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Dal monopattino “libero” al casco e alla targa. Sette anni di regole con il maxi regalo finale alle assicurazioni.

Nato come esperimento urbano e sostenuto con fondi pubblici, il monopattino è stato diffuso senza targa e senza polizza. Uno strumento di locomozione green a basso costo di gestione. Ora lo Stato impone l’assicurazione obbligatoria e consegna alle compagnie un nuovo mercato da milioni di utenti.


Solo dopo la diffusione di massa sono arrivati casco per tutti, contrassegno identificativo e assicurazione obbligatoria.
Solo dopo la diffusione di massa sono arrivati casco, targa e assicurazione obbligatoria.

Il monopattino elettrico non è entrato nelle città italiane attraverso una disciplina organica già definita. Il percorso è avvenuto al contrario: prima la sperimentazione, poi la liberalizzazione, quindi gli incentivi pubblici e, soltanto diversi anni dopo, l’introduzione di un sistema di identificazione e di responsabilità assicurativa.


Oggi quel percorso può considerarsi arrivato a una fase nuova quella conclusiva secondo Altvelox.


Dal 17 maggio 2026 il mezzo deve essere munito del contrassegno identificativo previsto dalla legge, mentre dal 16 luglio 2026 è divenuta operativa anche la copertura obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi. Quella che viene comunemente chiamata “targa” non è, tecnicamente, una targa automobilistica, ma un contrassegno adesivo personale collegato al proprietario e registrato nell’archivio nazionale.


L’origine: la sperimentazione del 2019


La storia normativa italiana comincia con la legge 30 dicembre 2018, n. 145. L’articolo 1, comma 102, autorizzò la sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, citando espressamente segway, hoverboard e monopattini. L’obiettivo dichiarato era sostenere la micromobilità elettrica e promuovere mezzi ritenuti innovativi e sostenibili nelle città. La disciplina concreta venne affidata al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio successivo.


L'origine del monopattino e la voglia italiana della mobilità green
L'origine del monopattino e la voglia italiana della mobilità green

Non si trattava ancora di una generale autorizzazione alla circolazione. Erano i singoli Comuni a dover approvare la sperimentazione con una deliberazione della Giunta, individuare le strade interessate, disciplinare la sosta e installare una segnaletica specifica. La circolazione era consentita soltanto in ambito urbano e nei percorsi selezionati dall’amministrazione locale. Il decreto ammetteva alla sperimentazione monopattini, segway, hoverboard e monowheel. Per i monopattini erano previsti, tra l’altro, un motore elettrico non superiore a 500 watt, il segnalatore acustico, l’assenza del sedile, la marcatura CE e un regolatore della velocità. Il limite era fissato in 20 chilometri orari e scendeva a 6 nelle aree pedonali. Per i servizi di noleggio in condivisione era già richiesto che i Comuni imponessero una copertura assicurativa al gestore. Il proprietario privato, invece, non era soggetto a un obbligo analogo.


Il salto del 2020: da esperimento locale a mezzo assimilato alla bicicletta


La svolta arrivò alla fine del 2019 e nei primi mesi del 2020. La legge 27 dicembre 2019, n. 160, e soprattutto l’articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, considerarono i monopattini conformi ai requisiti tecnici come velocipedi ai sensi dell’articolo 50 del Codice della strada.


L’equiparazione operava anche al di fuori dei Comuni che avevano aderito alla sperimentazione. Il mezzo usciva quindi dalla dimensione del progetto locale e acquistava una legittimazione nazionale, pur restando regolato attraverso una disciplina speciale inserita nella legge di bilancio.


Nello stesso anno la pandemia modificò radicalmente le abitudini di spostamento. Il cosiddetto buono mobilità finanziò anche l’acquisto di monopattini e degli altri dispositivi di micromobilità elettrica, riconoscendo un contributo fino a 500 euro. Lo Stato, dunque, non si limitò ad autorizzare il nuovo mezzo, ma ne sostenne direttamente la diffusione economica.


