top of page

I pannelli luminosi che indicano la velocità non sono autovelox, non possono fare multe e sono pericolosi.

La direttiva ministeriale n. 777 del 27 aprile 2006 li descrive come semplici dispositivi informativi: nessuna approvazione prevista, nessuna funzione sanzionatoria e dubbi espressi dal Ministero sulla loro precisione, attendibilità e ritenendoli persino potenzialmente pericolosi per la circolazione. Leggete.


I pannelli luminosi che indicano le velocità sono pericolosi e vietati dal MIT
I pannelli luminosi che indicano le velocità sono pericolosi e vietati dal MIT

Il Ministero dei Trasporti li definisce cosi:


"Sempre in merito ai controlli sui limiti di velocità si deve osservare infine che risultano installati su alcune strade pannelli luminosi che segnalano la velocità tenuta dai veicoli che sopraggiungono. Pur ispirati dalle migliori intenzioni, tali dispositivi, soprattutto se non sono seguiti da successivi rilievi e provvedimenti sanzionatori, possono risultare quasi una provocazione ed innescare pericolose competizioni tra utenti della strada poco disciplinati. Per questi dispositivi non è mai stata rilasciata alcuna approvazione, che peraltro non è prevista dalle norme in vigore, e quindi può anche dubitarsi della loro precisione ed attendibilità".



Alcuni pannelli installati nelle strade di Roma
Alcuni pannelli installati nelle strade di Roma

Quando un automobilista vede comparire sul pannello il numero della propria velocità, spesso pensa di trovarsi davanti a un autovelox e spesso frena bruscamente col reale pericolo di innescare un tamponamento.


E così non va bene. Quei dispositivi luminosi che rilevano il passaggio del veicolo e visualizzano sul display i chilometri orari tenuti dal conducente non sono strumenti di accertamento sanzionatorio e non possono essere confusi con gli apparecchi destinati al rilevamento delle violazioni dell’art. 142 del Codice della strada. La distinzione è netta sul piano tecnico e ancora prima sul piano giuridico. La II Direttiva del Ministero dei Trasporti, prot. n. 777 del 27 aprile 2006, nel paragrafo 2.8 dedicato al controllo delle limitazioni di velocità, ricorda che l’efficacia dei limiti dipende da un controllo continuo, sistematico e severo del traffico svolto dagli organi di Polizia Stradale, con apparecchi di misura approvati e gestiti direttamente dagli stessi organi.


Dentro questo quadro il Ministero inserisce una precisazione molto importante sui pannelli luminosi che mostrano la velocità dei veicoli in arrivo. La direttiva afferma espressamente che su alcune strade risultano installati pannelli luminosi che segnalano la velocità tenuta dai veicoli che sopraggiungono e aggiunge che, pur ispirati dalle migliori intenzioni, tali dispositivi, soprattutto se non seguiti da successivi rilievi e provvedimenti sanzionatori, possono trasformarsi quasi in una provocazione, fino a innescare competizioni pericolose tra utenti poco disciplinati. Non basta. Il Ministero scrive anche che per questi dispositivi non è mai stata rilasciata alcuna approvazione, che peraltro non è prevista dalle norme vigenti, e che dunque può dubitarsi della loro precisione e attendibilità. È una presa di posizione molto chiara, che smonta l’equivoco più diffuso: il pannello che mostra la velocità non è uno strumento ministerialmente approvato per accertare e contestare infrazioni.


Una scheda tecnica del pannello ovviamente non omologato
Una scheda tecnica del pannello ovviamente non omologato

Questo significa, in concreto, che tali pannelli hanno una funzione meramente dissuasiva e informativa. Servono, nella migliore delle ipotesi, a richiamare l’attenzione del conducente e a indurlo a rallentare. Non generano automaticamente una sanzione, non sostituiscono la presenza della polizia stradale, non possono essere trattati come strumenti di prova legale dell’infrazione e non rientrano nella disciplina degli apparecchi di rilevamento a distanza delle violazioni, per i quali il Codice della strada e il decreto legge n. 121 del 2002 prevedono presupposti specifici, obblighi informativi, gestione diretta da parte degli organi di polizia e, nei casi di accertamento automatico senza presenza degli agenti, apposita approvazione ai sensi dell’art. 45, comma 6, del Codice.


