top of page

Venezia: ALTVELOX denuncia Prefetto e RPCT Ministero Interno. Al centro il nodo degli atti negati.

Non si tratta di una battaglia contro i controlli, ma contro il rifiuto di mostrare gli atti che dovrebbero dimostrare la legittimità dei controlli stessi. Quando una richiesta puntuale di riesame e di accesso documentale viene trattata come una cortesia, o viene chiusa con formule generiche senza distinguere un singolo documento dall’altro, il problema non è più solo amministrativo. Diventa una questione di trasparenza, di legalità e di tutela concreta dei cittadini.


Quando una richiesta puntuale di riesame e di accesso documentale viene trattata come una cortesia il problema non è più solo amministrativo
Quando una richiesta di riesame e di accesso documentale viene trattata come una cortesia il problema non è più solo amministrativo.

La vicenda di Venezia che raccontiamo oggi non nasce da una polemica astratta. Nasce da atti precisi, da date precise e da documenti precisi. Il 9 marzo 2026 ALTVELOX ha trasmesso alla Prefettura di Venezia un’istanza formale con cui chiedeva la sospensione cautelativa, il riesame in autotutela, l’annullamento o la revoca dei decreti prefettizi del 26 maggio 2025 e del 22 dicembre 2025, relativi alle tratte della Città Metropolitana di Venezia autorizzate per il rilevamento a distanza delle violazioni dell’art. 142 del Codice della Strada.


In quella stessa istanza non abbiamo chiesto slogan, ma carte e documenti precisi: per ciascuna delle dodici tratte abbiamo domandato relazioni istruttorie, dati di incidentalità del quinquennio, relazioni tecniche sulle condizioni del tratto, dati sulle velocità operative, elaborati planimetrici e fotografici, atti su natura e regime autorizzativo dei dispositivi, verifiche di funzionalità e taratura, eventuali atti di adeguamento entro il termine previsto dall’art. 6 del D.M. 11 aprile 2024 ed eventuali atti di disinstallazione delle postazioni non conformi. Il tutto con espresso richiamo sia alla legge n. 241/1990 sia al d.lgs. n. 33/2013. Non una richiesta vaga, quindi, ma una domanda nominativa, analitica e documentata.


Il Prefetto di Venezia dott. Darco Pellos
Il Prefetto di Venezia dott. Darco Pellos

Il punto di partenza giuridico era ed è semplice. Il D.M. 11 aprile 2024, pubblicato in G.U. n. 123 del 28 maggio 2024, si applica anche agli impianti già esistenti e impone, all’art. 6, l’adeguamento dei dispositivi non conformi entro dodici mesi, con disinstallazione in caso contrario. L’Allegato A richiede verifiche puntuali e documentate su incidentalità, condizioni del tratto, difficoltà della contestazione immediata e velocità operative. In questo quadro, il potere del Prefetto ex art. 4 del d.l. 20 giugno 2002 n. 121, convertito nella legge 1° agosto 2002 n. 168, non è un timbro passivo. Incide direttamente sulla possibilità di usare i dispositivi di controllo a distanza e quindi sulla legittimità stessa dell’azione sanzionatoria. Era dunque naturale, anzi doveroso, chiedere di vedere gli atti che sorreggono quei decreti.


La prima risposta della Prefettura è arrivata con nota datata 25 marzo 2026, e qui si incontra il primo nodo serio: la Prefettura ha dichiarato che la comunicazione aveva “esclusivamente carattere di cortesia” e “non ha valenza di atto amministrativo”, aggiungendo che non si sarebbe proceduto ad alcun riesame. Poi, con successiva nota del 1° aprile 2026, ha negato l’ostensione documentale richiamando la sentenza TAR Marche n. 801/2025, trattando in blocco i decreti prefettizi e i relativi atti istruttori come attività di pianificazione e programmazione sottratte all’accesso civico generalizzato. È il classico passaggio in cui la forma diventa sostanza: si evita il merito, si evita la distinzione tra documenti, si evita di dire quali atti esistano, quali siano ostensibili e quali no. In pratica, si chiude la porta senza entrare nella stanza. Geniale, nel senso peggiore del termine.