Fu in quella fase che il monopattino divenne una presenza ordinaria nelle città. Non richiedeva patente, immatricolazione, contrassegno o assicurazione per il proprietario privato. Parallelamente si svilupparono i servizi di noleggio “free-floating”, con mezzi prelevabili tramite applicazione e lasciati nelle aree urbane secondo le condizioni fissate dai Comuni.


Le correzioni del 2021 e del 2022


La diffusione rapida rese evidenti i limiti della prima disciplina. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, introdusse regole più dettagliate sulla velocità, sulla sosta, sulle dotazioni tecniche e sul comportamento degli utenti. Il limite generale venne fissato a 20 chilometri orari, restando di 6 nelle aree pedonali. Furono rafforzati il divieto di circolazione sui marciapiedi, il divieto di trasportare passeggeri e le regole contro la sosta irregolare. Per il noleggio venne previsto anche l’obbligo di acquisire, al termine dell’utilizzo, una fotografia dalla quale risultasse la posizione del mezzo.


I monopattini commercializzati dal 30 settembre 2022 dovevano inoltre essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di dispositivi di frenata su entrambe le ruote. Per quelli già in circolazione l’adeguamento venne fissato entro il 1° gennaio 2024. Il decreto ministeriale 18 agosto 2022 completò la disciplina tecnica del mezzo.


La riforma del 2024: casco, identificazione e responsabilità


Il passaggio decisivo è contenuto nella legge 25 novembre 2024, n. 177. La riforma ha modificato nuovamente l’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, introducendo il casco obbligatorio per tutti i conducenti, non soltanto per i minorenni, il contrassegno identificativo e l’assicurazione obbligatoria.

La legge stabilisce che i monopattini non possono essere posti in circolazione senza una copertura per la responsabilità civile verso terzi. Ha inoltre previsto che ogni proprietario richieda un contrassegno adesivo, plastificato, non rimovibile e prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.


Il contrassegno è personale e non segue automaticamente il mezzo in caso di vendita. Quando il monopattino viene ceduto, il precedente proprietario deve rimuoverlo e chiederne la cancellazione; il nuovo acquirente deve ottenere un diverso identificativo. La banca dati associa il codice alfanumerico al codice fiscale del proprietario e contiene anche le informazioni relative alla copertura assicurativa.


Dal principio scritto alla concreta attuazione


La riforma del 2024 ha introdotto le ultime modifiche
Al 30 giugno 2026 risultavano rilasciati 133.135 contrassegni

Per rendere operativo il sistema sono stati necessari altri provvedimenti. Il decreto dipartimentale 27 giugno 2025, n. 210, ha definito le caratteristiche fisiche del contrassegno: forma rettangolare, dimensioni di 50 per 60 millimetri, fondo bianco, caratteri neri, emblema dello Stato e sistemi anticontraffazione.


Il contrassegno deve essere applicato in modo visibile e permanente sul parafango posteriore oppure, quando questo manchi, sul piantone dello sterzo. Il decreto ministeriale 6 ottobre 2025, n. 250, ne ha fissato il prezzo di vendita in 8,66 euro, al quale si aggiungono l’imposta di bollo, i diritti di Motorizzazione per un totale attorno ai 35 euro più l’eventuale compenso richiesto dall’agenzia di consulenza automobilistica. Il decreto direttoriale 6 marzo 2026, pubblicato il 17 marzo ed entrato in vigore il giorno successivo, ha disciplinato la piattaforma informatica per la richiesta e il rilascio. L’obbligo è divenuto applicabile dopo il periodo di adeguamento stabilito dallo stesso decreto, con decorrenza indicata dal MIMIT al 17 maggio 2026. Al 30 giugno 2026 risultavano rilasciati 133.135 contrassegni. Milano ne contava 33.316 e Roma 27.900: insieme concentravano quasi il 46 per cento delle registrazioni nazionali.


