Come funziona la disciplina degli avvocati? A volte basta mettere in fila gli atti, senza aggiungere nulla.
La vicenda prende avvio dalle iniziative giudiziarie promosse dall’Avv. Alberto Teso, Sindaco di San Donà di Piave, nei confronti di Altvelox. Quando il Pubblico Ministero formula richiesta di archiviazione, nell’opposizione presentata risulta quale difensore l’Avv. Martina Teso (la sorella). A quel punto Altvelox chiede al Comune di conoscere l’eventuale esistenza di mandato, incarichi, fatture, liquidazioni e altri documenti di spesa collegati alla difesa, così da chiarire in modo oggettivo se la vicenda fosse rimasta interamente nella sfera personale oppure avesse avuto riflessi amministrativi. Il Comune risponde che l’Avv. Alberto Teso avrebbe agito a titolo strettamente personale e dichiara di non essere in possesso della relativa documentazione. La questione viene quindi sottoposta anche al Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, che apre il procedimento n. 510/2025 e successivamente ne dispone l’archiviazione. Oggi rendiamo pubblici gli atti, senza aggiungere giudizi che non spettano a noi, affinché ciascun cittadino possa leggere la documentazione, ricostruire i passaggi e formarsi autonomamente la propria opinione.

Facciamo conoscere ai cittadini, attraverso documenti e provvedimenti ufficiali, come si è sviluppata una vicenda che Altvelox ha sottoposto agli organi competenti della disciplina forense e come essa si è conclusa.

L’Avv. Alberto Teso, Sindaco del Comune di San Donà di Piave, ha promosso iniziative giudiziarie nei confronti del Presidente di Altvelox in relazione alle contestazioni formulate dall’Associazione sull’attività sanzionatoria del Comune. Nel procedimento penale successivamente giunto davanti al GIP di Belluno, a seguito della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, veniva presentata opposizione nell’interesse dell’Avv. Alberto Teso e dagli atti risulta che la difesa era affidata all’Avv. Martina Teso. Nelle proprie segnalazioni Altvelox ha indicato quest’ultima come sorella dell’Avv. Alberto Teso e appartenente al medesimo Studio Legale Teso & Associati con sede principale in San Donà di Piave e sede secondaria in Jesolo. QUI
Di fronte a questa situazione Altvelox non ha formulato conclusioni preventive sulla correttezza della scelta difensiva ma ha chiesto, molto più semplicemente, di conoscere i documenti eventualmente esistenti presso il Comune di San Donà di Piave, così da distinguere in modo oggettivo la sfera personale dell’Avv. Alberto Teso dalla funzione pubblica da lui ricoperta.
Già con l’accesso agli atti del 2 maggio 2025 venivano richiesti gli eventuali documenti relativi al conferimento dell’incarico all’Avv. Martina Teso, eventuali autorizzazioni, determine, delibere, impegni di spesa, preventivi, liquidazioni, mandati e ogni altro atto utile a comprendere se quella difesa fosse rimasta esclusivamente privata oppure avesse determinato un qualche coinvolgimento amministrativo o economico dell’Ente. Dalla documentazione successivamente ricostruita da Altvelox non risultava allora consegnato alcun atto utile riferibile a tali profili.
Le richieste sono state poi reiterate in maniera ancora più dettagliata. Altvelox ha domandato eventuali determine, delibere, contratti o affidamenti di incarichi legali, indicazione di compensi e impegni di spesa, oltre a mandati di pagamento, fatture, parcelle, liquidazioni ed eventuali attivazioni di strumenti di tutela legale dell’Ente. Non si chiedevano valutazioni o opinioni, ma l’esistenza o meno di documenti amministrativi verificabili.
Il Comune di San Donà di Piave, con nota del 22 gennaio 2026, ha fornito una risposta formale affermando che l’Avv. Alberto Teso aveva dichiarato di aver agito “a titolo strettamente personale e non nella carica di Sindaco”, senza coinvolgimento di strumenti o risorse dell’Amministrazione comunale. Sulla base di tale dichiarazione, il Comune ha comunicato di non essere in possesso di documentazione relativa alla vicenda. Nella stessa nota veniva tuttavia precisato che l’Ente dispone di una polizza di tutela legale degli organi comunali. Dagli atti esaminati non risulta che il Comune abbia affermato che tale polizza sia stata utilizzata nello specifico procedimento e Altvelox non sostiene il contrario.
