Telecamere urbane: il Garante ferma le sanzioni senza una base normativa.
- Altvelox

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Le immagini raccolte per la sicurezza urbana non possono essere trasformate, in via ordinaria, in strumenti per contestare violazioni al Codice della strada. Restano utilizzabili nei procedimenti penali quando ricorrono effettivi presupposti di polizia giudiziaria.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 341 del 14 maggio 2026, ha dichiarato illecito il trattamento effettuato dal Comune di Reggio Calabria, che aveva utilizzato le immagini di una telecamera installata per finalità di sicurezza urbana per ricostruire un incidente e contestare a un’automobilista la violazione dell’articolo 191 del Codice della strada, relativa alla mancata precedenza a un pedone.
La vicenda non riguarda un divieto generale di utilizzare qualunque immagine video nell’attività di polizia. Il punto decisivo è la finalità per la quale il sistema è stato installato. Le telecamere destinate alla sicurezza urbana possono raccogliere dati per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Quelle immagini non possono essere successivamente riutilizzate, quasi fossero un archivio generale dell’amministrazione, per finalità amministrative diverse e non previste da una norma specifica.
Secondo il Garante, il Comune ha violato i principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità previsti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 e dall’articolo 2-ter del Codice privacy. L’articolo 201 del Codice della strada disciplina in modo puntuale i casi nei quali le infrazioni possono essere accertate mediante dispositivi automatici o immagini. Per le strade urbane, però, non esiste una disposizione generale che consenta di utilizzare le registrazioni delle telecamere di sicurezza urbana per elevare successivamente sanzioni amministrative.

Resta ferma una distinzione essenziale. Quando emergono fatti penalmente rilevanti, come omicidio stradale, lesioni stradali gravi o gravissime oppure omissione di soccorso, le immagini possono essere acquisite dalla polizia giudiziaria e utilizzate come prova nel procedimento penale. Nel caso esaminato, invece, le lesioni erano state giudicate lievissime e il Comune non aveva documentato una concreta attività di polizia giudiziaria idonea a giustificare il successivo impiego amministrativo del filmato.
Il Garante ha ritenuto illecita anche la trasmissione delle immagini alla Motorizzazione civile, poiché mancavano i presupposti dell’articolo 128, comma 1-ter, del Codice della strada: l’incidente non aveva provocato lesioni gravi. Il Comune è stato quindi ammonito, senza sanzione pecuniaria, trattandosi di una violazione qualificata come minore.
La decisione chiarisce un principio che riguarda un divieto generale di utilizzare qualunque immagine video nell’attività di polizia. Il punto decisivo è la finalità per la quale il sistema è stato installato. Le telecamere destinate alla sicurezza urbana possono raccogliere dati per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Quelle immagini non possono essere successivamente riutilizzate, quasi fossero un archivio generale dell’amministrazione, per finalità amministrative diverse e non previste da una norma specifica.
Secondo il Garante, il Comune ha violato i principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità previsti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 e dall’articolo 2-ter del Codice privacy. L’articolo 201 del Codice della strada disciplina in modo puntuale i casi nei quali le infrazioni possono essere accertate mediante dispositivi automatici o immagini. Per le strade urbane, però, non esiste una disposizione generale che consenta di utilizzare le registrazioni delle telecamere di sicurezza urbana per elevare successivamente sanzioni amministrative.
Resta ferma una distinzione essenziale. Quando emergono fatti penalmente rilevanti, come omicidio stradale, lesioni stradali gravi o gravissime oppure omissione di soccorso, le immagini possono essere acquisite dalla polizia giudiziaria e utilizzate come prova nel procedimento penale. Nel caso esaminato, invece, le lesioni erano state giudicate lievissime e il Comune non aveva documentato una concreta attività di polizia giudiziaria idonea a giustificare il successivo impiego amministrativo del filmato.
Il Garante ha ritenuto illecita anche la trasmissione delle immagini alla Motorizzazione civile, poiché mancavano i presupposti dell’articolo 128, comma 1-ter, del Codice della strada: l’incidente non aveva provocato lesioni gravi. Il Comune è stato quindi ammonito, senza sanzione pecuniaria, trattandosi di una violazione qualificata come minore.
La decisione chiarisce un principio che molte amministrazioni tendono ancora a ignorare: la tecnologia non amplia da sola i poteri pubblici. Una telecamera può essere utilizzata soltanto entro la finalità e la base giuridica che ne consentono il trattamento.



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