Cassazione: Con ordinanza n.7375 del 27 marzo 2026 l’omologazione torna al centro del giudizio.
- Altvelox

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L’ultima ordinanza non salva il verbale e censura il Tribunale per motivazione apparente: il tema della regolarità della postazione ben visibile e quello dell’omologazione restano pienamente aperti e obbligatori per la prova legale.

La Cassazione, con ordinanza n. 7375/2026 pubblicata il 27 marzo 2026, ha annullato il verbale del Comune di Pescara e ha accolto il ricorso del cittadino, nonchè ha cassato la sentenza del Tribunale di Pescara e rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione. Il punto decisivo non è che la Corte abbia già detto in modo definitivo che mancava visibilità della postazione o che difettava l’omologazione. Il punto è un altro, ed è molto rilevante: il Tribunale aveva motivato in modo solo teorico, senza calare davvero le regole nel caso concreto. Per questo la Cassazione ha ritenuto la motivazione meramente apparente, quindi nulla sotto il profilo dell’art. 132 c.p.c., secondo il noto principio del “minimo costituzionale” della motivazione.
In pratica, il ricorrente aveva sollevato tre questioni: la mancata visibilità concreta della postazione di rilevamento, la mancata dimostrazione dell’omologazione del dispositivo e l’erronea valutazione delle prove sulla segnalazione e sulla visibilità. La Cassazione ha esaminato congiuntamente queste censure e le ha ritenute fondate non perché abbia accertato subito che il dispositivo fosse irregolare, ma perché il Tribunale aveva svolto una ricostruzione astratta della disciplina e della giurisprudenza, senza indicare elementi concreti del caso specifico che giustificassero la conferma del verbale. In altri termini: sentenza troppo generica, troppo scolastica, e quindi processualmente viziata. Una patologia piuttosto diffusa, perché a volte basta copiare principi e sperare che nessuno legga davvero.
Sul piano sostanziale, questa ordinanza è utile perché lascia intatti, e anzi rimette al centro, i due profili veri della controversia. Il primo è quello della visibilità e del preavviso della postazione, che l’art. 142, comma 6-bis, del Codice della strada pretende espressamente. Il secondo è quello dell’omologazione, perché l’art. 142, comma 6, considera fonti di prova solo le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, mentre l’art. 192 del regolamento di esecuzione disciplina il procedimento di omologazione e approvazione come istituti distinti. La Cassazione, in questa ordinanza, ha ribadito (se ve ne fosse bisogno) la rilevanza del tema omologazione. Semplicemente non lo ha deciso nel merito, perché prima ancora mancava una motivazione giudiziale seria e concreta sul caso.
Quindi, il senso tecnico della pronuncia è questo: il cittadino ha vinto in Cassazione non perché la Corte abbia già annullato definitivamente la multa, ma perché ha ottenuto la demolizione della sentenza di appello che aveva confermato il verbale senza spiegare davvero, in fatto, perché la postazione fosse visibile e perché il dispositivo potesse ritenersi legittimamente utilizzato. Ora il Tribunale di rinvio dovrà riesaminare la vicenda sul serio, confrontandosi concretamente anche con la questione dell’omologazione e con la prova della regolarità della postazione.



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