DMO Dolomiti a 100 giorni dalle Olimpiadi invernali la trasparenza è dovuta, non opzionale.
- Altvelox
- 31 ott
- Tempo di lettura: 4 min
Due istanze di accesso respinte dalla Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, un accesso eluso dal Fondo Comuni Confinanti, troppi documenti mancanti su governance, contratti, incarichi e spese di comunicazione. Con le Olimpiadi in arrivo ed ingenti risorse pubbliche in gioco, la trasparenza non è un optional, è un obbligo di legge. Per questo abbiamo deciso di presentare una denuncia querela, a tutela dell’interesse collettivo e della corretta gestione dei fondi.

La vicenda è semplice, e proprio per questo inquietante. Dal maggio 2023 abbiamo chiesto atti che qualunque soggetto che riceve denaro pubblico dovrebbe avere pronti e pubblici. Organigrammi completi, atti di nomina, compensi, contratti e affidamenti, piani di spesa e criteri di scelta dei fornitori, report di efficacia delle campagne di promozione, indicatori minimi per misurare i risultati.

La Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi ha negato due volte l’accesso, con motivazioni che richiamano la natura privatistica dell’ente. Il Fondo Comuni Confinanti, interpellato per un progetto marketing finanziato con risorse proprie, ha risposto rinviando in sostanza al sito e inoltrando la nostra istanza al soggetto beneficiario. In pratica, il controllato che risponde al posto del controllore. Un paradosso amministrativo. E non un dettaglio.
La cornice normativa non lascia adito a scuse. La legge 241 del 1990, articoli 22 e seguenti, impone agli enti che detengono documenti relativi ad attività di pubblico interesse di permettere l’accesso ai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale. Il decreto legislativo 33 del 2013 definisce la trasparenza come livello essenziale delle prestazioni, accessibilità totale dei dati e pubblicazione proattiva di ciò che incide su organizzazione, contratti e spesa. Il decreto legislativo 36 del 2023, codice dei contratti pubblici, pretende tracciabilità delle procedure, motivazioni intelligibili e dati essenziali su CIG, CUP, affidamenti, esecuzione e risultati. Qui non si discute di curiosità, si discute del modo in cui si impegnano risorse pubbliche.

Un esempio concreto chiarisce la portata del problema. In assenza di organigramma e contratti pubblicati, nessuno può verificare competenze, criteri di scelta, compensi e incompatibilità, quindi nessuno può escludere conflitti di interesse. Se mancano i piani media, le determinazioni a contrarre, i preventivi comparativi e i report di impatto, diventa impossibile valutare l’economicità di campagne televisive o digitali, tanto più quando l’ente dichiara audience elevate e altre fonti indicano numeri assai inferiori. Senza atti, la discussione si riduce a propaganda. E questo, con risorse pubbliche, non è accettabile.
Il comportamento del Fondo Comuni Confinanti è altrettanto critico. Chi eroga i fondi ha il dovere di istruire la pratica, individuare il responsabile del procedimento, distinguere tra atti propri e atti ricevuti in istruttoria, consegnare ciò che detiene e attivare ogni cooperazione necessaria per il resto. Limitarsi a un rinvio generico al sito e a un inoltro al destinatario del finanziamento non soddisfa l’obbligo di provvedere in modo espresso, completo e motivato. Un inciso necessario, la trasparenza non si delega.
Tra poche settimane inizieranno i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, evento che moltiplica l’esposizione pubblica e l’impatto economico delle scelte di comunicazione, promozione e accoglienza. Qui servono catene decisionali chiare, responsabilità individuate, controlli effettivi, misurazioni serie dei risultati. Servono numeri, non slogan. La reputazione di un territorio si difende con gli atti, non con le dichiarazioni.

Di fronte a due dinieghi della Fondazione DMO e a una risposta del Fondo Comuni Confinanti che elude l’obbligo di ostendere gli atti propri, non resta che la tutela nelle sedi competenti. Abbiamo quindi depositato denuncia querela, esponendo i fatti e chiedendo ogni verifica utile, in particolare sull’osservanza degli obblighi di trasparenza e accesso, sulla tracciabilità delle procedure di affidamento, sulla correttezza delle rendicontazioni e sulla effettiva efficacia delle spese. Senza accuse gratuite, senza aggettivi superflui, con documenti alla mano e norme citate.
La risposta del Presidente DMO Dolomiti Emanuela De Zanna secondo cui “nessuna normativa impone di fornire a singolo cittadino o a singola associazione le informazioni e i documenti richiesti” è giuridicamente infondata oltre che offensiva in qualsiasi contesto la si legga.
Gli enti che gestiscono risorse pubbliche o svolgono attività di pubblico interesse sono tenuti alla trasparenza e all’ostensione documentale, in via attiva e su istanza, ai sensi della legge 241 del 1990 articoli 22 e seguenti, del decreto legislativo 33 del 2013 articoli 1, 3, 5 e 5 bis, e, per i profili contrattuali, del decreto legislativo 36 del 2023 in tema di pubblicità, tracciabilità e motivazione degli affidamenti. Vale per le amministrazioni, vale per gli enti di diritto privato che ricevono finanziamenti pubblici e svolgono funzioni di interesse generale, vale per i soggetti attuatori.
Nel caso concreto, a seguito delle comunicazioni del 18 agosto 2025 del Comune di Cortina d’Ampezzo e del 1 settembre 2025 dell’Ente Fondo Comuni Confinanti, DMO Dolomiti e Fondo Comuni Confinanti non potevano limitarsi a negare o eludere l’accesso. Dovevano individuare il responsabile del procedimento, istruire la richiesta, distinguere gli atti nella propria materiale disponibilità da quelli detenuti per conto terzi e cooperare per acquisire ciò che mancava. Un esempio, organigrammi, atti di nomina, compensi, determinazioni a contrarre, CIG e CUP, contratti, esiti delle selezioni, piani media e report di efficacia. Documenti ordinari, non segreti di Stato.

Rifiuti generici, rinvii al beneficiario del finanziamento, richiami alla natura privatistica dell’ente non superano gli obblighi di pubblicità legale. La normativa qualifica la trasparenza come livello essenziale delle prestazioni, la motivazione come requisito del provvedimento, l’accesso come strumento di controllo diffuso. La mancata ostensione impedisce la verifica della corretta gestione economica e organizzativa, apre a profili di responsabilità erariale per inefficiente impiego di risorse, espone a valutazioni di ANAC sui doveri di pubblicità e integrità.
Per queste ragioni, e considerato il contesto straordinario delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, abbiamo presentato denuncia querela, chiedendo l’intervento dell’Autorità giudiziaria, della Corte dei conti e di ANAC. L’esito richiesto è lineare, pubblicazione e consegna integrale degli atti richiesti, rimozione degli inadempimenti, controllo terzo sul corretto utilizzo dei fondi. In sintesi, legalità operativa. Perché l’interesse pubblico si tutela con procedure trasparenti, tracciabili e verificabili, non con formule di stile o con comunicazioni interlocutorie prive di base normativa. Punto.







Commenti