Cassazione: Il decreto del Prefetto non è più insindacabile. Le banchine sono obbligatorie ai fini autorizzativi.
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Con l’ordinanza n. 23122 del 13 luglio 2026 la Cassazione ribadisce che l’autorizzazione prefettizia può essere disapplicata quando la strada non possiede i requisiti imposti dal Codice. La banchina deve esistere davvero, essere utilizzabile e avere dimensioni adeguate alla sicurezza.

La Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 23122 pubblicata il 13 luglio 2026, ha rigettato il ricorso del Comune di Montalcino e confermato l’annullamento di otto verbali rilevati mediante un autovelox fisso autorizzato dal Prefetto di Siena con decreto n. 27800 del 12 novembre 2014.
Il punto decisivo non riguardava il funzionamento dell’apparecchio, ma la legittimità del tratto scelto per il controllo automatico senza contestazione immediata. Il Comune sosteneva che la strada fosse classificabile come extraurbana secondaria. Il Tribunale di Siena aveva invece accertato, anche attraverso le immagini prodotte dall’ente, che in più punti e soprattutto in prossimità della postazione la banchina era estremamente ridotta o inesistente, quindi inidonea al passaggio dei pedoni e alla sosta di emergenza.
La Cassazione conferma che il decreto prefettizio non rende legittima una postazione collocata su una strada priva delle caratteristiche richieste dalla legge. Il giudice ordinario può controllare la legittimità dell’atto e disapplicarlo quando il Prefetto abbia incluso una strada non riconducibile alle categorie tassativamente previste dall’art. 2 del Codice della strada.

L’art. 2, comma 3, lettera C, definisce la strada extraurbana secondaria come una strada a unica carreggiata, con almeno una corsia per ogni senso di marcia e con banchine. La banchina non è quindi un elemento accessorio né una fascia laterale meramente apparente. È uno dei requisiti costitutivi della categoria stradale. Se manca, la strada non può diventare extraurbana secondaria per effetto di una dichiarazione amministrativa.
La definizione tecnica si ricava dall’art. 3 del Codice della strada. La banchina è la parte compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino elemento longitudinale esterno, quale marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta o ciglio superiore della scarpata. Non possono essere sommati artificialmente fossati, scarpate, cunette o terreni laterali. Deve trattarsi di uno spazio interno alla sede stradale, esterno alla carreggiata, libero da ostacoli e concretamente utilizzabile.

La sua funzione è di sicurezza. Serve al transito dei pedoni nei casi previsti dal Codice e deve consentire manovre o soste di emergenza senza costringere il veicolo a occupare la carreggiata.
Il tema dell’effettiva possibilità di arrestare un veicolo lungo il tratto interessato dal controllo era già emerso nella vicenda esaminata dal Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 4321 del 26 agosto 2014. In quel giudizio era stata valutata anche la forma e la dimensione dell’area utilizzabile per il fermo, con specifico riferimento all’eventualità di dover arrestare un mezzo di lunghezza superiore a dodici metri senza determinare intralcio o pericolo per la circolazione.
Il riferimento ai dodici metri non costituisce, tuttavia, un autonomo parametro normativo fissato dal Consiglio di Stato, né può essere presentato come una misura minima generale imposta per tutte le postazioni autovelox. Esso proveniva dalla valutazione svolta dal giudice di primo grado nel caso concreto e fu esaminato dal Consiglio di Stato nell’ambito del controllo sulla discrezionalità esercitata dal Prefetto.
Il dato conserva comunque un rilievo sostanziale: quando l’Amministrazione autorizza il controllo automatico senza contestazione immediata, deve verificare concretamente se la conformazione della strada consenta una gestione sicura del traffico e, ove necessario, il fermo anche di veicoli pesanti o di notevole lunghezza. Una fascia laterale ridotta, discontinua o occupata da ostacoli non può essere considerata idonea soltanto perché indicata formalmente come banchina negli atti amministrativi.
La sicurezza non può essere valutata avendo come riferimento esclusivo un’autovettura. Sulle strade extraurbane circolano autobus, autocarri, autotreni e altri mezzi che possono raggiungere o superare i dodici metri. Se il loro arresto impone l’occupazione della corsia di marcia, il requisito funzionale della banchina e l’idoneità complessiva del tratto devono essere sottoposti a una verifica particolarmente rigorosa. Una striscia di pochi centimetri, un margine erboso sconnesso o uno spazio interrotto da pali e manufatti non costituiscono una banchina in senso proprio.
Quanto alla larghezza, l’art. 2 non stabilisce una misura numerica unica. La Cassazione, richiamando il decreto ministeriale 5 novembre 2001, protocollo n. 6792, sulle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, indica nell’ordinanza n. 23122/2026 come parametro un metro per i tronchi stradali esistenti e un metro e cinquanta per le nuove costruzioni.
La misura, tuttavia, non può essere valutata soltanto con il metro. Lo spazio deve essere effettivamente idoneo alla funzione. La giurisprudenza aveva già escluso l’adeguatezza di fasce larghe mediamente 0,80 e 1,00 metri quando non permettevano la sosta di un veicolo senza invasione, almeno parziale, della carreggiata.
La Corte precisa inoltre che la verifica non deve fermarsi al punto esatto nel quale si trova l’autovelox. I requisiti strutturali devono interessare la strada considerata nella sua interezza, o comunque l’intero tratto individuato dal decreto prefettizio. Non basta predisporre pochi metri apparentemente regolari intorno alla postazione.
L’ordinanza n. 23122/2026 rende quindi chiaro che la classificazione stradale dipende dalla conformazione reale dell’infrastruttura e dal rispetto del Codice, non dal solo decreto del Prefetto. L’autorizzazione resta subordinata alla legge. Quando mancano banchine effettive e idonee, il decreto è illegittimo, può essere disapplicato e i verbali fondati su quella postazione possono essere annullati.


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