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PM di Trento davanti al GIP di Trieste dopo la denuncia e l’opposizione di ALTVELOX. Il GIP non chiude il procedimento e fissa l’udienza sulla richiesta di archiviazione.

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Dopo l’opposizione di ALTVELOX, il GIP di Trieste ha ritenuto di non poter chiudere subito il procedimento sulla sola richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero di Trento e ha fissato l’udienza in camera di consiglio per il 4 novembre 2026.


Dopo l’opposizione di ALTVELOX, il GIP di Trieste ha ritenuto di non poter chiudere subito il procedimento
Dopo l’opposizione di ALTVELOX, il GIP di Trieste ha ritenuto di non poter chiudere subito il procedimento

La vicenda prende origine da un procedimento davanti al Giudice di Pace di Conegliano relativo a una sanzione per eccesso di velocità rilevata mediante Telelaser TruCam. Nel giudizio di primo grado il Giudice di Pace aveva ritenuto sostanzialmente equipollenti, anche sotto il profilo “semantico e filologico”, i concetti di approvazione e omologazione dell’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento, qualificando inoltre come “decreto” l’atto ministeriale del 13 giugno 2011. Su questi e su altri aspetti processuali e documentali ALTVELOX aveva sollevato contestazioni specifiche, chiedendo che venissero verificati gli atti effettivamente presenti nel fascicolo, la documentazione tecnica prodotta e il percorso seguito per giungere alla decisione.     


Quella sentenza, n. 81/2024, è stata successivamente integralmente riformata dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 1271/2025 del 10 settembre 2025. Il Tribunale ha annullato sia l’ordinanza prefettizia sia il verbale di contestazione, rilevando che l’apparecchiatura utilizzata era priva di omologazione e richiamando il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione II civile, con ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024.     


Per ALTVELOX la riforma della sentenza in appello non esauriva però le questioni già sottoposte all’Autorità giudiziaria. L’Associazione aveva infatti chiesto di verificare non il semplice errore interpretativo di una decisione poi riformata, ma una serie di circostanze documentali e procedurali specificamente indicate, comprese la qualificazione dell’atto ministeriale, la documentazione sulla funzionalità dello strumento e le modalità con cui erano state ammesse e valutate le produzioni della pubblica amministrazione nel corso del giudizio.


La vicenda venne quindi trattata dalla Procura della Repubblica di Trento nel fascicolo n. 877/25 F.N.C.R. e il 17 novembre 2025 il Pubblico Ministero Giorgio Bocciarelli sottoscrisse un provvedimento denominato “Archiviazione Mod. 45”, con il quale ritenne insussistenti profili penalmente rilevanti nell’operato del Giudice di Pace. ALTVELOX contestò quella conclusione, sostenendo che la propria denuncia non conteneva una generica doglianza sulla decisione giudiziaria, ma fatti, documenti e richieste di accertamento puntualmente individuati.     


Da quella definizione nacque una nuova denuncia querela, presentata il 29 novembre 2025 nei confronti del Pubblico Ministero Giorgio Bocciarelli e del Giudice di Pace Massimo Armellini, senza naturalmente assumere come accertata alcuna responsabilità. Gli atti furono trasmessi alla Procura della Repubblica di Trieste, competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p., e il 9 giugno 2026 venne disposta l’iscrizione a modello 21 nei confronti di entrambi per le ipotesi provvisoriamente indicate negli artt. 328, 476 e 479 c.p. L’iscrizione, va ribadito, costituisce un atto procedimentale e non rappresenta in alcun modo un accertamento di responsabilità.     


Successivamente la Procura di Trieste ha formulato richiesta di archiviazione limitatamente alla posizione del dott. Giorgio Bocciarelli. ALTVELOX ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 408, 409 e 410 c.p.p., chiedendo la prosecuzione delle indagini attraverso accertamenti documentali specificamente indicati. Nell’atto l’Associazione ha chiarito espressamente di non voler trasformare una divergenza interpretativa o una decisione successivamente riformata in una fattispecie penale, ma di chiedere la verifica del contenuto effettivo degli atti, della corrispondenza tra le denunce presentate e la loro rappresentazione nel provvedimento di Trento, nonché degli elementi oggettivi e soggettivi delle ipotesi già iscritte dalla Procura di Trieste.     


È proprio a seguito di questa opposizione che interviene ora il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste. Con decreto emesso nel procedimento n. 2751/2026 R.G.N.R. e n. 1823/2026 R.G. GIP, il Giudice ha dato atto di avere esaminato la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero e ha ritenuto di “non poter accogliere de plano la richiesta”, fissando l’udienza in camera di consiglio per il 4 novembre 2026 alle ore 9.20 ai sensi degli artt. 127 e 409, comma 2, c.p.p. Il decreto dispone che siano avvisati il Pubblico Ministero, il Procuratore Generale, l’indagato, il difensore e la persona offesa.     


La formula utilizzata dal GIP ha un significato processuale preciso. La richiesta di archiviazione non è stata accolta immediatamente sulla sola base degli atti, ma sarà sottoposta al vaglio camerale nel contraddittorio previsto dalla legge. Non si tratta ancora di una decisione definitiva sulla richiesta di archiviazione, né di un accertamento di responsabilità, ma del passaggio con il quale il procedimento non viene chiuso de plano e viene portato all’esame del Giudice per le indagini preliminari.


ALTVELOX ritiene particolarmente importante mantenere rigorosamente distinti i diversi piani della vicenda. La posizione oggi portata all’udienza camerale del 4 novembre riguarda il dott. Giorgio Bocciarelli, mentre la posizione del Giudice di Pace Massimo Armellini resta distinta e dovrà essere valutata sulla base degli atti del relativo procedimento. L’Associazione continuerà quindi ad attenersi esclusivamente alla documentazione processuale, senza anticipare conclusioni che spettano unicamente all’Autorità giudiziaria.


Il dato oggettivo, allo stato, è che una vicenda iniziata da una sentenza del Giudice di Pace di Conegliano poi integralmente riformata dal Tribunale di Treviso, passata attraverso una prima definizione a Mod. 45 contestata da ALTVELOX e una successiva iscrizione nominativa disposta dalla Procura di Trieste, arriva ora davanti al GIP dopo l’opposizione presentata dall’Associazione. Il prossimo passaggio è fissato per il 4 novembre 2026 vi terremo informati.

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