Eppure esistono norme e leggi chiarissime che dovrebbero garantire al cittadino la trasparenza della Pubblica Amministrazione, ma nessuno le fa rispettare e alla fine il cittadino soccombe tra risposte che, quando e se arrivano, non producono chiarezza sugli atti compiuti dalla P.A. chiamata in causa, anzi spesso aggiungono opacità.
LE NORME
Legge 7 agosto 1990 n.241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questo è l'articolo 1 della prima legge che disciplina, o che almeno era nata per farlo, la trasparenza della Pubblica Amministrazione verso il cittadino, una norma difficile da appicare e da interpretare, che come spesso accade in Italia, offre alla stessa Pubblica Amministrazione molteplici "appigli giuridici" che le permettono di sviare, omettere e spesso non rispondere al cittadino.
"L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario".
Appare comunque opportuno evidenziare che non esiste un modello unico di procedimento amministrativo, ma ci sono diversi modelli di procedimento che differiscono fra loro in relazione alla complessità della decisione ed ai differenti interessi da contemperare. Il procedimento è caratterizzato da una serie di passaggi che possiamo suddividere in quattro fasi principali: iniziativa, istruttoria, decisoria ed efficacia. La "pietra miliare" del procedimento amministrativo risiede come detto nella Legge 241/90 che ha introdotto, tra gli altri, l’obbligo di conclusione esplicita del procedimento da parte delle amministrazioni pubbliche. Quindi, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a terminare il procedimento con un provvedimento espresso, sia nel caso in cui lo stesso sia iniziato d’ufficio o ad un’istanza di parte. La Legge 241/90 ha subito diverse modifiche nel corso degli anni: L.15/2005; L. 80/2005; L.69/2009; D.Lgs. 104/2010; L. 122/2010; L. 190/2012; D.L. 69/2013; D.L. 145/2013; L. 124/2015; L.221/2015; D.Lgs. 126/2016; D.Lgs. 127/2016.
"La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".
Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le modalita' per la sua realizzazione.
Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui e' in possesso l'amministrazione.
Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
LE RISPOSTE
Ci capita frequentemente di effettuare accesso documentale, come detto unico modo previsto per ottenere i documenti che ci servono a tutela dei nostri assistiti. L'Amministrazione coinvolta risponde, quando e se decide di farlo, difficilmente prima dei trenta giorni a sua disposizione. Ma spesso come vedremo di seguito, risponde in maniera parziale, fuorviante senza i documenti richiesti o inviandoli solo in parte e magari male fotocopiati tanto da renderli illegibili e inutilizzabili.
E' ovvio che il comportanto sopra descritto, denota immediatamente che l'Amministrazione da noi coinvolta è inadempiente e non può quindi permettersi la trasparenza richiesta, che se concessa nei modi e termini previsti, proverebbe la sua violazione di norme e leggi. Ed allora si cercano escamotage, rispondendo male o in modo fuorviante, al momento l'accesso è stato concesso e quindi la P.A. non risulta in violazione di norma, ma di fatto non ha perseguito la giusta e prevista trasparenza dovuta al cittadino.
Abbiamo chiesto alla Polizia Stradale di Padova, di inviarci copia telematica della relazione tecnica prodotta su richiesta del Prefetto di Padova, ai fini autorizzativi di due autovelox nel Comune di Cadoneghe (PD). Abbiamo chiesto alla Polizia Stradale di Padova di fornirci la relazione tecnica sul tasso di incidentalità degli ultimi 5 anni, riferita ai punti dove sono stati istallati gli autovelox predetti. Abbiamo chiesto alla Polizia Stradale di Padova di fornirci copia del Piano Urbano del Traffico, redatto dal Comune di Cadoneghe (PD) obbligatorio dal 1993 come prevede l'articolo 36 del Codice della Strada.
La risposta la potete "ammirare" di fianco, il Dirigente della Sezione Polizia Strdale di Padova, Gianfranco Martorano, ha risposto dopo la scadenza dei 30 giorni previsti e solo dopoi aver ricevuto una nostra diffida ad adempiere, con 12 righe che nulla dicono e senza inviarci alcun documento. Questa è la trasparenza della Pubblica Amministrazione che ha autorizzato due autovelox che hanno emesso 35.000 multe in 40 giorni mettendo in ginocchio migliaia di persone e famiglie.
LA DIFESA DEL CITTADINO
Ed allora il cittadino messo davanti a rifiuti assurdi o risposte parziali come quella qui pubblicata del Dr. Gianfranco Martorano, come può fare valere il proprio sacrosanto diritto di conoscere i documenti, poterli leggere per capire come si sono svolti i fatti e difendere i propri diritti?
Può rivolgersi al TAR il Tribunale Amministrativo Regionale, spendendo tra tasse e avvocato circa 1000 euro.
Oppure oggi può chiedere aiuto e intervento alla Commissione per l'Accesso agli Atti Amministrativi, voluta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Inviare un esposto con i fatti alla Procura della Repubblica competente e alla Corte dei Conti, in questo caso non vi sono costi attivi, ma il risultato è meno scontato.
Insomma, possiamo dire che la trasparenza della Pubblica Amministrazione cosi pensata ed applicata senza validi strumenti di vigilanza e controllo, tutela senza dubbio la Pubblica Amministrazione ma non di certo il cittadino.
Comments