T-Red: L’installazione non basta quando la prova nasce dalla "macchina" l’omologazione resta il nodo giuridico.
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Altvelox smonta gli equivoci di comodo. La decisione del TAR Umbria, per come è stata riportata nelle fonti aperte, riguarda soprattutto profili di rito e la legittimità degli atti comunali. Altra cosa è la validità probatoria dell’accertamento automatico, terreno sul quale il TAR ha avuto "un abbaglio" mentre la Cassazione continua a distinguere in modo netto tra approvazione e omologazione, anche con riferimento ai sistemi semaforici.

In queste ore si sta tentando di far passare un messaggio sopratutto comodo per le amministrazioni e molto meno per i cittadini: siccome il TAR Umbria avrebbe ritenuto legittima la riattivazione di un T-Red, allora per i rilevatori semaforici automatici l’omologazione non servirebbe.
La conclusione, però, è troppo sbrigativa e, sul piano giuridico, mette insieme piani diversi come spesso accade quando si vuole semplificare ciò che semplice non è. Nelle fonti aperte oggi consultabili non risulta il testo integrale della sentenza, ma soprattutto ricostruzioni giornalistiche e il comunicato del Comune; da tali fonti emerge che il TAR si sarebbe mosso in primo luogo su tardività dei motivi aggiunti, inammissibilità del ricorso introduttivo, difetto di interesse e profili di legittimazione del comitato ricorrente. Questo già basta a capire che non siamo, almeno allo stato, davanti a una pronuncia speculare alla giurisprudenza di legittimità sulla prova dell’illecito formata dall’apparato automatico.

Il punto davvero decisivo resta un altro. L’art. 45, comma 6, del Codice della Strada rinvia al regolamento per individuare i dispositivi soggetti ad approvazione od omologazione; l’art. 192 del d.P.R. n. 495/1992, poi, non tratta i due istituti come sinonimi di cortesia amministrativa, ma li distingue. È proprio la Cassazione, con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, a ricordare che l’art. 142, comma 6, CdS parla di apparecchiature “debitamente omologate” quali fonti di prova e che l’art. 192 disciplina separatamente omologazione e approvazione, attribuendo alla prima una funzione tecnico-giuridica più intensa. Nella stessa ordinanza la Corte spiega che l’approvazione può essere un passaggio autonomo e, in certi casi, propedeutico, ma non equipollente all’omologazione; e ribadisce che circolari o note ministeriali non possono piegare il significato della fonte primaria. Tradotto in italiano corrente, non in burocratese di comodo: se la legge pretende omologazione, non basta chiamare “equivalente” qualcos’altro e sperare che nessuno legga le norme.
Questo principio non resta chiuso dentro il recinto degli autovelox. In materia di infrazioni semaforiche, la Cassazione già con la sentenza n. 21605 del 19 ottobre 2011 ha affermato che i documentatori fotografici delle violazioni ai semafori possono funzionare in modalità completamente automatica, senza presenza degli agenti, solo se omologati e utilizzati nel rispetto delle prescrizioni di installazione e ripresa. È una pronuncia molto concreta, molto chiara e soprattutto già riferita ai sistemi tipo Photored o T-Red, non a fattispecie astratte. A ciò si aggiunge l’ordinanza n. 21894 del 2 agosto 2024, con cui la Cassazione ha chiarito che, nei centri abitati, l’apposizione degli apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche richiede una specifica regolamentazione dell’ente proprietario e ricade nella competenza della Giunta. Dunque, già sul fronte semaforico la Suprema Corte mostra due cose: da un lato la macchina deve essere assistita dal corretto titolo tecnico, dall’altro la sua collocazione richiede un corretto titolo amministrativo. Sono due piani distinti e concorrenti, non sostitutivi.
Non si tratta, del resto, di una lettura isolata. Anche in sede di merito iniziano a registrarsi decisioni che, pur non avendo il valore nomofilattico della Cassazione, si muovono nello stesso solco. Nelle sintesi pubblicamente consultabili della sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 4533/2025, depositata l’8 settembre 2025, R.G. n. 16064/2024, giudice Marcello Cafueri, il ricorso risulta accolto con annullamento del verbale e condanna del Comune alle spese, sul rilievo che l’ente non aveva fornito adeguata documentazione in ordine alla funzionalità dell’apparecchiatura, alla taratura, all’omologazione e, più in generale, alla legittimità del sistema Photored utilizzato; la massima disponibile richiama espressamente l’art. 192 del d.P.R. n. 495/1992 e l’ordinanza Cass. n. 10505/2024, ribadendo che la sola approvazione non equivale all’omologazione.
Nello stesso senso si colloca, per quanto emerge dalle massime reperibili in fonte aperta, la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 150/2025, depositata il 5 settembre 2025, R.G. n. 7011/2023, giudice Carla De Santis. Anche qui il nucleo motivazionale è netto: approvazione e omologazione non possono essere considerate procedure equivalenti; l’omologazione costituisce il passaggio tecnico più rigoroso, destinato a garantire precisione e affidabilità del prototipo; in assenza di tale titolo, il rilevamento operato in modalità automatica non può essere utilizzato quale valida base probatoria della contestazione. È significativo che la sintesi disponibile richiami, in termini ampi, non solo gli autovelox, ma anche gli altri apparati automatici di controllo della circolazione, tra cui telecamere ZTL e Photored.
Anche il Giudice di Pace di Lugo si è espresso in senso conforme alla necessità dell’omologazione. In particolare, secondo la ricostruzione pubblicamente disponibile della decisione resa in materia di sistema semaforico ReDvolution, il giudice ha ritenuto che anche tali dispositivi, basati sull’acquisizione di immagini e destinati all’accertamento automatico del passaggio con il rosso, debbano essere assistiti da iniziale omologazione, non essendo sufficiente la mera approvazione amministrativa del modello. Dalle stesse fonti aperte risulta inoltre che il medesimo ufficio giudiziario, con sentenza n. 153/2024, abbia annullato anche un verbale per eccesso di velocità rilevato con Velocar Red & Speed Evo-R, ribadendo, nel solco di Cass. n. 10505/2024, la non equivalenza tra approvazione e omologazione.”
Per rigore tecnico-legale ti suggerisco di non indicare, per ora, numero e data della sentenza Lugo sul ReDvolution se non hai il provvedimento in mano. La puoi citare come “decisione del Giudice di Pace di Lugo, riportata da fonti aperte il 13 novembre 2024”, mentre per la n. 153/2024 puoi essere più netto perché il numero è espressamente riportato.
Per questa ragione, il tentativo di utilizzare la recente decisione del TAR Umbria, per come oggi riportata dalla stampa, come una sorta di “liberi tutti” per i T-Red appare giuridicamente improprio. Quella vicenda, almeno nelle fonti aperte finora consultabili, risulta incardinata anche su profili di rito, interesse e legittimazione, oltre che sulla legittimità degli atti comunali di installazione o riattivazione. Diverso è invece il piano sul quale si muove la Cassazione, che riguarda la validità probatoria dell’accertamento automatico e il titolo tecnico-giuridico necessario affinché il dato generato dalla macchina possa essere opposto al cittadino come prova dell’illecito. In altri termini, una cosa è ritenere non illegittima, in sede amministrativa, una scelta organizzativa del Comune; altra cosa è affermare che la macchina, solo perché installata, sia per ciò stesso idonea a fondare validamente la sanzione.

