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Il Giudice di Pace di Siena multa nulla senza omologazione comune condannato al risarcimento.

Una decisione limpida che conferma quanto la Cassazione ha già chiarito: approvazione e omologazione non sono la stessa cosa. Il Comune di Monteroni d’Arbia in provincia di Siena condannato per aver sanzionato un cittadino con uno strumento privo dei requisiti di legge.


Il Comune di Monteroni d’Arbia condannato al risarcimento del ricorrente
Il Comune di Monteroni d’Arbia condannato al risarcimento del ricorrente

ll Giudice di Pace di Siena, con sentenza del 6 ottobre 2025, ha accolto il ricorso di un automobilista multato dal Comune di Monteroni d’Arbia per eccesso di velocità. Il motivo è semplice ma fondamentale: l’apparecchio usato per la rilevazione non era debitamente omologato, come ha evidenziato il Dott. Franco Esposito a tutela dell'associato, citando l’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada.


Il caso riguarda un verbale emesso con autovelox che, pur avendo ricevuto una semplice “approvazione” ministeriale, non era mai passato dal vero procedimento tecnico di omologazione, l’unico che garantisce l’affidabilità dello strumento e la sua idoneità giuridica. Il giudice, richiamando la recente ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione, ha ribadito che “approvazione” e “omologazione” sono due procedure distinte, con effetti diversi: la prima è un atto amministrativo preliminare, la seconda è un atto tecnico-legale indispensabile per la validità delle sanzioni.


Sentenza n.539/2025 GdP Siena
Sentenza n.539/2025 GdP Siena

La differenza non è solo terminologica. L’omologazione comporta la verifica ministeriale del prototipo in laboratorio, con prove di precisione e di sicurezza; l’approvazione, invece, può essere concessa anche in assenza di tali test. Il Giudice di Siena ha quindi dichiarato illegittimo l’accertamento, rilevando che il Comune non aveva prodotto alcuna prova tecnica a supporto della legalità del dispositivo.


La decisione si inserisce in un quadro ormai consolidato. Dopo la pronuncia della Cassazione e numerose sentenze analoghe in varie province italiane, si rafforza il principio secondo cui solo gli apparecchi omologati possono costituire “fonte di prova”. Tutto il resto è arbitrio amministrativo.


L’aspetto più rilevante, però, è la responsabilità che ricade su chi continua a usare strumenti non conformi. Anche se l’abuso d’ufficio è stato abrogato, restano configurabili altri reati, come falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.), truffa ai danni dello Stato o dei cittadini (art. 640 c.p.) e omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.). L’emissione di verbali basati su prove tecnicamente nulle può integrare una di queste ipotesi, specie quando le amministrazioni siano già state avvisate della mancanza di omologazione.


La sentenza di Siena, dunque, non è solo un successo per il cittadino multato ma un segnale chiaro per tutte le amministrazioni: la legalità tecnica non è un optional. Senza omologazione non esiste certezza della misura, e senza certezza della misura non esiste giustizia.

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