Sussistono evidenti, gravi concomitanti elementi e motivi, ampiamente fondati in fatto e diritto, atti a rilevare l'illecito reiterato utilizzo, a danno della collettività, della apparecchiatura elettronica per il rilevamento della velocità autovelox assiduamente fruita dal COMUNE DI SEDICO (BL), ai fini sanzionatori.
Anche il Sindaco Stefano Deon finisce in Tribunale come responsabile diretto della Polizia Locale del Comune di Sedico (BL) che persiste a sanzionare gli utenti con l'autovelox fisso posizionato in località La Stanga sulla S.R. 203 al Km.12+135.
Il Giudice di Pace di Belluno, aveva già annullato delle sanzioni rilevate e contestate utilizzando quell'autovelox, modello identico installato anche da altre amministrazioni bellunesi e considerato illegittimo per l'assenza della prova di omologazione.
Avevamo da subito inviato al Sindaco una formale istanza di sospensione in autotutela dell'attività sanzionatoria a discapito degli utenti, per dare modo di sanare le molte violazioni di legge riferite a quella installazione elettronica.
Ma niente, nessuna risposta, anzi il sindaco non ha neppure ritenuto di fornirci tutti i documenti tecnici e obbligatori che abbiamo richiesto con formale accesso agli atti, in barba alla trasparenza della pubblica amministrazione da egli diretta.
LE VIOLAZIONI DI LEGGE
1) Strada priva di requisiti:
L'autovelox fisso può essere installato esclusivamente su strade definite a scorrimento veloce. Lo ha ribadito anche una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato la multa per il superamento dei limiti di velocità rilevati con l’autovelox, poichè l’apparecchio non era stato posizionato su una strada a scorrimento veloce, ma su una strada con una sola carreggiata. Se la strada ha una sola corsia non può essere definita a “scorrimento veloce” e poiché solo in queste ultime può essere posizionato l’autovelox per rilevare le violazioni dei limiti di velocità, se la violazione è stata commessa in una strada con una sola carreggiata con lo strumento elettronico allora la multa va annullata. La strada S.R.203 ha una sola corsia per senso di marcia e non è una strada a scorrimento veloce pertanto quell'autovelox non poteva essere autorizzato dal Prefetto di Belluno.
2) Prova positiva iniziale omologazione:
In base ad analisi diretta delle Determine Dirigenziali MIT emanate per approvare la produzione commercializzazione e utilizzo di tale apparecchiatura ai fini sanzionatori è emersa assoluta carenza di qualsivoglia pur minimo cenno e riferibilità a caratteristiche metrologiche, a provvedimenti di verifica prima e legalizzazione, requisiti essenziali per poterlo collocare nella categoria degli strumenti metrici legali. Lo ha ribadito anche questo la recente sentenza sempre della Corte di Cassazione che testualmente recita: "In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultima fede privilegiata".
3) Assenza piano urbano del traffico (PUT):
Il piano urbano ed extraurbano del traffico è obbligatori ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Strada, in quanto finalizzato ad ottenere, tra le altre prescrizioni, il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale. In base a tali piani è possibile apportare interventi e modifiche al piano viario e alla segnaletica stradale, ivi incluse le prescrizioni – verifica delle condizioni di idoneità - per l’eventuale posizionamento di eventuali sistemi di rilevamento della velocità statici o mobili in relazione al tratto di strada interessato.
Rileva in punto il D.L. n. 121 del 2002, art. 4 che identifica le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove poter utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 dello stesso D.lgs. e successive mod. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto ai sensi del comma 2. Vedasi anche sentenza Cassazione n. 5078/2023.
Spetterebbe quindi al Comune di Sedico dimostrare la sussistenza del piano del traffico per consentire al P.M. di accertare la sussistenza dei requisiti atti a consentire il legittimo posizionamento ed utilio dell’autovelox in contestazione rispetto alle caratteristiche della strada. Noi lo abbiamo chiesto ma non ci è mai stata data copia. Riteniamo, come dimostrato con il Comune di Arsiè (BL), che anche il Comune di Sedico non abbia redatto il piano urbano ed extraurbano del traffico, cosa molto grave che farebbe decadere, anche per questo, ogni legittimità sulle sanzioni irrogate a danno della collettività. Ma sopratutto farebbe capire a tutti che l'autovelox viene anche a Sedico utilizzato solo per fare cassa !!!
In tutto questo, il Prefetto di Belluno, al quale ricordiamo che abbiamo chiesto di accedere anche al fascicolo del Comune di Sedico e che, anche in questo caso l'esito è negativo in barba alla trasparenza, avrebbe l'obbligo di legge di intervenire e di segnalare l'inadempienza anche del Comune di Sedico al Ministero dei Trasporti, dare un perentorio termine e diversamente redigerlo d'ufficio.
Art.36 comma 3 C.d.S. "Le Regioni, Province e Comuni provvedono, all'adozione di piani del traffico per la viabilita' extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate . La legge regionale puo' prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della citta' metropolitana".
Art.36 comma 10 C.d.S. "I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del Prefetto, dal (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del pienone alla sua realizzazione"
PROCURA DELLA REPUBBLICA
Abbiamo quindi ritenuto fosse improrogabile redigere e depositare un esposto alla Procura della Repubblica di Belluno, affinchè siano valutati tutti i possibili reati descritti nel documento, comprovati da leggi e regolamenti in esso indicate, a carico del Sindaco di Sedico, Stefano Deon e delle figure collegate che hanno permesso e stanno permettendo quanto descritto.
Ricordiamo che MIGLIORE TUTELA ha già depositato analoghi esposti alla attenzione del Procuratore Capo di Belluno, per i Sindaci di Belluno, Quero Vas, Colle Santa Lucia, Arsiè, proprio in considerazione che le condotte risultano praticamente analoghe per tutte queste amministrazioni.
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