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Comune di Venezia condannato: il telelaser usato in laguna non risultava omologato ricorrente risarcito.

Lo scorso 18 agosto 2026 il giudice di pace dott.ssa Nadia Santambrogio ha pubblicato la sentenza che annulla la sanzione e ribadisce che approvazione, taratura e verifiche di funzionalità non sostituiscono l’omologazione dello strumento utilizzato per rilevare la velocità.


Comune di Venezia condannato al risarcimento del ricorrente.
Comune di Venezia condannato al risarcimento del ricorrente.

Il Comune di Venezia esce sconfitto da un giudizio davanti al Giudice di Pace che riporta al centro una questione ormai decisiva nei controlli elettronici della velocità: la differenza tra approvazione e omologazione degli strumenti utilizzati per accertare le violazioni.


La vicenda riguardava una sanzione elevata per il superamento del limite di velocità nella navigazione interna veneziana. L’accertamento era stato effettuato mediante un telelaser e l’amministrazione comunale, nel corso del giudizio, aveva prodotto il decreto di approvazione dello strumento, il certificato di taratura e la documentazione relativa alla funzionalità. Mancava però il certificato di omologazione.


Ed è proprio su questo punto che la decisione assume particolare rilievo. Il Giudice ha osservato che approvazione e omologazione non possono essere considerate automaticamente equivalenti e ha richiamato l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale l’omologazione costituisce un requisito distinto rispetto alla semplice approvazione ministeriale.


Nel caso esaminato, quindi, il telelaser utilizzato per il rilevamento non risultava assistito da una documentazione idonea a dimostrarne l’avvenuta omologazione. Da qui la conclusione secondo cui la mancanza di tale requisito rende inattendibile l’accertamento della velocità.


La sentenza affronta anche un secondo aspetto interessante. La postazione di controllo non era stata preventivamente segnalata e il Comune aveva sostenuto che le disposizioni del Codice della strada sulla presegnalazione non potessero applicarsi alla navigazione nei canali veneziani. Il Giudice ha però ritenuto che il principio della preventiva informazione risponda a esigenze più generali di trasparenza, prevenzione e sicurezza e che, proprio per questo, debba trovare applicazione anche nei controlli della velocità effettuati sull’acqua.


Il ricorso è stato quindi accolto, l’ordinanza ingiunzione è stata annullata e il Comune di Venezia è stato condannato anche alla rifusione delle spese di giudizio.


La decisione è significativa soprattutto perché dimostra ancora una volta quanto sia importante verificare concretamente i titoli tecnici degli strumenti utilizzati dalle amministrazioni. Non basta indicare un decreto di approvazione, né possono taratura e verifiche di funzionalità sostituire automaticamente l’omologazione quando questa viene richiesta come requisito autonomo.


Quando una sanzione nasce da una misurazione elettronica, la certezza dello strumento utilizzato non è un dettaglio burocratico: è il presupposto sul quale si fonda l’intero accertamento.

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