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Tutor 3.0: Tanto infallibile poi non è la Prefettura di Treviso condannata al risarcimento per le multe sulla A27.

Ve lo avevamo detto quando era stato presetato con tanta enfasi anche il nuovo TUTOR 3.0 E' ILLEGALE. Il Giudice di Pace annulla due verbali per eccesso di velocità rilevati sulla A27 da Treviso a Belluno con apparecchi non omologati. Crolla il mito dell’infallibilità dei sistemi automatici di controllo e condanna la Prefettura di Treviso a risarcire il nostro associato.


Il Prefetto di Treviso e le due sentenze
Il Prefetto di Treviso e le due sentenze

Due sentenze gemelle del Giudice di Pace di Treviso, dottor Luigi Rizzo, depositate il 2 ottobre 2025, mettono un punto fermo nella lunga controversia sulla legittimità dei nuovi dispositivi “Tutor 3.0” installati sulle principali arterie autostradali italiane. La Prefettura di Treviso, convenuta nei giudizi promossi per il nostro Assocaito RM, è stata condannata alla rifusione delle spese processuali, dopo che entrambe le sanzioni per presunto eccesso di velocità sono state annullate per mancanza di omologazione dell’apparecchiatura.


Il Giudice ha richiamato con chiarezza l’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada: per poter fondare un verbale di infrazione, lo strumento di rilevazione deve essere debitamente omologato e tarato. Nel caso esaminato, “è presente in atti solo un decreto dirigenziale che si limita ad approvare l’esemplare dell’apparecchio”. In altre parole, nessuna omologazione, solo una semplice approvazione ministeriale.Un dettaglio tecnico, ma che cambia tutto: l’approvazione attesta che il modello può essere prodotto, non che il singolo dispositivo sia conforme alle caratteristiche tecniche e ai requisiti di precisione richiesti per l’uso sanzionatorio.


Ricordiamo assieme come Automoto.it in questo pezzo esilerante presentava il Tutor 3.0

Il Giudice Rizzo richiama espressamente la più recente ordinanza della Cassazione n. 10505 del 18 aprile 2024, che ha chiuso ogni spazio interpretativo: approvazione e omologazione non sono sinonimi. La prima è un atto amministrativo generale, la seconda è una verifica tecnico-legale obbligatoria per garantire l’affidabilità dello strumento. In assenza di tale prova, la misurazione della velocità non ha valore legale e i verbali devono essere annullati.


Il passaggio centrale della motivazione è di rilievo: l’articolo 142 CdS “mira a un bilanciamento tra sicurezza pubblica e diritto di difesa del cittadino”, perché la certezza dei rapporti giuridici e la fiducia nel sistema sanzionatorio dipendono proprio dall’affidabilità dell’apparecchiatura utilizzata.Non è una questione di cavilli, ma di legalità sostanziale: un dispositivo non omologato non può essere considerato strumento di prova, pena la nullità del verbale.


Una delle due sentenze del GdP di Treviso
Una delle due sentenze del GdP di Treviso

Con questa decisione, il Giudice di Pace di Treviso si allinea al consolidato indirizzo giurisprudenziale che, da mesi, sta travolgendo i comuni e le prefetture che continuano a utilizzare sistemi approvati ma non omologati.Le due sentenze (n. 5983/25 e 5984/25 R.G.) rappresentano un nuovo colpo al mito dell’infallibilità dei “Tutor 3.0” e dei moderni sistemi di rilevamento automatico.


La Prefettura di Treviso è stata così condannata a rifondere le spese di lite (50 euro per ciascun procedimento), ma la portata simbolica è ben maggiore: la giustizia riconosce che la tecnologia, quando priva dei requisiti tecnici di legge, non può prevalere sui diritti del cittadino.


Il caso dimostra che la difesa è possibile, e che l’automatismo sanzionatorio non è intoccabile. Come scrive il giudice Rizzo, “l’omologazione è garanzia di affidabilità e condizione essenziale di legalità”. Una lezione chiara anche per gli enti locali: prima di installare o utilizzare apparecchi sofisticati, serve rispettare la legge. Perché l’unico vero “tutor” che conta resta la legalità.

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