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Prefettura di Venezia: Due ricorsi identici e due decisioni opposte. Anche il caso aeroporto finisce all’Autorità Giudiziaria.

Nel 2024 la Prefettura archivia una sanzione contestata nell’area aeroportuale di Tessera con il sistema PA-ZTC indicato come “omologato”. Nel 2025, su un caso analogo, con lo stesso apparecchio e la stessa questione di fondo, arriva invece il rigetto. ALTVELOX denuncia una gestione ambigua e contraddittoria dei procedimenti e annuncia l’invio degli atti all’Autorità Giudiziaria per accertare anomalie istruttorie, difetti di motivazione e ogni eventuale profilo di rilievo penale.


Due ricorsi identici e due decisioni opposte.
Il Vice Prefetto di Venezia firma due ricorsi identici e due decisioni opposte.

Nel 2024 ALTVELOX predispose un ricorso al Prefetto di Venezia contro un verbale elevato nell’area aeroportuale di Tessera per presunta permanenza oltre il tempo consentito nella ZTC. Il verbale era il n. V/154316C/2024 del 12 luglio 2024 e richiamava, come titolo dello strumento utilizzato, il sistema “PA-ZTC”, dichiarato “omologato” con decreto dirigenziale prot. n. 2906 del 28 maggio 2013. Il ricorso fu trasmesso il 25 settembre 2024.


Su quel procedimento la Prefettura di Venezia, con decreto del 24 febbraio 2025, prot. M_IT_PR_VEUTG 00025472, dispose l’archiviazione del verbale. Nel provvedimento si legge che i motivi di ricorso apparivano “sorretti da utili riscontri probatori”, che le eccezioni avevano superato gli esiti dell’istruttoria e che, in attuazione dei canoni di buona fede, ragionevolezza e trasparenza ex art. 97 Cost., si riteneva concretizzata l’“improcedibilità dell’accertamento sanzionatorio”. Il decreto reca la sottoscrizione “ p. Il Prefetto, Viceprefetto Vivola”.


Il Prefetto di Venezia dott. Darco Pellos
Il Prefetto di Venezia dott. Darco Pellos

Nel 2025, però, lo scenario cambia in modo radicale. Il nuovo verbale è il n. V/189886C/2025 del 16 maggio 2025, notificato il 25 giugno 2025, sempre relativo al sedime aeroportuale di Venezia, sempre fondato sul medesimo sistema “PA-ZTC”, ancora una volta indicato come “omologato” con decreto dirigenziale prot. n. 2906 del 28 maggio 2013. Anche in questo caso ALTVELOX predispose il ricorso al Prefetto di Venezia, depositato il 4 agosto 2025, riproponendo una contestazione sostanzialmente analoga quanto alla struttura dell’accertamento, al titolo richiamato per l’apparecchio e ai dubbi sulla reale tenuta del fondamento amministrativo dell’azione sanzionatoria.


Questa volta, però, l’esito è opposto. Con ordinanza ingiunzione n. 28148/DEP/26 del 23 febbraio 2026, la Prefettura respinge il ricorso e ingiunge il pagamento della sanzione, affermando che non emergono elementi giustificativi per l’accoglimento del gravame, che i motivi non sarebbero sorretti da utili riscontri probatori e che la strumentazione risulterebbe legittimamente e funzionalmente utilizzata. È esattamente qui che la vicenda smette di essere una semplice curiosità amministrativa e assume rilievo istituzionale. Perché non siamo davanti a due casi lontani tra loro, con fatti diversi, apparecchi diversi o difese incompatibili. Siamo davanti alla stessa area aeroportuale, allo stesso tipo di violazione, allo stesso apparecchio e allo stesso titolo richiamato come presupposto di legittimità.


Il Vice Prefetto dott. Giuseppe Vivola
Il Vice Prefetto dott. Giuseppe Vivola

In uno Stato di diritto, una simile divergenza non può essere liquidata con formule di stile. Se nel primo caso l’amministrazione ha ritenuto che il ricorso fosse sostenuto da riscontri probatori tali da determinare l’archiviazione, nel secondo ha il dovere giuridico di spiegare, in modo preciso e verificabile, perché quegli stessi nodi non dovrebbero più incidere oppure quali elementi nuovi abbiano imposto una conclusione diametralmente opposta. Quando questa spiegazione non emerge in modo chiaro, vengono in rilievo profili di contraddittorietà amministrativa, difetto di istruttoria, motivazione apparente e possibile disparità di trattamento.


Ma c’è di più. Questa vicenda non nasce nel vuoto. È già inserita in un contesto più ampio, perché ALTVELOX aveva già predisposto e trasmesso una denuncia-querela in relazione al sistema PA-ZTC utilizzato nell’area aeroportuale di Venezia. In quel testo si esponeva che la società Project Automation S.p.A. descrive il dispositivo “PA-ZTC” come omologato, richiamando la determina dirigenziale n. 2906 del 28 maggio 2013 e la successiva determina n. 319 del 25 luglio 2022, e si sottoponeva all’Autorità Giudiziaria il tema della reale idoneità di tali atti a fondare una valida pretesa sanzionatoria. La denuncia-querela è indirizzata, tra gli altri, alla Procura della Repubblica di Venezia individuava come questione centrale proprio l’uso del sistema come strumento legittimato a produrre accertamenti automatici incidenti sui diritti dei cittadini.


Per questo la vicenda dei due ricorsi uguali decisi in modo opposto non sarà trattata come una semplice anomalia burocratica. Sarà portata all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria anche come segmento concreto e verificabile della denuncia-querela già presentata, affinché siano acquisiti i fascicoli integrali, scrutinati gli atti istruttori, confrontate le due decisioni e accertato se il potere amministrativo sia stato esercitato in modo coerente, imparziale e legittimo. Perché quando lo stesso ufficio, sullo stesso presupposto tecnico e sostanzialmente sullo stesso fatto, prima archivia e poi rigetta senza spiegare davvero il perché, non siamo più davanti a un inciampo amministrativo. Siamo davanti a una questione di legalità che merita un accertamento pieno.

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