Parallelamente, la questione veniva portata all’attenzione degli organi disciplinari forensi. L’Ordine degli Avvocati di Venezia, con nota del 16 settembre 2025, comunicava di aver ricevuto l’esposto e di averlo trasmesso al Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto ai sensi dell’art. 50 della legge n. 247 del 2012, individuato quale organo competente in materia disciplinare.
Altvelox chiedeva quindi al Consiglio Distrettuale di verificare la condotta professionale dell’Avv. Alberto Teso e di valutare gli eventuali profili deontologici collegati alla posizione dell’Avv. Martina Teso quale difensore. Veniva inoltre chiesto di chiarire se fossero stati acquisiti o richiesti al Comune proprio quegli atti che Altvelox riteneva necessari per una verifica oggettiva: mandato, incarico, eventuali determine, impegni di spesa, liquidazioni e documentazione relativa alla difesa.
Il procedimento disciplinare è stato iscritto con il numero 510/2025. Il 9 settembre 2026 la Sezione del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto si è riunita e, dopo aver esaminato la relazione del Consigliere istruttore contenente proposta di archiviazione, ha deliberato all’unanimità di condividerla. Il provvedimento conclude espressamente che nel comportamento dell’Avv. Alberto Teso non sarebbe ravvisabile “alcun rilievo di natura deontologica” e dispone pertanto l’archiviazione del procedimento.
La comunicazione dell’archiviazione è stata trasmessa ad Altvelox il 15 ottobre 2026 e precisa inoltre che il Regolamento CNF n. 2/2014 non prevede impugnazione da parte dell’esponente contro la delibera di archiviazione.
Altvelox prende atto della decisione assunta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto e del fatto che il procedimento n. 510/2025 sia stato archiviato sul presupposto che nel comportamento dell’Avv. Alberto Teso non sia stato ravvisato alcun rilievo di natura deontologica. Prendere atto di una decisione, tuttavia, non significa rinunciare a comprendere attraverso quale percorso istruttorio e motivazionale quella conclusione sia stata raggiunta, soprattutto quando la disciplina professionale forense attribuisce alla funzione disciplinare una specifica finalità di tutela dell’affidamento della collettività e della correttezza dell’esercizio professionale. La legge n. 247 del 31 dicembre 2012 individua infatti tra i principi dell’ordinamento forense l’indipendenza dell’avvocato, la correttezza dei comportamenti e la tutela dell’affidamento della collettività e della clientela.

Va anzitutto precisato, per evitare equivoci e ulteriori querele... , che il semplice rapporto familiare tra un avvocato e la persona assistita non determina di per sé alcuna incompatibilità o illecito disciplinare. L’Avv. Martina Teso poteva quindi, in linea generale, assumere la difesa del fratello e collega di studio Avv. Alberto Teso. Il problema posto da Altvelox era diverso e rigorosamente documentale: comprendere da chi fosse stato conferito l’incarico, se esso appartenesse esclusivamente alla sfera privata dell’interessato oppure fosse comunque collegato alla funzione pubblica ricoperta, e se vi fossero stati atti, spese, coperture assicurative o altri interventi riferibili al Comune. L’art. 23 del Codice Deontologico Forense stabilisce che l’incarico è conferito dalla parte assistita e che, qualora provenga da un terzo, può essere accettato soltanto con il consenso dell’assistito e deve essere svolto nel suo esclusivo interesse.
A questo si aggiunge l’art. 24 del Codice Deontologico Forense, che impone all’avvocato di astenersi quando l’attività professionale possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita o interferire con altro incarico, e prescrive espressamente che il professionista conservi la propria indipendenza anche rispetto a interessi appartenenti alla propria sfera personale. Il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito anche nel 2025 che il conflitto deontologicamente rilevante può essere soltanto potenziale e che la disciplina è posta a tutela non solo dell’indipendenza effettiva del professionista, ma anche dell’affidamento della collettività sulla sua indipendenza. Ciò non consente di affermare che nel caso concreto esistesse un conflitto, ma conferma che la questione sollevata da Altvelox era astrattamente suscettibile di verifica disciplinare e non rappresentava una domanda priva di riferimenti normativi.
Lo stesso Codice Deontologico, all’art. 9, impone all’avvocato di esercitare la professione con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza. Sono principi generali che valgono anche quale parametro per comprendere la funzione della verifica disciplinare, senza che il loro richiamo equivalga naturalmente ad affermarne la violazione nel singolo caso.
