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Cassazione: confermata la falsità delle attestazioni nei verbali della Polizia Locale.

Sentenza Corte di Cassazione penale, Sez. V, n. 371/2026 (ud. 13/11/2025): confermata la condanna dell'operatore di Polizia Locale (OMISSIS) per falso in atto pubblico (artt. 81 cpv., 476, comma 2, e 479 c.p.), nata dalla redazione di oltre 170 verbali C.d.S. in cui l’accertamento veniva descritto come “personale” pur essendo ricostruito a posteriori dai dati della strumentazione.


Corte di Cassazione penale (Sez. V), con sentenza n. 371/2026
Corte di Cassazione penale (Sez. V), con sentenza n. 371/2026

Immagina la scena, quella che migliaia di persone vivono senza pensarci troppo: arriva a casa un verbale leggibile solo a metà, pieno di formule, e dentro c’è scritto che non è stato possibile fermare il veicolo “in tempo utile” o “nei modi regolamentari” senza creare pericolo alla circolazione. È una frase breve, standard che leggiamo in tutti i verbali, ma fa passare un messaggio preciso: l’operatore era lì, presente in quel giorno in quel preciso momento, ha visto, ha valutato, e solo dopo ha usato lo strumento come supporto e solo dopo ha spedito il verbale.


"...La contestazione concerne in particolare la redazione di oltre 170 atti - tra inviti a comparire ex art. 180 comma 8 del Codice della Strada, per la riscontrata violazione delle norme relative alla revisione o alla copertura assicurativa dei veicoli, e verbali di accertamento ed elevazione di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 142 co. 8 del Codice della strada, per eccesso di velocità - in cui l'imputato avrebbe attestato falsamente di aver personalmente rilevato le suddette infrazioni e di aver utilizzato la strumentazione tecnica di supporto (nello specifico il sistema "targa system" o il "telelaser") solo in ausilio alla propria percezione diretta, così come previsto dal Codice della strada ai fini della legittimità delle sanzioni irrogate, mentre in realtà egli non era presente sui luoghi delle infrazioni ed aveva rilevato la circolazione dei veicoli e le relative infrazioni solo attraverso la consultazione dei dati della strumentazione tecnica..."

Nel caso deciso dalla Cassazione, il punto è proprio questo, l’atto descriveva una presenza sul posto che, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, non c’era. La vicenda riguarda oltre 170 atti (inviti a comparire ex art. 180, comma 8, Codice della Strada, e verbali ex art. 142, comma 8, Codice della Strada), nei quali veniva attribuito al pubblico ufficiale un accertamento “personale” delle infrazioni, con uso di “targa system” o “telelaser” solo come ausilio, mentre in realtà l’attività sarebbe stata svolta consultando successivamente i dati della strumentazione.


Sentenza Corte di Cassazione penale, Sez. V, n. 371/2026 (ud. 13/11/2025):
Sentenza Cassazione penale, Sez. V, n. 371/2026

Il primo giudice, però, aveva assolto, pur ritenendo accertata la mancata presenza sul posto e pur prendendo atto che nei verbali comparivano le formule tipiche della contestazione differita legata alle condizioni della strada, del traffico o della circolazione. In sostanza, aveva trattato la questione come una irregolarità “amministrativa”, richiamando anche l’idea che l’atto fosse comunque impugnabile e che l’infrazione risultasse dalla strumentazione.


Ma in appello la sinfonia cambia l’inquadramento, e qui sta la parte che interessa davvero gli utenti della strada. La Corte d’appello di Brescia osserva che non si sta discutendo di un vizio procedurale qualsiasi, ma della “compilazione mendace” di atti pubblici fidefacenti, perché l’attestazione della presenza dell’agente sul posto è condizione necessaria di legittimità del verbale, e soprattutto è un dato che il cittadino destinatario può anche ignorare (quindi non è detto che riesca a contestarlo con un ricorso, semplicemente perché non lo può sapere).


Arrivati in Cassazione, la difesa insiste su due argomenti che, nei contenziosi, ricorrono spesso: “non c’è una dichiarazione esplicita di presenza” e “non basta violare una procedura amministrativa per fare un reato”.La risposta della Cassazione è netta, e per questo è utile anche fuori dalle aule: l’attestazione può essere implicita, e quando lo è, vale lo stesso.


Il cuore della sentenza sta in una frase che chiunque può capire, anche senza manuali: se nel verbale scrivi che non hai fermato il veicolo perché non era possibile farlo in sicurezza, stai dicendo, per forza, che eri sul posto. La Cassazione lo esplicita: la presenza dell’operatore era “implicitamente ma inequivocabilmente” desumibile dalla formula sul veicolo che non poteva essere fermato “in tempo utile” senza pregiudizio alla circolazione e dall’altra formula secondo cui la visione delle immagini era stata fatta solo “a conferma” dell’accertamento personale. Questo non è un dettaglio linguistico, è una regola giuridica. La stessa Sezione richiama un precedente chiaro: nel falso ideologico non contano solo le parole “espresse”, contano anche i presupposti necessari, cioè le cosiddette attestazioni implicite (Sez. 5, n. 28594 del 28/03/2018, Buonocunto).


La legge è uguale per tutti?
La legge è uguale per tutti?

Poi c’è l’altro equivoco comodo, quello del “mancava il profitto, quindi non c’è dolo”. La Cassazione lo chiude: per il falso ideologico in atto pubblico il dolo è generico, basta la consapevolezza e volontà di attestare circostanze non vere, senza bisogno di dimostrare un vantaggio ulteriore.


Ultimo passaggio, tecnico ma importante, sulla “motivazione rafforzata” quando l’appello ribalta un’assoluzione. La Cassazione ricorda che l’analiticità richiesta dipende anche dalla qualità della prima motivazione, e se quella assolutoria è generica e assertiva, la sentenza d’appello può risultare l’unica davvero argomentata (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, dep. 2023, tra le richiamate).


Il messaggio finale è semplice: la tecnologia può rilevare, ma il verbale deve dire la verità su chi ha fatto cosa, quando e come. Per questo la Cassazione rigetta il ricorso e conferma l’impianto della decisione di appello, chiarendo che l’addebito non è “aver sbagliato procedura”, ma aver sottoscritto atti con una descrizione non corrispondente al vero dell’attività svolta dal pubblico ufficiale.

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