Il Ministero dei Trasporti non li considera strumenti approvati per il controllo sanzionatorio della velocità, rileva che per essi non è prevista approvazione normativa, ne mette in dubbio precisione e attendibilità e segnala persino il rischio che, se usati da soli, producano effetti opposti a quelli dichiarati sul piano della sicurezza.



Il quadro normativo è chiaro. L’apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale fanno carico agli enti proprietari della strada e ai Comuni secondo la ripartizione prevista dall’art. 37 del Codice della strada; la segnaletica ammessa è soltanto quella prevista dal Codice, articolata nelle categorie stabilite dall’art. 38, mentre per i segnali verticali è il Regolamento a fissarne caratteristiche, forme, dimensioni, colori e modalità di impiego ai sensi dell’art. 39 CdS.


L’art. 45 CdS vieta poi la fabbricazione, l’impiego e la collocazione di segnaletica non prevista o non conforme al Codice, al Regolamento, ai decreti o alle direttive ministeriali, e stabilisce inoltre che segnali, dispositivi, apparecchiature e altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico sono soggetti ad approvazione od omologazione del Ministero previo accertamento delle caratteristiche tecniche. In questo assetto normativo, i pannelli luminosi che si limitano a rilevare e visualizzare la velocità del veicolo sopraggiungente non possono essere equiparati agli autovelox né agli strumenti di accertamento sanzionatorio delle violazioni dell’art. 142 CdS: la II Direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 777 del 27 aprile 2006, al paragrafo 2.8, afferma espressamente che per tali dispositivi non è mai stata rilasciata alcuna approvazione, che per essi tale approvazione non è prevista dalle norme vigenti e che può dubitarsi della loro precisione e attendibilità; la stessa direttiva precisa inoltre che i controlli effettivi dei limiti di velocità devono essere svolti con apparecchi di misura approvati, direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale, e che i sistemi automatici di rilevamento a distanza senza presenza degli agenti devono essere specificamente approvati a tal fine.


Un pannello usato dal comune di Bologna.
Un pannello usato dal comune di Bologna.

Ne consegue che tali pannelli hanno, al più, una funzione meramente informativa o dissuasiva, ma non costituiscono fonte legale di accertamento, non possono fondare sanzioni e non possono essere spacciati al cittadino come strumenti omologati o approvati per il rilevamento delle infrazioni. Il problema, quindi, non è solo terminologico: quando l’ente installa sulla strada dispositivi atipici o li presenta in modo ambiguo, viola il principio di uniformità della segnaletica, altera la chiarezza del messaggio imposto agli utenti e si colloca fuori dal perimetro di legalità tecnica che il Codice della strada pretende per ogni mezzo di regolazione e controllo della circolazione.


Il punto politico e amministrativo, allora, è chiaro. Se davvero un ente vuole ridurre la velocità e proteggere pedoni, residenti e utenti fragili, non può limitarsi a installare un display luminoso e lavarsi la coscienza con un numero che lampeggia. La direttiva ministeriale indica un’altra strada: controlli reali, presenza costante e programmata della polizia stradale, uso di apparecchi di misura approvati, limiti razionali, segnaletica corretta e provvedimenti coerenti. Il resto rischia di essere solo scena, e talvolta nemmeno innocua. Perché quando un dispositivo non sanziona, non certifica, non è approvato e lo stesso Ministero dubita della sua attendibilità, non si è davanti a un autovelox. Si è davanti a un pannello che mostra un numero. E scambiare quel numero per legalità è il solito vizio italiano di sostituire la sostanza con la facciata.

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione

ALTVELOX - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TUTELA UTENTI DELLA STRADA
C.F. 93064060259 - Reg. 35 Serie 3

VIA DEL CREDITO N.26 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

(uffici non aperti al pubblico)

  • Instagram
  • Facebook
  • X
  • Youtube
  • TikTok
  • LinkedIn

IBAN: IT23Q0814061310000012170886

bottom of page