Ed è proprio qui che si colloca il focus sull’omissione degli atti. Noi non abbiamo denunciato il Prefetto perché non condividevamo una valutazione discrezionale nel merito. Lo abbiamo denunciato perché, secondo la ricostruzione documentale depositata, non è stata svolta una risposta reale, motivata e analitica su una istanza puntuale. La denuncia del 30 marzo 2026 contesta, nei limiti degli accertamenti demandati all’Autorità Giudiziaria, il rifiuto o l’elusione dell’obbligo di esaminare seriamente l’istanza e la connessa richiesta di accesso a documenti determinati. In altre parole: non è stato detto quali atti esistano, quali siano stati acquisiti, quali siano ostensibili, quali siano sottratti e per quali ragioni specifiche. Questo non è un dettaglio procedurale. È il cuore del problema perchè senza quegli atti non si può verificare se i decreti prefettizi siano stati mantenuti in vita su basi istruttorie complete, aggiornate e conformi alla disciplina sopravvenuta.


Dopo il diniego prefettizio, il 1° aprile 2026 ALTVELOX ha attivato il riesame davanti al RPCT del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013. Anche lì la richiesta era chiara: annullare o disattendere il diniego della Prefettura di Venezia, imporre un nuovo esame con motivazione effettiva, analitica e riferita ai singoli documenti richiesti, e ordinare almeno l’ostensione della parte non validamente sottratta all’accesso. Il 14 aprile 2026, però, il RPCT ha rigettato il riesame, recependo la linea della Prefettura. La nota ministeriale prende atto che l’istanza era stata formulata anche sul piano dell’accesso documentale ex legge n. 241/1990, ma poi conclude che il RPCT sarebbe competente solo sull’accesso civico generalizzato.


Riscontro negativo del RPCT Ministero Interno
Riscontro negativo del RPCT Ministero Interno

Non solo. La stessa nota attribuisce ad ALTVELOX un preteso “reale intento”, individuato nello spegnimento dei dispositivi, e afferma che le richieste dell’Associazione starebbero comportando un notevole carico di lavoro per la Prefettura, interferendo con l’andamento degli uffici. Ma queste non sono ragioni ostative riferite ai singoli documenti. Sono valutazioni difensive sull’istante. E quando il riesame diventa una conferma del diniego, senza autonoma verifica concreta degli atti richiesti, il rimedio di garanzia perde la sua funzione. È per questo che, dopo il Prefetto di Venezia, abbiamo denunciato anche il RPCT del Ministero dell’Interno con atto di integrazione per sopravvenienza documentale.


Questa vicenda, peraltro, non appare isolata. Negli atti depositati si ricostruisce una sequenza precedente di risposte parziali, diffide, ulteriori riscontri e interlocuzioni con il RPCT già tra novembre 2025 e gennaio 2026, nonché altre iniziative legate ai rigetti prefettizi in materia di controlli elettronici. La stessa denuncia evidenzia un quadro “non episodico, ma progressivo e strutturato”, nel quale il problema ricorrente sarebbe proprio la mancata o incompleta ostensione degli atti istruttori. A questo si aggiunge il raffronto con Napoli: il 3 marzo 2026 il Prefetto di Napoli, con prot. interno n. 0089696, ha sospeso i decreti autorizzativi richiamando il D.M. 11 aprile 2024, l’art. 6 dello stesso decreto, l’art. 142 CdS e l’art. 4 del d.l. n. 121/2002, in nome della legalità dell’azione amministrativa, della certezza degli accertamenti e della tutela degli utenti della strada. A Napoli ci si è fermati per verificare. A Venezia, secondo gli atti, si è scelto di non riesaminare e di non ostendere in modo analitico. Ed è proprio questa frattura applicativa che rende la questione non locale, ma istituzionale.


Per evitare le solite querele temerarie per diffamazione cui siamo esposti, precisiamo che non sosteniamo una responsabilità personale già accertata. Gli stessi atti depositati precisano che ogni valutazione definitiva spetta all’Autorità Giudiziaria e che i profili penali sono stati sottoposti in via prudenziale agli accertamenti della Procura. Ma i fatti documentati sono questi: una istanza analitica del 9 marzo 2026; un “non riesame” travestito da cortesia il 27 marzo; un diniego documentale del 1° aprile costruito in blocco; un riesame ministeriale respinto il 14 aprile senza autonoma verifica analitica dei singoli atti.


Quando mancano proprio i documenti che dovrebbero provare la legittimità dei decreti e delle postazioni, il problema non è più la contestazione dell’autovelox. Il problema è l’amministrazione che pretende fiducia mentre nega la prova. E in uno Stato di diritto la fiducia non sostituisce mai gli atti.



Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione

ALTVELOX - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TUTELA UTENTI DELLA STRADA
C.F. 93064060259 - Reg. 35 Serie 3

VIA DEL CREDITO N.26 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

(uffici non aperti al pubblico)

  • Instagram
  • Facebook
  • X
  • Youtube
  • TikTok
  • LinkedIn

IBAN: IT23Q0814061310000012170886

bottom of page