La giurisprudenza di legittimità è orientata per ritenere ammissibili i ricorsi avverso i solleciti di pagamento di sanzioni per violazioni codice della strada, quanto meno per la contestazione dell’omessa notifica del verbale a monte. Scrive il Giudice.... "Si rileva comunque che la resistente amministrazione ha allegato solo copia della relata di notifica dei verbali trasmessi, ma manca la pec di trasmissione..."
PREMESSA DEL FATTO
Una nostra assistita nel mese di Luglio 2023 aveva ricevuto ben sette solleciti di pagamento per delle cartelle esattoriali mai ricevute a loro volta emesse dal Comune di Padova per presunte violazioni del Codice della Strada, rilevate con gli autovelox installati in Viale Kennedy e Viale Australia nel Capoluogo.
COSA DICE LA LEGGE
Le Sezioni Unite della Cassazione, hanno affermato che l’azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento non è un’azione “recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l’azione che venga esperita contro l’ordinanza-ingiunzione non notificata. Al contrario, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l’azione disciplinata dall’art. 7 per dedurre l’omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l’amministrazione, la quale è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva, non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. Ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo / impeditivo dell’omessa od invalida notificazione. Se, per contro, l’amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l’opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa in quanto si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
Per l’effetto, la Cassazione ha ribadito che quando l’opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al Codice della Strada sia stata esperita, in difetto di valida notificazione del verbale, entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l’opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l’annullamento dell’atto della riscossione o l’inammissibilità dell’opposizione stessa.
LA SENTENZA
Scrive il Giudice: "Si rammenta che cass. civ. n. 24091 del 03.10.2018 (per tutte) ha testualmente statuito: che, pertanto, la opposizione “al sollecito di pagamento”, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria e dunque dei crediti fatti valere dalle diverse Amministrazioni, non è qualificabile come “opposizione alla esecuzione” (preventiva od agli atti esecutivi), dovendo piuttosto essere considerata come “opposizione cd. recuperatoria” volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione -tardiva- ai VAV (art. 204 bis TU n. 285/1992).
Il ricorso è quindi ammissibile a tutti gli effetti.
Si rileva comunque che la resistente amministrazione ha allegato solo copia della relata di notifica dei verbali trasmessi, ma manca la pec di trasmissione, con la conseguenza che non è nemmeno possibile accertare in quale data sono stati rispettivamente notificati i verbali in oggetto. La carenza istruttoria sotto questo profilo sarebbe di per sé sufficiente per accogliere il ricorso per mancanza di prove.
In ogni caso la notifica via pec effettuata presso l’indirizzo professionale della ricorrente non può ritenersi valida. È noto che tali notifiche sono state effettuate dagli enti accertatori solo a fino a quando è intervenuta in materia, in data 29.09.2021, la terza circolare del Ministero dell’Interno che ha sollecitato tutti i predetti enti accertatori (inclusi quelli di polizia locale) a sospendere, almeno in determinati casi, l’uso fino a quel momento generalizzato della pec con indirizzo tratto da INI PEC per le notifiche dei verbali di accertamento. Con tale circolare del Ministero dell’Interno (si tratta della circolare del 17 novembre 2021 300/STRAD/1/10060.U/20211) viene infatti richiesto di sospendere anche per i professionisti le notifiche effettuate tramite pec con indirizzo tratto da INI PEC, salvo che tale indirizzo di posta elettronica certificata appaia come strettamente personale.
La ricorrente, in realtà, essendo un medico iscritta all’albo ha necessariamente la pec, che viene attribuita a tutti gli iscritti in automatico con l’iscrizione, anche se gli stessi non ne fanno uso né per ragioni professionali, né personali e quindi per tale ragione potrebbe non essere venuta a conoscenza dei verbali notificatile via pec.
Si ribadisce comunque che, in ogni caso, non è stata resa prova esaustiva dell’avvenuta regolare notifica dei verbali relativi ai solleciti odiernamente opposti e quindi non ci sono prove della regolare notifica dei verbali in questione, seppure via pec, alla ricorrente.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso può essere accolto per cui, in via recuperatoria con il presente giudizio, i verbali di cui ai solleciti opposti, devono essere annullati".
L'AVVISO
Il cittadino è diventato il bancomat senza pin delle pubbliche amministrazioni che gli notificano multe, avvisi di pagamento, cartelle esattoriali e quant'altro.
Come dimostrato ancora una volta nel caso di ricevimento non fatevi predere dall'ansia e non dovete assolutamente pagare subito, sopratutto diffidate se le P.A. vi invitano a farlo con degli sconti sulle sanzioni contestate.
Contattate una qualsiasi struttura tecnico legale e fatevi aiutare a capire con una analisi della problematica perche quasi sempre queste notifiche o solleciti di pagamento sono illegittimi ed i pagamenti non dovuti.
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