È però soprattutto la disciplina del procedimento a rendere rilevante la questione che oggi Altvelox pone pubblicamente. L’art. 50 della legge n. 247/2012 attribuisce infatti il potere disciplinare ai Consigli Distrettuali di Disciplina e stabilisce che, una volta ricevuta una notizia di possibile illecito, ogni ulteriore attività procedimentale appartiene al CDD. Il Consiglio Distrettuale opera quale organo autonomo e indipendente rispetto al Consiglio dell’Ordine territoriale, con funzione amministrativa di natura giustiziale e con specifiche garanzie di terzietà e imparzialità.
Nel caso che ci riguarda non vi è stata un’archiviazione immediata senza istruttoria. Dal provvedimento ricevuto risulta infatti che era stato nominato un Consigliere istruttore, che quest’ultimo aveva predisposto una relazione ai sensi dell’art. 16 del Regolamento CNF n. 2/2014 contenente una proposta di archiviazione e che la Sezione, riunitasi il 9 settembre 2026, aveva deciso all’unanimità di condividerla.
Questo passaggio assume un rilievo preciso. L’art. 16 del Regolamento CNF n. 2/2014 prevede che, conclusa la fase istruttoria preliminare, il Consigliere istruttore presenti alla Sezione una richiesta motivata di archiviazione oppure di approvazione del capo d’incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. L’art. 19 dello stesso Regolamento stabilisce, a sua volta, che l’archiviazione deve essere disposta con delibera motivata. La legge professionale, all’art. 58, disciplina la fase istruttoria e prevede anch’essa che l’esito di archiviazione sia formalizzato e comunicato anche al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.
Sul significato di questo obbligo è intervenuto in maniera particolarmente chiara lo stesso Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 175 del 26 giugno 2025: nel valutare un provvedimento di archiviazione, uno dei possibili vizi è proprio quello relativo alla sufficienza e adeguatezza della motivazione rispetto alle evidenze documentali disponibili, perché l’art. 58 della legge n. 247/2012 e l’art. 19 del Regolamento n. 2/2014 richiedono una delibera motivata. Il principio era già stato affermato dal CNF con le sentenze n. 74 del 15 aprile 2021 e n. 82 del 28 aprile 2021.
Ed è precisamente qui che rimane aperta la questione documentale posta da Altvelox. Il provvedimento che ci è stato trasmesso richiama la relazione del Consigliere istruttore e afferma che la Sezione ne condivide all’unanimità la proposta, concludendo che nel comportamento dell’Avv. Alberto Teso non è ravvisabile alcun rilievo di natura deontologica. Nella documentazione comunicata ad Altvelox, tuttavia, non risulta riprodotto il contenuto della relazione istruttoria né vengono indicati gli specifici accertamenti compiuti, i documenti acquisiti o le ragioni attraverso le quali siano state valutate le questioni sottoposte dall’Associazione.
Non affermiamo che l’istruttoria non sia stata svolta, né che il Consigliere istruttore non abbia acquisito documentazione. Non possiamo confermarlo. Allo stesso modo non affermiamo, allo stato, che la motivazione adottata sia giuridicamente insufficiente, perché una simile conclusione richiede la conoscenza completa del fascicolo e della relazione richiamata. Possiamo però rilevare un dato oggettivo: tali elementi non emergono dal provvedimento comunicato all’esponente, nonostante Altvelox avesse specificamente indicato gli atti che riteneva necessario verificare, compresi il conferimento dell’incarico difensivo, eventuali atti comunali, spese, liquidazioni e possibili coperture legali.
Altvelox, preso atto dell’archiviazione, non intende tuttavia fermarsi alla sola comunicazione ricevuta. Poiché l’esponente non è legittimato a impugnare direttamente la decisione disciplinare, verrà attivata la strada più incisiva prevista dall’ordinamento: trasmettere immediatamente il provvedimento e l’intero carteggio al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, alla Procura della Repubblica di Venezia e alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia, chiedendo ai soggetti titolari del potere di impugnazione di acquisire il fascicolo e la relazione del Consigliere istruttore e di valutare, nell’ambito delle rispettive competenze, se ricorrano i presupposti per contestare l’archiviazione davanti al Consiglio Nazionale Forense.
Parallelamente Altvelox presenterà istanza di accesso al procedimento n. 510/2025 per conoscere quali atti siano stati acquisiti, quali verifiche siano state svolte e su quali elementi documentali sia stata fondata la decisione, riservandosi inoltre di investire il Consiglio Nazionale Forense dei poteri di vigilanza previsti dal Regolamento disciplinare. Non si tratta quindi di mettere in discussione una decisione con dichiarazioni pubbliche, ma di utilizzare gli strumenti previsti dalla legge affinché quella decisione possa essere verificata attraverso il fascicolo, la relazione istruttoria e gli atti effettivamente esaminati.




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