Dal 16 luglio 2026 anche l’assicurazione è obbligatoria


La copertura assicurativa era già stata prevista dalla legge n. 177 del 2024, ma la sua operatività concreta è stata collegata al completamento della piattaforma e alla possibilità per le compagnie di emettere polizze associate al contrassegno.


Accogliendo una richiesta dell’ANIA, che aveva segnalato difficoltà tecniche e organizzative, MIT e MIMIT hanno fissato al 16 luglio 2026 la decorrenza dell’obbligo assicurativo. Da quella data il monopattino posto in circolazione deve quindi essere identificato e coperto da una specifica polizza per la responsabilità civile verso terzi.



Non basta una comune polizza “capofamiglia”. Le coperture di responsabilità civile per la vita privata, infatti, non sono normalmente idonee a soddisfare l’obbligo assicurativo previsto per i monopattini, salvo che il contratto contenga una specifica estensione espressamente riferita a tale mezzo e conforme alla disciplina vigente. È quindi necessaria una vera copertura di responsabilità civile dedicata alla circolazione del monopattino, con indicazione dei conducenti assicurati, dei massimali, delle esclusioni e delle eventuali clausole di rivalsa.



Il maxi regalo finale alle assicurazioni


Il problema, tuttavia, è che il mercato appare ancora fortemente limitato. Solo poche compagnie risultano offrire prodotti specifici e i costi possono essere molto elevati rispetto al valore del mezzo e alla sua effettiva utilizzazione. Altvelox ha effettuato una simulazione di preventivo con Generali, ottenendo un premio pari a 485 euro per dodici mesi di copertura. Si tratta di un dato riferito a una singola simulazione, che può variare in base alle condizioni personali, contrattuali e territoriali, ma che evidenzia comunque il rischio di un onere sproporzionato per molti utilizzatori.


Altvelox ha fatto un preventivo con Generali il 17 luglio 2026 il risultato è sconcertante
Altvelox ha fatto un preventivo con Generali il 17 luglio 2026 il risultato è sconcertante

La normativa vigente prevede, inoltre, una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro per chi circola senza il contrassegno identificativo, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto, oppure senza la prescritta copertura assicurativa. L’obbligo, quindi, è stato introdotto prima che esistesse un’offerta assicurativa realmente ampia, accessibile e omogenea, con il risultato di trasferire sui cittadini un costo rilevante in un mercato ancora poco concorrenziale.


Il percorso italiano mostra una successione precisa. Nel 2019 il monopattino fu introdotto come esperimento urbano. Nel 2020 venne assimilato alla bicicletta e finanziato con risorse pubbliche. Tra il 2021 e il 2022 arrivarono le prime correzioni tecniche. Nel 2024 il legislatore impose casco, identificazione e assicurazione, ma per completare l’attuazione furono necessari quasi altri due anni.


L’Italia non ha dunque applicato un obbligo europeo inderogabile. Ha compiuto una precisa scelta nazionale, imponendo contemporaneamente casco, contrassegno personale e RCA anche ai monopattini leggeri. Una scelta che può essere motivata dalla tutela delle vittime, ma che deve essere accompagnata da un mercato assicurativo realmente accessibile, concorrenziale e proporzionato al valore e all’uso del mezzo. In caso contrario, l’obbligo rischia di trasformarsi in una rendita garantita per poche compagnie, sostenuta da sanzioni a carico dei cittadini.


L’Italia ha quindi prima favorito la diffusione del mezzo e soltanto in seguito ha costruito gli strumenti necessari per identificarne il proprietario, controllarne la circolazione e garantire il risarcimento delle persone danneggiate. Dal 16 luglio 2026 il monopattino elettrico non è più un mezzo anonimo e privo di copertura obbligatoria: rimane equiparato ai velocipedi per quanto non diversamente previsto, ma è ormai assoggettato a un proprio regime di responsabilità, riconoscibilità e controllo.

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