Autovelox senza omologazione: anche a Rovigo si persevera nell’illegalità.
- Altvelox
- 3 giorni fa
- Tempo di lettura: 3 min
Cassazione ignorata, Prefetto silente e Polstrada immobile. Altrove invece scattano sequestri e indagini per truffa e falso ma a Rovigo come in tutto il Veneto per ora nessuno di muove. Oggi denuncia-querela per i Sindaci di Giacciano con Baruchella e Taglio di Po.

Le denunce presentate da Altvelox contro i Comuni di Taglio di Po e Giacciano con Baruchella confermano una realtà ormai insostenibile: gli autovelox continuano a essere utilizzati senza i necessari decreti di omologazione, in spregio alla legge e alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Nonostante numerose sentenze abbiano sancito l’invalidità delle rilevazioni prive di omologazione, le amministrazioni comunali insistono nell’emettere verbali fondati su dispositivi privi dei requisiti di legge anche nella Provincia di Rovigo.

Il quadro è aggravato dall’inerzia del Prefetto di Rovigo, che ha recentemente autorizzato nuovamente le postazioni contestate senza considerare le evidenti irregolarità, e dal silenzio della Polizia Stradale, che, pur essendo stata messa al corrente, non è mai intervenuta a differenza dei colleghi di Grosseto. Lì, nel Comune di Campagnatico, gli autovelox non omologati sono stati sequestrati, è stata aperta un’indagine per i reati di falso e truffa e la Procura ha avviato un fascicolo.
A Rovigo, invece, i cittadini continuano a pagare multe fondate su strumenti illegali. Secondo le statistiche, l’80% delle sanzioni riguarda superamenti minimi dei limiti di velocità (art. 142, co. 7 CdS) per importi di circa 32 euro nei 5 giorni; cifre che i cittadini preferiscono versare anziché affrontare un ricorso davanti al Giudice di Pace, i cui costi superano la sanzione stessa. Il risultato è un sistema vessatorio che genera entrate milionarie per piccoli Comuni.

Le responsabilità non si fermano ai sindaci e agli agenti accertatori. Le denunce ipotizzano a carico di amministratori e funzionari pubblici reati quali abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), falsità ideologica (art. 479 c.p.), truffa ai danni dei cittadini (art. 640 c.p.) e omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).
La disparità con quanto avviene in Toscana dimostra come il problema non sia normativo ma di volontà istituzionale. Dove la Polizia Stradale ha scelto di far rispettare la legge, gli autovelox irregolari sono stati rimossi e sono partite indagini penali.
Emerge dai documenti in possesso di questa Associazione, che il nuovo decreto autorizzativo (anche per il Comune di Taglio di Po e Giacciano con Baruchella) sia stato emesso solo il 04.07.2025 sulla base come testualmente indicato, dalle risultanze delle riunioni dell’Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali del 26 settembre 2024, 11 febbraio 2025, 3 marzo 2025 e 26 marzo 2025. Emerge poi che il prefetto per confermare tutti le postazioni fisse degli autovelox nella Provincia di Rovigo, senza metterne in discussione alcuna, neppure quella della SR482 - strada extraurbana Cat.C con limite di velocità 50 Km/h nel comune di Giacciano con Baruchella, si sia affidato ad una relazione tecnica della Sezione Polizia Stradale di Rovigo prot. n. 2482 del 16 gennaio 2025.
Sorge quindi spontaneo e lecito domandarsi su quali basi fattuali e giuridiche il Prefetto di Rovigo abbia potuto fondare l’adozione dell’ultimo Decreto autorizzativo del 04.07.2025 con il quale ha confermato tutte le postazioni autovelox della Provincia di Rovigo.
Le riunioni dell’Osservatorio provinciale per il monitoraggio dell’incidentalità risultano infatti convocate ben cinque e quattro mesi prima della data di emissione del provvedimento, mentre la relazione tecnica della Polizia Stradale di Rovigo risale addirittura a sei mesi antecedenti.
È evidente che un decreto prefettizio emanato in tali condizioni si fonda su dati e valutazioni già obsoleti al momento della decisione, in palese violazione dei principi di attualità, congruità e adeguatezza dell’azione amministrativa sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost., nonché dall’art. 1 della L. 241/1990. L’atto risulta pertanto viziato sotto il profilo dell’istruttoria e della motivazione, difettando del necessario aggiornamento tecnico-operativo che la normativa di settore (art. 4 D.L. 121/2002; D.M. 11 aprile 2024) impone quale condizione imprescindibile per autorizzare l’installazione di dispositivi di rilevamento automatico delle infrazioni. L’adozione di un provvedimento prefettizio privo di un supporto istruttorio attuale integra un comportamento gravemente lesivo non solo della legalità amministrativa, ma anche del principio di buon andamento dell’azione pubblica, configurando potenziali profili di illegittimità per eccesso di potere e sviamento, oltre che possibili ipotesi di responsabilità amministrativa e penale in capo al Prefetto.
Altvelox continuerà a denunciare pubblicamente e nelle sedi giudiziarie queste condotte, perché la sicurezza stradale non può essere trasformata in un pretesto per fare cassa e la legalità non può essere piegata alle esigenze di bilancio dei Comuni.
Commenti