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Sorpassometro SV3 ILLEGALE: La sentenza del Giudice di Paola cambia il piano del confronto.

Il Giudice di Pace di Paola (CS) con sentenza 4670/2025 ha accolto il ricorso promosso dall'Avvocato Sandra Ricco e annullato i verbali emessi. Dopo la denuncia per diffamazione presentata dal Sindaco contro Altvelox, l’Associazione ribadisce: nessuna accusa infondata, solo atti, documenti e due denunce dettagliate ora rimesse alla Procura.


Con sentenza n.470/2025 del 19.05.2026 il GdP ha dichiarato illegale il sorpassometro SV3
Con sentenza n.470/2025 del 19.05.2026 il GdP ha dichiarato illegale il sorpassometro SV3

La sentenza del Giudice di Pace di Paola sul Sorpassometro SV3 installato nel Comune di Acquappesa segna un passaggio che non può essere liquidato come una semplice controversia tra automobilista e amministrazione comunale. Con il provvedimento depositato il 19 maggio 2026, il giudice ha accolto il ricorso e annullato il verbale elevato mediante dispositivo elettronico automatico, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite. Un fatto processuale preciso, documentato, che conferma la concretezza delle criticità da tempo evidenziate da Altvelox.


La vicenda assume un rilievo ancora maggiore perché si inserisce in un contesto nel quale il Sindaco di Acquappesa Francesco Tripicchio ha presentato denuncia per diffamazione nei confronti dell’Associazione. Una scelta che Altvelox ha respinto con fermezza con contro denuncia per diffamazione e calunnia, perché la propria attività non si è mai fondata su accuse personali gratuite, ma sull’analisi di atti amministrativi, autorizzazioni, documentazione tecnica, segnaletica, verifiche funzionali e presupposti giuridici degli accertamenti automatici.


Il Sindaco di Acquappesa Tripicchio
Il Sindaco di Acquappesa Tripicchio

«Nessuna diffamazione, nessuna accusa infondata», dichiara Gianantonio Sottile Cervini, Presidente di Altvelox. «Le nostre denunce sono documentate, dettagliate e depositate presso l’Autorità giudiziaria competente. Abbiamo sottoposto alla Procura elementi che riteniamo meritevoli di verifica, ipotizzando profili di falso, truffa e omissione di atti, ma senza sostituirci ai magistrati e senza attribuire responsabilità personali prima degli accertamenti dovuti. La parola ora spetta alla Procura».


Il punto è proprio questo, per quanto possa apparire scomodo a chi preferirebbe archiviare ogni contestazione come fastidio amministrativo. Altvelox non ha chiesto condanne mediatiche. Ha chiesto verifiche. E lo ha fatto attraverso due denunce, corredate da elementi documentali, relative a profili che l’Associazione ritiene oggettivamente rilevanti nell’utilizzo del Sorpassometro SV3.


La sentenza di Paola, pur non riguardando direttamente i procedimenti penali, affronta diversi aspetti centrali già sollevati nel dibattito tecnico-legale. Il giudice ha richiamato il tema dell’omologazione o approvazione dello strumento, la necessità di verifiche tecniche dotate di terzietà, l’autorizzazione prefettizia, la segnaletica e l’uso del dispositivo per contestazioni ulteriori rispetto a quelle specificamente autorizzate. Non sono dettagli marginali. Sono i presupposti che consentono a un accertamento automatico di produrre effetti pesanti sulla vita dei cittadini: sanzioni, decurtazione di punti e sospensione della patente.


Sentenza GdP Paola 4670/2025
Sentenza GdP Paola 4670/2025

Particolarmente rilevante è il passaggio sulla verifica di funzionalità del dispositivo, che secondo la sentenza risultava eseguita dal direttore tecnico della stessa società produttrice o commercializzatrice, senza il coinvolgimento di laboratori accreditati o enti terzi riconosciuti. È un tema che riguarda l’affidabilità probatoria dello strumento. In uno Stato di diritto, chi accerta una violazione non può affidarsi a un sistema la cui conformità resta chiusa dentro dichiarazioni interne, perché il cittadino ha diritto a un controllo verificabile, indipendente e trasparente.


Altvelox ribadisce quindi una posizione semplice: i controlli stradali sono necessari, ma devono essere regolari, motivati, documentati e rispettosi delle norme. Non esiste sicurezza stradale quando l’accertamento viene costruito su atti incompleti, autorizzazioni discutibili o verifiche non indipendenti. Esiste, semmai, un problema di legalità amministrativa che deve essere affrontato senza scorciatoie.

Chi invoca la sicurezza deve accettare anche il controllo sulla legittimità degli strumenti utilizzati. Diversamente, si pretende dal cittadino il rispetto della legge mentre si considera secondario il rispetto della stessa legge da parte della pubblica amministrazione. Ed è proprio questa asimmetria che Altvelox continuerà a contestare nelle sedi competenti, con atti, documenti e denunce.


Ora la parola passa alla Procura. Sarà l’Autorità giudiziaria a stabilire se i fatti segnalati integrino ipotesi penalmente rilevanti o se debbano essere archiviati. Altvelox continuerà a collaborare e a produrre documentazione. Ma dopo questa sentenza, una cosa appare difficile da sostenere: che le questioni sollevate fossero infondate, pretestuose o diffamatorie.

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