Cassazione penale: Sull’etilometro l’omologazione resta un presupposto legale obbligatorio e non un dettaglio aggirabile.
- Altvelox

- 7 apr
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L’ordinanza non attenua affatto il tema dell’omologazione. Al contrario, ribadisce che per l’etilometro omologazione e verifiche periodiche sono richieste dalla disciplina vigente, distinguendo nettamente questo strumento dagli autovelox.

La Cassazione penale, Sezione Settima, con ordinanza n. 10931/2026, depositata a seguito dell’udienza del 10 marzo 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in un procedimento per guida in stato di ebbrezza. Il cuore della decisione, per ciò che qui interessa, non sta tanto nell’esito del caso concreto, quanto nel chiarimento reso sul ruolo dell’omologazione dell’etilometro e delle verifiche periodiche dello strumento utilizzato per l’alcoltest.
La Corte non afferma affatto che l’omologazione sia irrilevante. Non sostiene neppure che basti la sola esecuzione materiale del test. Dice invece l’opposto: per l’etilometro l’omologazione e le verifiche periodiche sono espressamente previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495. È un passaggio netto, testuale, e giuridicamente rilevante. La stessa ordinanza aggiunge un ulteriore elemento che merita attenzione. La Cassazione sottolinea che proprio tale disciplina differenzia la materia dell’etilometro da quella degli autovelox, richiamando la nota sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015. Il senso è chiaro: non si può prendere questa pronuncia e trasformarla, con una certa fantasia che purtroppo non manca mai, in un argomento utile per ridimensionare l’obbligo di omologazione nei sistemi automatici di accertamento. La Corte, al contrario, riconosce che per l’etilometro il quadro normativo prevede in modo espresso sia l’omologazione sia i controlli periodici.
Sul piano processuale, la decisione richiama anche il tema dell’onere della prova. Viene ricordato che, nel giudizio penale per guida in stato di ebbrezza ex art. 186 CdS, grava sull’accusa l’onere di provare l’omologazione dell’apparecchio e l’esecuzione delle verifiche periodiche. Questo è un punto di grande importanza, perché conferma che tali requisiti non appartengono alla sfera del superfluo o del meramente interno all’amministrazione, ma incidono direttamente sulla tenuta dell’accertamento e sulla sua affidabilità probatoria.

La Corte precisa tuttavia che a tale onere dell’accusa si accompagna un onere di allegazione in capo alla difesa. In altri termini, chi intende contestare il buon funzionamento dell’etilometro non può limitarsi ad evocare in modo generico un possibile difetto dello strumento. Occorre una contestazione puntuale, concreta, riferita al malfunzionamento o alla inattendibilità della misurazione. Nel caso esaminato, secondo la Cassazione, questa allegazione specifica non vi è stata in modo sufficiente; per questo la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
L’ordinanza n. 10931/2026 non riduce la centralità dell’omologazione, ma la conferma anche nel settore dell’etilometro. Conferma anche che le verifiche periodiche sono parte integrante del sistema di garanzia. E chiarisce che, in giudizio, non basta una critica astratta allo strumento: serve una contestazione tecnicamente e processualmente costruita.
Per chi si occupa di legalità degli accertamenti stradali, questa decisione lascia un messaggio preciso. Quando la legge o il regolamento richiedono omologazione e verifiche, tali presupposti non possono essere trattati come adempimenti secondari o come semplici formule di stile. Sono condizioni che attengono alla regolarità dello strumento e alla credibilità della prova. Tutto il resto è rumore. E il diritto, per fortuna, ogni tanto lo ricorda ancora.
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