Torino: Seconda denuncia di Altvelox quando la “sicurezza” non può sostituire la prova.
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- 2 giorni fa
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ALTVELOX ha depositato la denuncia numero 2 su Torino per un motivo molto concreto, cioè l’assenza di riscontri documentali completi e tempestivi a fronte di richieste puntuali su presupposti di legittimità che devono esistere prima di sanzionare, non dopo. È una questione di legalità della prova, prima ancora che di politica della sicurezza.

La denuncia ALTVELOX numero 2 su Torino nasce da una cosa molto concreta: quando un Comune attiva autovelox e inizia a sanzionare, deve poter mostrare subito, senza giri di parole, gli atti che rendono legittimo quel controllo. E se a seguito di accesso agli atti prima si risponde genericamente "appena pronti i documenti saranno trasmessi" e poi "i documenti non sono pronti proroghiamo di altri 30 giorni" la legge non viene rispettata. Per iniziare una attività sanzionatoria l'Ente deve detenere prima una serie di documenti che a richiesta non deve cercare perche devono essere l'ossatura amministrativa di quelle multe emesse a danno del cittadino.

Nei mesi precedenti ALTVELOX aveva già segnalato le criticità con una diffida del 10.09.2024 e poi con una prima denuncia del 13.01.2026, insistendo sul punto tecnico che fa davvero la differenza, cioè la distinzione tra approvazione e omologazione e l’effetto che questa distinzione ha sulla prova delle violazioni.È un tema scomodo, ma non è un’opinione.
Il passo successivo è l’atto del 22.01.2026, inviato a Città di Torino e Prefettura come invito diffida e accesso agli atti, con richieste precise: decreti e allegati tecnici, collaudi, tarature, atti presupposti, provvedimenti prefettizi per la contestazione differita, piani del traffico e dati di incidentalità, contratti e gestione esterna. La Polizia Locale registra la pratica e poi comunica che “l’istanza si intende prorogata” di altri 30 giorni perché non avrebbe reperito tutta la documentazione. Qui scatta il problema, perché nel diritto amministrativo l’accesso non si allunga con una frase di comodo, si differisce con un provvedimento motivato e nei casi previsti.

Nel frattempo, dal 01.02.2026 risultano attivi due autovelox fissi, in corso Grosseto 169 e in corso Giulio Cesare 283, e nelle comunicazioni pubbliche compaiono formule non sempre coerenti, tra “regolarmente approvati” e “impianti omologati”, con riferimento anche a un investimento indicato in 600.000 euro e alla gestione tramite 5T s.r.l. Se dici “omologato”, poi devi poter produrre il decreto di omologazione e i relativi allegati, senza scorciatoie.
Sul fronte Prefettura risulta una nota del 23.02.2026 che, secondo quanto contestato nella denuncia, non entra nel merito delle richieste e non risponde sui punti davvero decisivi, come omologazione, dati di incidentalità e pianificazione ex art. 36 CdS, limitandosi a un rinvio che non è sovrapponibile a ciò che era stato chiesto. Se è così, non è una “risposta”, è un modo per non rispondere.

La denuncia numero 2 del 25.02.2026, ratificata il 26.02.2026, non è un attacco ai controlli.È la richiesta, netta, che i controlli siano fondati su presupposti verificabili, perché l’art. 142, comma 6, CdS parla di apparecchiature “debitamente omologate” e la Cassazione, con ordinanza 18.04.2024 n. 10505, viene richiamata come riferimento sul fatto che omologazione e approvazione non sono la stessa cosa quando si parla di prova.
C’è poi un punto che chiunque capisce: al cittadino lo sconto del 30 per cento lo danno solo se paga entro cinque giorni, ai sensi dell’art. 202, comma 1, CdS. All’ente, invece, sembra consentito allungare i tempi quando deve mostrare i documenti su cui si regge la multa.
Per questo ALTVELOX porta la questione davanti alla Procura, chiedendo accertamenti sugli atti e sulle procedure, e indicando solo in via prudenziale possibili profili da verificare, come l’art. 328, comma 2, c.p. in caso di mancata risposta dovuta, o eventuali profili di falso documentale solo se dagli atti emergessero attestazioni non corrispondenti al vero.Le responsabilità, se ci sono, non si immaginano, si dimostrano. Il punto finale è sempre lo stesso: sicurezza stradale sì, ma fatta bene. Se gli atti sono regolari, si producono e il tema si chiude; se gli atti non arrivano, o arrivano a pezzi, il cittadino non può verificare e la pretesa sanzionatoria resta appesa a una fiducia obbligatoria che il diritto non pretende.



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