Michele Maltese, lezioni sui social e documenti che restano chiusi: la trasparenza vale anche fuori da Facebook.
- Altvelox

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Il responsabile della Polizia Locale di Pontirolo Nuovo (BG) interviene sui social, pubblica articoli, parla di autovelox e, come lui stesso ha rivendicato pubblicamente, ha realizzato video sulla gerarchia delle fonti. Nulla di illegittimo, in sé. Un dipendente pubblico può avere un profilo social, esprimere opinioni e partecipare al dibattito pubblico.... Ma... allacciate le cinture e leggete i documenti.

Il responsabile della Polizia Locale di Pontirolo Nuovo (BG) interviene sui social, pubblica articoli, parla di autovelox e, come lui stesso ha rivendicato pubblicamente, ha realizzato video sulla gerarchia delle fonti. Nulla di illegittimo, in sé. Un dipendente pubblico può avere un profilo social, esprimere opinioni e partecipare al dibattito pubblico... ma.....
Il problema comincia quando dalla cattedra virtuale si passa allo sportello dell’Amministrazione. Perché Michele Maltese non è soltanto un utente dei social. È il responsabile dell’Area Polizia locale e commercio del Comune di Pontirolo Nuovo. Ed è proprio nella veste istituzionale di Responsabile del Servizio di Polizia Locale che risulta avere sottoscritto la nota comunale prot. n. 0003909 dell’8 maggio 2026, oggetto della successiva denuncia presentata da ALTVELOX.
La vicenda nasce il 10 aprile 2026, quando ALTVELOX presenta al Comune, alla Prefettura e alla Questura di Bergamo un’istanza riguardante il sistema comunale di videosorveglianza. Venivano richiesti gli atti amministrativi, regolatori, organizzativi, tecnici e quelli relativi alla protezione dei dati personali.
Secondo quanto formalmente rappresentato da ALTVELOX nella denuncia, la risposta dell’8 maggio non avrebbe consentito di conoscere puntualmente quali documenti esistessero, quali fossero detenuti dal Comune, quali non fossero detenuti, quali fossero ostensibili e quali eventualmente accessibili soltanto in parte mediante oscuramento. È precisamente questa sequenza che la denuncia individua: istanza del 10 aprile, riscontro comunale dell’8 maggio, diffida del 9 maggio e reclamo al Garante per la protezione dei dati personali del 18 maggio 2026.
La differenza non è secondaria. La legge n. 241 del 1990 disciplina l’accesso documentale; il decreto legislativo n. 33 del 2013 disciplina anche l’accesso civico generalizzato. La presenza di dati personali non significa automaticamente che l’intero documento debba diventare invisibile. Occorre valutare concretamente l’eventuale limite, il differimento o l’oscuramento delle sole informazioni che non possono essere comunicate.
ALTVELOX, ritenendo insoddisfacente il riscontro, ha quindi diffidato l’Amministrazione e successivamente investito il Garante per la protezione dei dati personali. Non si trattava, peraltro, di una materia esotica. I sistemi comunali di videosorveglianza trattano dati personali e il Garante continua a ribadire che devono esistere una corretta informativa di primo livello, una informativa completa facilmente accessibile, una base giuridica chiara e, quando ricorrono i presupposti, una valutazione d’impatto. Anche in recentissimi provvedimenti riguardanti Comuni l’Autorità ha richiamato espressamente questi obblighi.

