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Omologazione autovelox: il Giudice annulla la multa, ma la decisione sembra arrivare “per obbligo” e senza spese al cittadino.

Per Altvelox la sentenza del GdP avv. Marco Bresciani conferma un dato ormai non più eludibile: gli apparecchi solo approvati non bastano. Ma il mancato riconoscimento delle spese apre un nuovo fronte istituzionale serio e non più tollerabile.


il mancato riconoscimento delle spese apre un nuovo fronte istituzionale serio e non più tollerabile.
Il mancato riconoscimento delle spese apre un nuovo fronte istituzionale serio e non più tollerabile.

C’è un passaggio, nella recente sentenza del Giudice di Pace di Rovigo, avv. Marco Bresciani, che merita attenzione non solo per l’esito, ma per il modo in cui l’esito viene motivato. Il ricorso è stato accolto. La sanzione elevata dal Comune di Corbola per violazione dell’art. 142 Codice della Strada è stata travolta perché lo strumento elettronico utilizzato per il rilevamento della velocità risultava non omologato, ma soltanto approvato. Quindi, sul punto decisivo, la tesi sostenuta da Altvelox viene confermata ancora una volta.


Il dato giuridico è semplice, anche se a molti sembra diventare complicato appena tocca gli incassi degli enti locali: l’art. 142, comma 6, Codice della Strada parla di apparecchiature “debitamente omologate”. Non dice “approvate”, non dice “autorizzate”, non dice “ritenute equivalenti da una circolare”. Dice omologate. E nel diritto, almeno nei giorni buoni, le parole hanno ancora un peso.

Nella sentenza viene dato atto che la stessa difesa del Comune ha ammesso che la strumentazione fosse soltanto approvata, invocando però la sostanziale equipollenza tra approvazione e omologazione. Il Giudice di Pace Bresciani, pur ricordando di avere in passato aderito alla tesi dell’equiparazione tra le due procedure, riconosce che l’intervento della Suprema Corte, con Cassazione n. 10505/2024 e successiva Cassazione n. 20913/2024, ha chiarito la necessità dell’omologazione e l’insufficienza della sola approvazione.


Sentenza GdP Rovigo del 13.04.2026
Sentenza GdP Rovigo del 13.04.2026

Fin qui, nulla da eccepire. Anzi, finalmente il provvedimento prende atto della gerarchia delle fonti e del fatto che una circolare ministeriale non può piegare una norma primaria del Codice della Strada. Nemmeno se la burocrazia ci prova con quella grazia tutta italiana per cui un atto amministrativo pretende di riscrivere una legge, come se bastasse cambiare etichetta al barattolo per cambiare il contenuto.


Il passaggio motivazionale sopra richiamato appare particolarmente significativo non soltanto per l’accoglimento del ricorso, ma anche per il tenore lessicale utilizzato. L’espressione “non resta dunque a questo Giudice che uniformarsi alla superiore statuizione di legittimità” non si limita, infatti, a prendere atto dell’indirizzo della Suprema Corte, ma lascia emergere una evidente resistenza argomentativa rispetto alla soluzione imposta dal diritto vivente. Il Giudice dà espressamente atto di avere in passato aderito alla tesi della sostanziale equipollenza tra approvazione e omologazione e, solo dopo il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, afferma di doversi conformare alla superiore statuizione.


La formula utilizzata, per come è strutturata, non appare neutra. Non viene affermato semplicemente che il ricorso deve essere accolto perché l’art. 142, comma 6, Codice della Strada richiede apparecchiature debitamente omologate e perché la sola approvazione non è sufficiente. Viene invece rappresentata una sorta di necessità esterna, quasi subita, come se l’accoglimento non discendesse direttamente dalla norma primaria, ma dall’impossibilità per il giudicante di discostarsi dall’intervento della Corte di Cassazione. In questo senso, la motivazione sembra tradire una certa insofferenza verso l’esito imposto dalla gerarchia delle fonti e dal principio di legalità.


Tale impostazione risulta ancora più rilevante se posta in relazione alla successiva compensazione integrale delle spese. Dopo avere riconosciuto che lo strumento era solo approvato, che la circolare ministeriale non poteva derogare all’art. 142, comma 6, Codice della Strada, e che il ricorso era fondato, la decisione nega comunque al ricorrente vittorioso il riconoscimento delle spese, richiamando un quadro giurisprudenziale asseritamente non uniforme. Ne deriva una tutela solo parziale: il cittadino ottiene l’annullamento della sanzione illegittima, ma resta gravato dei costi necessari per far valere una violazione che non avrebbe dovuto essere posta a suo carico.


Altvelox segnalerà anche questa sentenza
Altvelox segnalerà anche questa sentenza

Sotto questo profilo, la decisione merita attenta valutazione istituzionale, poiché il giudice non è chiamato a manifestare adesione o disappunto rispetto all’orientamento della Corte di Cassazione, ma ad applicare la legge secondo la gerarchia delle fonti e secondo l’interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità. Quando l’annullamento viene presentato come un atto cui “non resta” che conformarsi, e non come naturale conseguenza della violazione dell’art. 142, comma 6, Codice della Strada, il provvedimento finisce per restituire l’immagine di una decisione assunta con riluttanza, pur in presenza di un vizio riconosciuto come decisivo.


Altvelox segnalerà anche questa sentenza seppure favorevole al Consiglio Superiore della Magistratura e al Tribunale di Rovigo, non per interferire con l’autonomia del giudice, che resta principio costituzionale intangibile, ma per evidenziare una criticità oggettiva: quando la norma è chiara e la Cassazione ha già chiarito che omologazione e approvazione non sono la stessa cosa, continuare a trattare la questione come se fosse ancora liberamente opinabile produce un effetto concreto di penalizzazione del ricorrente vittorioso.

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