Per questa ragione, anche volendo prendere sul serio la lettura più estensiva che alcuni stanno dando al TAR Umbria, il paragone con la Cassazione non regge. Il giudice amministrativo, per come la vicenda è stata raccontata, ha esaminato la legittimità dell’azione comunale e le preclusioni processuali del ricorso; la Cassazione, invece, affronta il diverso problema della validità dell’accertamento automatico e della sua tenuta probatoria contro il cittadino. Installare un apparato, riattivarlo con delibera o ritenere congrua l’istruttoria comunale non equivale affatto a dire che il dato prodotto dalla macchina sia, di per sé, prova legale sufficiente senza il corretto presupposto tecnico. Qui sta l’equivoco, o se preferiamo la scorciatoia argomentativa: si confonde la legittimità amministrativa dell’impianto con la legittimità probatoria della sanzione. E sono cose diverse.
Nemmeno la più recente ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026 autorizza questa fuga in avanti. Letta nel testo, non nelle sintesi interessate, la Cassazione richiama la Corte costituzionale n. 113/2015 sulla necessità delle verifiche periodiche di funzionalità e taratura, ma subito dopo ribadisce che, in caso di contestazione, spetta all’amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. Non dice affatto che l’approvazione basta e l’omologazione sparisce. Dice, al contrario, che i due profili viaggiano insieme: titolo tecnico originario e verifiche periodiche. Nel caso deciso, la Corte ha ritenuto assolto l’onere probatorio sulla verifica periodica, ma questo non cancella il principio richiamato poche righe prima. Del resto, la stessa analisi pubblicata da CityNext il 2 aprile 2026 riconosce che la n. 7374/2026 non supera sul piano del principio la n. 10505/2024 e che la taratura non è alternativa all’omologazione.
La conclusione, quindi, è facilissima... La tesi secondo cui per i T-Red l’omologazione non servirebbe in assoluto non trova un solido appiglio nella giurisprudenza di legittimità oggi disponibile. Al contrario, la Cassazione ha già affermato che i rilevatori semaforici automatici possono operare senza agenti solo se omologati, e ha ribadito, in generale, che approvazione e omologazione non sono sinonimi e non producono gli stessi effetti. Se una decisione del TAR, per di più maturata in un contesto processuale che appare segnato da questioni di rito e di legittimazione, viene usata per dichiarare chiusa la questione, allora il problema non è il diritto. È l’uso disinvolto che alcuni fanno delle sentenze quando tornano comode. E il diritto, per fortuna, pretende qualcosa di più serio di un titolo di giornale.




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