Un autovelox fisso in località Levego ed un autovelox mobile quasi sempre posizionato in Via Marisiga, entrambi strumenti elettronici illegali utilizzati su strade prive di requisiti e mal segnalati. Il tutto a discapito degli utenti della strada con l'alibi della sicurezza stradale puntualmente negata.
Come avevamo annunciato qualche settimana fa, abbiamo formalizzato oggi l'esposto presso la Procura della Repubblica di Belluno, affinchè siano verificate numerose ipotesi di reato in capo al Sindaco e Prefetto di Belluno, all'Assessore di Belluno Franco Roccon, al Comandante della Polizia Locale di Belluno ed ai Dirigenti ANAS Veneto.
ASSENZA CARATTERISTICHE TECNICO LEGALI
Da accurato approfondimento dei profili tecnici e normativi demandata dalla sede Nazionale di codesta Associazione a Comitati Tecnici Scientifici del Centro Tutela Legale, specializzati in tema di METROLOGIA LEGALE ed AUTOVELOX (valga pure per telelaser et similia) è emerso che i sistemi di rilevamento della velocità in automatico e in presenza di operatore utilizzati dal Comune di Belluno, non risultano conformi alla normativa ad oggi vigente in materia.
CARENZA PIANO URBANO DEL TRAFFICO PER LA VIABILITA’
Si deduce l’illegittimo posizionamento ed utilizzo degli autovelox in esame in relazione alle specifiche caratteristiche della strada. Si richiama in punto l’attenzione del Pubblico Ministero sull’ obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico per la viabilità come previsto dall’art. 36 del C.d.S., rimesso a tecnici altamente specializzati, con il coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di enti proprietari delle strade, regioni, province, comuni. I piani di traffico sono obbligatori in quanto finalizzati ad ottenere, tra le altre prescrizioni, il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale. In base a tali piani è possibile apportare interventi e modifiche al piano viario e alla segnaletica stradale, ivi incluse le prescrizioni – verifica delle condizioni di idoneità - per l’eventuale posizionamento di eventuali sistemi di rilevamento della velocità statici o mobili in relazione al tratto di strada interessato. Rileva in punto il D.L. n. 121 del 2002, art. 4 che identifica le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove poter utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 dello stesso D.lgs. e ss. mod.- I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto ai sensi del comma 2.
Vedasi anche la sentenza Cassazione n. 5078/2023: "Spetta alla P.A. dimostrare la sussistenza del piano del traffico per consentire al P.M. di accertare la sussistenza dei requisiti atti a consentire il legittimo posizionamento ed utilio dell’autovelox in contestazione rispetto alle caratteristiche della strada". In tutto ciò il Codice della Strada impone ai Prefetti di segnalare al MIT le P.A. inadempienti e di intervenire d'ufficio danto un tempo massimo per la realizzazione del Piano di Sicurezza e di redigerlo d'ufficio nel caso di protrarsi della violazione.
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA
E' stato chiesto al Procuratore della Repubblica adito, a voler indagare in ordine agli affidamenti diretti a noi trasmessi dalla Polizia Locale e che il Comune di Belluno (BL) ha stipulato con la DITTA MAGGIOLI SPA
A) Trattativa n.1188246 del 30/04/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.36 C.2 lett A D.Lgs 50/2016) - CIG Z5B2CC5CDA con oggetto: - "NOLEGGIO X 18 MESI DI RILEVATORE VELOCITA' OMOLOGATO IN POSTAZIONE FISSA" per € 39.870,00.
B) Trattativa n.2099575 del 16/04/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.36 C.2 lett A D.Lgs 50/2016) - CIG 91752052B1 con oggetto: - "NOLEGGIO APPARECCHIO GATSO PER 24 MESI per € 1.800,00 mese.