Successivamente la vicenda è arrivata anche all’Autorità giudiziaria. La denuncia querela presentata da ALTVELOX chiede alla Procura di Bergamo di verificare eventuali profili penalmente rilevanti connessi alla gestione dell’accesso e agli atti formati nel procedimento.
E qui è necessario essere rigorosi: una denuncia non equivale all’accertamento di un reato e nessuna responsabilità personale può essere anticipata prima delle verifiche dell’Autorità giudiziaria. Il punto giornalisticamente rilevante è un altro. Il responsabile pubblico che interviene volentieri nel dibattito social è lo stesso funzionario la cui risposta amministrativa è oggi oggetto di una contestazione formale, di un reclamo al Garante e di una denuncia sulla quale dovranno pronunciarsi gli organi competenti.
Ed è proprio qui che i social diventano interessanti anche sotto il profilo delle regole di comportamento dei dipendenti pubblici.
Dal 2023 il d.P.R. n. 62 del 2013 contiene uno specifico articolo 11 ter dedicato all’uso dei mezzi di informazione e dei social media. La norma non vieta Facebook, Instagram o altri social ai dipendenti pubblici. Stabilisce però che il dipendente debba usare particolare cautela affinché le proprie opinioni non siano direttamente attribuibili all’Amministrazione, impone di evitare interventi che possano nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine della pubblica amministrazione e, soprattutto, dispone che le comunicazioni riguardanti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgano, di norma, attraverso conversazioni pubbliche sui social, salvo che ciò risponda a un’esigenza istituzionale.
La disposizione dice qualcosa di ancora più significativo. Le amministrazioni possono adottare specifiche social media policy nelle quali le condotte vengono graduate proprio in relazione al livello gerarchico e alla responsabilità del dipendente. Non è quindi vero che il social sia una zona franca dove la funzione pubblica viene lasciata all’ingresso insieme alla divisa. Il principio discende dallo stesso articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che collega il Codice di comportamento ai doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Il d.P.R. n. 62 del 2013 impone inoltre al dipendente pubblico di agire secondo integrità, correttezza, buona fede, obiettività, trasparenza e ragionevolezza.

Michele Maltese precisa nei propri interventi sui social di esprimersi “a titolo personale”. La formula, però, non basta da sola a separare ciò che pubblica dalla funzione pubblica ricoperta. L’art. 11 ter del d.P.R. n. 62/2013 impone infatti al dipendente pubblico particolare cautela affinché le proprie opinioni non siano attribuibili all’Amministrazione e stabilisce che le comunicazioni riguardanti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgano, di regola, attraverso conversazioni pubbliche sui social, salvo esigenze istituzionali. Conta quindi il contenuto concreto dell’intervento, il ruolo ricoperto e il modo in cui il soggetto si presenta. Se si parla pubblicamente di polizia locale, autovelox, norme e giurisprudenza facendo leva su una funzione istituzionale riconoscibile, scrivere “a titolo personale” non cancella automaticamente quel collegamento.
Ed è qui che la vicenda diventa interessante: molta disponibilità a spiegare il diritto sui social, molto meno quando ALTVELOX chiede formalmente di vedere gli atti dell’attività amministrativa. La trasparenza, però, non può funzionare solo davanti a una telecamera o dentro un post.
A Pontirolo Nuovo la questione assume un sapore ancora più particolare. Il Comune ha approvato con deliberazione di Giunta n. 19 del 28 marzo 2024 il proprio Codice di comportamento, aggiornandolo espressamente anche alle modifiche introdotte dal d.P.R. n. 81 del 2023, cioè proprio alla disciplina che ha introdotto le nuove regole sui social media. Lo stesso Codice comunale attribuisce ai responsabili dei servizi compiti di vigilanza sulla sua applicazione e chiarisce che la violazione degli obblighi del Codice può costituire fonte di responsabilità disciplinare, naturalmente dopo il relativo procedimento e nel rispetto della proporzionalità.
Nessuno, quindi, pretende di togliere a Michele Maltese il diritto di pubblicare articoli, commentare sentenze o spiegare sui social come, secondo lui, funzionino le fonti del diritto. Anzi, continui pure cosi ci da qualche altro spunto di intervento.
Ma proprio chi sceglie di spiegare pubblicamente norme, decreti, gerarchie delle fonti e attività della pubblica amministrazione dovrebbe comprendere perfettamente una regola ancora più elementare: il cittadino può chiedere di vedere gli atti con cui quella stessa amministrazione esercita i propri poteri. Perché la trasparenza amministrativa non funziona soltanto quando si accende una telecamera per fare un video o quando si condivide un articolo che sostiene una determinata tesi. Funziona soprattutto quando qualcuno presenta un’istanza formale, mette nome e cognome sulla richiesta e domanda di conoscere documenti pubblici.
Sui social si possono impartire lezioni.
Sugli atti amministrativi, invece, bisogna dare risposte.



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