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Quero Vas (BL): L’autovelox che voleva zittire chi lo contestava ora inciampa in Cassazione.

Dal verbale del 23 marzo 2021 alle iniziative di Altvelox, passando per la querela per diffamazione promossa contro il presidente dell’associazione e fino all’ordinanza della Suprema Corte pubblicata l’8 aprile 2026, il caso di Quero Vas diventa il simbolo di una stagione in cui si è tentato di liquidare come “attacchi ai sindaci” ciò che era, in realtà, una contestazione giuridica precisa: senza omologazione non c’è prova legale della velocità. E oggi la Cassazione, sul punto decisivo, ha demolito proprio quella costruzione difensiva.


L'autovelox illegittimo installato dal Comune di Quero Vas oggi Setteville sulla SP1 Bis
L'autovelox illegittimo installato dal Comune di Quero Vas oggi Setteville sulla SP1 Bis

Quello di Quero Vas non è soltanto un vecchio autovelox contestato. È uno dei casi più emblematici dell’intera battaglia portata avanti da Altvelox sin dal 2021. All’epoca il Comune era guidato da Bruno Zanolla, poi rieletto come sindaco dopo la fusione che ha istituito il Comune di Setteville dal 22 gennaio 2024. La cornice istituzionale, dunque, è chiara e documentata.


Secondo quanto pubblicamente riferito da Altvelox, proprio l’attività di contestazione sul caso Quero Vas portò a una querela per diffamazione contro il presidente dell’associazione, sul presupposto che le denunce pubbliche sugli autovelox ritenuti illegittimi colpissero l’immagine dell’amministrazione comunale e del sindaco. È un passaggio che merita di essere ricordato con precisione, senza etichette e senza eccessi verbali: non si parla di persone, si parla di atti, di verbali, di presupposti normativi, di legalità dell’accertamento. Ed è esattamente su questo terreno che la vicenda oggi presenta il conto.


L’ordinanza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, n. 8797/2026, pubblicata l’8 aprile 2026, riguarda proprio un verbale della Polizia Locale di Quero Vas del 23 marzo 2021 per violazione dell’art. 142, comma 7, Codice della Strada, accertata mediante postazione fissa. In primo grado, il Giudice di Pace di Belluno aveva accolto l’opposizione, rilevando che l’apparecchiatura risultava approvata, ma non omologata. Il Tribunale di Belluno, invece, aveva ribaltato quella decisione sostenendo la tesi dell’equivalenza funzionale tra approvazione e omologazione. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza e ha rinviato al Tribunale di Belluno in diversa composizione.


25 novembre 2023
25 novembre 2023

Il cuore della decisione è netto e non si presta a giochi di prestigio lessicali, che in materia di sanzioni amministrative vanno tanto di moda quanto sono giuridicamente inconsistenti. La Corte richiama l’art. 142, comma 6, Codice della Strada e afferma che, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono fonti di prova solo le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. Non quelle semplicemente approvate. Non quelle coperte da prassi ministeriali. Non quelle salvate da pareri o circolari. La Corte richiama inoltre l’art. 45, comma 6, CdS e l’art. 192 del regolamento di esecuzione, ribadendo che approvazione e omologazione sono procedure distinte per natura, funzione ed effetti.


Ordinanza Cassazione n.8797/2026
Ordinanza Cassazione n.8797/2026 08.04.2026

Ancora più importante è il passaggio in cui la Suprema Corte esclude che pareri del MIT, circolari o prassi amministrative possano alterare il significato di una norma primaria. Qui il messaggio è istituzionalmente pesante: quando la legge dice “debitamente omologate”, non è consentito all’amministrazione trasformare quella parola in “approvate, ma in fondo è lo stesso”. Non è lo stesso. E la Cassazione lo scrive senza ambiguità.


Per essere rigorosi fino in fondo, va detto che questa non è ancora la conclusione definitiva dell’intero giudizio di merito, perché la Corte ha cassato con rinvio. Ma sul punto centrale ha messo una pietra molto difficile da rimuovere: la tesi che aveva consentito al Tribunale di Belluno di salvare il verbale di Quero Vas è stata giuridicamente smontata. In altri termini, se qualcuno per anni ha sostenuto che Altvelox esagerava quando parlava di apparecchi privi del necessario titolo probatorio, oggi deve fare i conti con una pronuncia che afferma l’esatto contrario di quella narrazione.


Sul piano pubblico, il caso resta quindi esemplare. Prima la contestazione. Poi la reazione giudiziaria contro chi contestava. Poi, nel tempo, l’arretramento operativo degli impianti bellunesi che Altvelox ha più volte denunciato come privi dei necessari presupposti. E infine la Cassazione, che non seppellisce soltanto un verbale, ma mette sotto terra, sul piano del principio di diritto, l’alibi con cui per anni si è cercato di confondere approvazione e omologazione. Secondo quanto sostenuto dalla stessa associazione, Quero Vas rientra proprio tra gli impianti poi eliminati nel 2024.


La lezione è semplice. Controlli di velocità sì, ma solo se regolari. Perché chiedere legalità non è diffamare nessuno. È pretendere che il potere sanzionatorio resti dentro la legge, invece di usarla come cartello da esibire quando conviene e da aggirare quando disturba.



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