Il Comune di Belluno (BL), ha stipulato gli affidamenti diretti succitati per un APPARECCHIO ELETTRONICO PER IL RILEVAMENTO DELLE VELOCITA' OMOLOGATO, cosa non veritiera come sopra meglio specificato. Il TAR VENETO con la sentenza N. 00080/2022 del 04/01/2022, ha accolto il ricorso promosso da una ditta contro il Comune di Padova che aveva concesso come testualmente scritto: "procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di 24 postazioni omologate per il servizio di controllo elettronico per la rilevazione delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo - art. 146 c. 2 e 3 ed alle infrazioni ai limiti massimi di velocità - art. 142 C.D.S., e servizi connessi Civile), comunicato in data 18 dicembre 2020, nonché della stessa nota di comunicazione dell'aggiudicazione". IL RICORSO VENIVA ACCOLTO CON CONDANNA DEL COMUNE DI PADOVA poiché: "...Il ricorso è fondato, in relazione alla prima censura dedotta con il ricorso introduttivo, sostanzialmente reiterata con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26 marzo 2021, nonché con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26 aprile 2021 (cfr. punti da 1 a 1.5), tra loro strettamente connessi, nella parte in cui lamentano, pur sotto diverse declinazioni, la mancata esclusione della contro interessata, per avere quest’ultima offerto in gara un dispositivo carente di omologazione e, in ogni caso, dotato di funzionalità e caratteristiche (registrazione e utilizzo, in modo massivo ed indifferenziato, dei dati di tutti i veicoli circolanti nel tratto di strada sottoposto a controllo) vietate perché in contrasto con la disciplina vigente in materia di tutela della riservatezza".
ASSENZA SICUREZZA STRADALE
Rilevato e contestato che sulla S.S.50 a breve distanza dalla postazione autovelox utilizzata dal Comune di Belluno, dallo scorso mese di Febbraio 2023 è stato gravemente danneggiato un tratto di guard rail che oggi risulta ancora pericolosamente divelto con metalli taglienti e arrugginiti, che mettono in serio pericolo la circolazione stradale e non solo, anche i ciclisti che percorrono l'attigua pista ciclabile (ALL. 15) Che in data 17.04.2023, è stata notificata al Sig. Sindaco di Belluno, all'Assessore al Comune di Belluno, Franco Roccon, con delega ai Lavori pubblici, Edilizia privata e pubblica, Progetto Nevegal, Decoro urbano e servizi manutentivi e al Comandante della Polizia Locale sempre del Comune di Belluno, formale diffida ad adempiere per sospendere come detto le rilevazioni e sopratutto, per ripristinare immediatamente il pericoloso tratto di guard rail danneggiato da molti mesi. Che il giorno successivo 18.04.2023, la Polizia Locale attivava l'autovelox in questione ma non pensava di ripristinare il tratto di strada pericoloso. Il giorno 24.04.2023 si riceveva risposta a firma del Comandante della Polizia Locale di Belluno, che evitiamo di commentare in questa sede poiché si commenta da sola leggendola e che in sostanza, tra le varie "inesattezze" scritte, scriveva che la responsabilità del guard rail danneggiato era del gestore della strada ANAS SPA dimenticandosi però che il suo ruolo di Pubblico Ufficiale lo obbliga comunque ad agire per interrompere immediatamente ogni eventuale "reato". Indubbiamente comunque risulta su tale aspetto una grave inadempienza di ANAS SPA che non ripristina il danneggiamento, lasciando gli automobilisti esposti a gravissimo pericolo.
LE IPOTESI DI REATO
Le conseguenze sul piano amministrativo e civilistico, ma si ravvisa pure penale, implicano e comportano gravi e inaccettabili responsabilità del COMUNE DI BELLUNO, nonchè di tutti i soggetti diversamente individuati, coinvolti nella vendita e fruizione delle apparecchiature ai fini sanzionatori, come pure delle Forze dell’Ordine in sede di obbligata attivazione per doveri di legge e d’ufficio delle procedure di vigilanza e sanzionatorie, come pure della ditta costruttrice e fornitrice dell’autovelox, apparecchiatura, come rilevato, non anche idonea per legge ad essere utilizzata ai fini metrologici legali e, dunque, sanzionatori, condotte tutte volte a generare enorme incertezza, ingiusto danno economico e sociale a carico di consumatori e utenti stradali, danno erariale, perdita di fiducia nelle istituzioni, legittime implicazioni e pretese di natura risarcitoria, attività amministrativa e giudiziaria dispendiosa per lo Stato e per la collettività che dovrebbe essere motivatamente evitata alla fonte.
TANTO PREMESSO SI CHIEDE
che l’intestata Procura della Repubblica di Belluno, Corte dei Conti e Autorità Nazionale Anticorruzione, abbiano ad accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti sopra riportati siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, che verranno all’uopo individuati, nei modi e termini di legge.
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