T-Red e legalità dei controlli: Altvelox presenta esposto al TAR Umbria.
- Altvelox

- 10 ore fa
- Tempo di lettura: 3 min
Non è una battaglia contro le sanzioni, ma contro l’utilizzo di sistemi automatici privi di una completa e verificabile base tecnica e giuridica. Al centro della questione vi sono l’omologazione quale presupposto imprescindibile di legittimità, il funzionamento reale dei dispositivi sotto il profilo hardware, software e metrologico, la corretta acquisizione e gestione dei dati, comprese immagini e metadati e, in ultima analisi, la tutela effettiva dei cittadini rispetto a procedure sanzionatorie automatizzate che devono essere non solo formalmente autorizzate, ma concretamente affidabili, trasparenti e conformi alle norme vigenti.

Altvelox, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, ha trasmesso un esposto al Presidente del TAR Umbria in relazione alla sentenza n. 147/2026, che ha affrontato la questione della riattivazione dei sistemi T-Red per il rilevamento automatico del passaggio con luce rossa.
L’iniziativa non costituisce un’impugnazione della decisione. Non è un ricorso mascherato, né un tentativo di rimettere in discussione l’esito processuale. È una segnalazione istituzionale che nasce da una preoccupazione concreta: gli effetti sistemici che una simile pronuncia può generare su scala nazionale, in particolare sull’uso diffuso di dispositivi elettronici automatici per l’accertamento delle violazioni al Codice della Strada.

Il punto centrale non è la sanzione in sé. Nessuno discute che il passaggio con il rosso sia una condotta pericolosa. Il problema è come viene accertata. E qui la distanza tra teoria e pratica diventa evidente.
Secondo Altvelox, il sistema T-Red non può essere considerato una semplice macchina fotografica. Si tratta di un apparato complesso che integra centralina semaforica, sensori di rilevazione, telecamere, software di acquisizione, sistemi di lettura automatica della targa e gestione dei dati. Il dispositivo non si limita a “scattare una foto”, ma rileva una sequenza di elementi tecnici: quando si accende il giallo, quanto dura, quando inizia il rosso, dove si trova il veicolo rispetto alla linea di arresto, se e quando la supera, per quanto tempo permane nell’intersezione e in quale contesto di traffico si inserisce.
La violazione, quindi, non è una percezione diretta, ma il risultato di un’elaborazione automatica. Una macchina misura, registra, associa dati e produce una prova destinata a fondare una sanzione. E quando una macchina fa questo, la legge pretende garanzie tecniche precise.
Qui entra il nodo dell’omologazione. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2008, relativo al sistema T-Red prodotto da Kria S.r.l., richiama espressamente l’articolo 201 del Codice della Strada, secondo cui l’accertamento senza presenza dell’agente è possibile solo mediante apparecchiature debitamente omologate.
Altvelox evidenzia inoltre che lo stesso sistema T-Red condivide componenti tecniche con dispositivi utilizzati anche per il rilevamento della velocità, come il T-REDSPEED. Questo significa che non si tratta di strumenti diversi, ma di piattaforme tecnologiche analoghe, configurabili per funzioni differenti. Se per la velocità l’omologazione è considerata requisito essenziale, non si vede per quale ragione lo stesso apparato dovrebbe esserne esonerato quando rileva il passaggio con il rosso.

La posizione dell’associazione si inserisce in un contesto giurisprudenziale ben definito. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 e successivi provvedimenti, ha chiarito che approvazione e omologazione non sono equivalenti e che, quando un dispositivo elettronico produce prova in assenza di operatore, è necessaria una verifica tecnica piena. Non è una sfumatura, ma una condizione di legittimità.
Un ulteriore profilo riguarda il funzionamento concreto degli impianti. La durata del giallo, la posizione dei sensori, la presenza di altri veicoli nell’incrocio, la qualità delle immagini, la leggibilità della targa e la sicurezza dei dati digitali sono elementi determinanti. Non sono dettagli tecnici per addetti ai lavori, ma fattori che incidono direttamente sulla correttezza dell’accertamento.
Una circolare prefettizia già evidenziava come la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche presenti criticità specifiche, soprattutto in presenza di traffico o condizioni variabili, tali da rendere complessa l’attribuzione certa della violazione.
L’esposto di Altvelox, quindi, non contesta il principio dei controlli, ma richiama un concetto semplice: controlli sì, ma regolari, verificabili e conformi alla legge. Quando un sistema automatico sostituisce l’agente e genera direttamente la prova, il livello di garanzia non può essere ridotto.
La preoccupazione è che interpretazioni semplificate possano legittimare l’uso estensivo di questi dispositivi senza una verifica completa del loro funzionamento tecnico e del titolo giuridico che ne consente l’impiego. Il rischio non è teorico. È quello di una produzione seriale di sanzioni fondate su sistemi che non sono stati pienamente controllati secondo i parametri richiesti dall’ordinamento. Altvelox ha quindi chiesto che la questione venga valutata sotto il profilo istituzionale e sistemico, affinché si eviti una frattura tra tecnologia, diritto e tutela dei cittadini.
Perché la sicurezza stradale non si costruisce solo con le sanzioni, ma con regole applicate correttamente. Anche quando a farle rispettare è una macchina.





Commenti