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Santa Caterina d’Este (PD) insiste a sanzionare con autovelox non omologato, verbali annullati e Comune rimborsa le spese.

Due verbali, stessa postazione sulla SR 10 VAR, stesso Comune, stessa difesa d’ufficio della “legittimità”. Il Giudice di Pace di Rovigo ha accolto l’opposizione per carenza di omologazione, aderendo alla Cassazione. Risultato pratico, annullamento e condanna alla rifusione del contributo unificato, non un’opinione, un dispositivo.


Tiberio Businato Sindaco di Santa Caterina d'Este (PD) e il velox illegittimo sulla SR10 Var
Tiberio Businato Sindaco di Santa Caterina d'Este (PD) e il velox illegittimo sulla SR10 Var

Il 7 gennaio 2026 il Giudice di Pace di Rovigo, in una sentenza su opposizione a sanzione amministrativa (R.G. 1933/2025), ha accolto il ricorso di un nostro associato multato per due superamenti di velocità contestati con contestazione differita sulla SR 10 VAR, stessa postazione, stessa giornata, due rilievi quasi “da fotografia” della fragilità del sistema: 96,90 km/h e 91,00 km/h, cioè eccedenze minime dopo la tolleranza, che però diventano sanzione piena se la prova è ritenuta “legale”. Qui il punto è proprio quello, la prova legale esiste solo se lo strumento è legittimato come la legge pretende.


La decisione è severa, e per questo utile: il giudice ha scelto di chiudere la partita applicando il principio della “ragione più liquida”, cioè decidere sulla questione più semplice e immediata senza perdersi nel labirinto di tutte le altre eccezioni (funzionamento, tarature, verbali, strada, incidentalità). È un modo per dire, con un’idea molto concreta di giustizia, che se manca il presupposto principale, non serve discutere del resto.


Sentenza del 12 gennaio 2026
Sentenza del 7 gennaio 2026

Qual è il presupposto principale? L’omologazione dell’apparecchiatura impiegata per misurare la velocità. La sentenza ripercorre la distinzione normativa tra omologazione e approvazione, richiamando l’art. 192 del Regolamento di esecuzione e l’art. 142, comma 6, del Codice della strada. Il ragionamento è lineare, quindi comprensibile anche fuori dalle aule: l’omologazione serve a verificare rispondenza ed efficacia alle prescrizioni stabilite, l’approvazione riguarda invece elementi per i quali il regolamento non fissa caratteristiche fondamentali. Sono due procedimenti diversi, con esiti diversi. E soprattutto, per misurare la velocità la legge pretende dispositivi “debitamente omologati”.


Il giudice, qui, fa un passaggio che molte amministrazioni evitano con la stessa disinvoltura con cui pubblicano frasi generiche sui siti istituzionali: la Cassazione ha escluso l’equipollenza tra approvazione e omologazione ai fini dell’accertamento della velocità. Viene richiamata l’ordinanza Cass. civ. n. 10505/2024, con un concetto semplice: la norma distingue, quindi non puoi far finta che siano la stessa cosa, e le circolari amministrative non possono “interpretare” contro una fonte primaria quando il precetto è chiaro. Tradotto: se lo strumento non è omologato, non può costituire fonte di prova per quel tipo di violazione.


Non è una battaglia contro i controlli. È l’opposto. È una battaglia per controlli seri, controllabili e uguali per tutti, perché se la Pubblica Amministrazione pretende rigore dal cittadino, deve applicare rigore a se stessa, a partire dagli strumenti che usa per sanzionare.


C’è un altro passaggio, meno “rumoroso” ma importantissimo: il giudice ha escluso la trasmissione degli atti alla Procura, perché nel fascicolo non sono emersi elementi tali da integrare una notizia di reato perseguibile d’ufficio. Questo va detto chiaramente, per evitare derive inutili e per restare sul terreno che conta: la legittimità amministrativa e la tenuta probatoria dei verbali. Qui si è parlato di diritto, non di caccia alle streghe.


Quanto alle spese, il Comune è stato condannato a rifondere il solo contributo unificato di 43 euro, perché il ricorrente non era assistito da difesa tecnica. Anche questo è un dettaglio concreto: il cittadino ha ottenuto l’annullamento, ma il sistema non “paga” davvero il costo sociale del contenzioso. E infatti il contenzioso cresce, perché quando la base è debole, ogni verbale diventa una miccia. La lezione è brutale: prima di sanzionare serve un titolo vero, verificabile, coerente con le fonti primarie. Se manca l’omologazione, non basta chiamarla in un altro modo. E non basta ripeterlo in una circolare.

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