROLLO, DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO E PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI impone una somma da pagare di € 1.275,91
2) Lettera L - APPROVAZIONE DI MEZZI TECNICI DI CONTROLLO DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO E PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI impone una somma da pagare di € 1.275,91.
E poi c'è anche il D.P.R. 16 dicembre 1996 n.610 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
ARTICOLO 111
All'articolo 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405.";
b) Al comma 2 prima della parola: "regolamento" è inserita la seguente: "presente";
c) Al comma 3 prima della parola: "regolamento" è inserita la seguente: "presente"; e la parola: "Ministro" è sostituita dalla seguente: "Ministero";
d) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
"Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza.";
e) Al comma 6 è aggiunto di seguito il seguente periodo:
"Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo."
CONCLUSIONI
L'articolo 201 del Codice della Strada è altrettanto chiaro:
Lettera G - La rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Decreto è il n.192 Reg. C.d.S. che per le omologazioni, all'articolo 201 comma 1-quater recita: "In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico."
Art.201 Lettera G-Bis - dove fra gli articoli descritti con la parola omologazione ovvero approvazione è riferibile a queste fatispece di infrazione che non fa nessuna menzione all'art. 142 cds, ma ad altri articoli, tanto per chiarezza e non essere subdoli nel fare il minestrone senza gli ingrdienti e poi dire che comprendono anche quegli ingredienti!: "...accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento".
Nel vocabolario della lingua italiana si legge: "OVVERO" - Forma rinforzata della congiunzione disgiuntiva semplice o con lo stesso valore di ‘oppure’ (non so se in questo caso sia meglio tacere o dire la verità).
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